60.2012.365
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
4 ottobre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.365
Data decisione, Autorità:
04.10.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.365
Lugano
4 ottobre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/21.09.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di due
decisioni (passate in giudicato);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 28/30.01.2008 __________ ha sporto denuncia/querela nei confronti di IS 1,
il quale è stato suo compagno nel periodo compreso tra il 2004 e la fine del
2007, per titolo di appropriazione indebita, furto, danneggiamento, truffa,
diffamazione e calunnia in relazione ai fatti occorsi tra l’11.11.2007 ed il
Fatti
16.01.2008 quando la denunciante/querelante si trovava all’estero (inc. MP __________);
che
il 6.05.2009 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha decretato il non luogo
a procedere in capo alla suddetta denuncia/querela (NLP __________);
che adita dalla
denunciante/querelante, in data 2.11.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali ha
parzialmente accolto la sua istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP
TI, annullando parzialmente il surriferito decreto di non luogo a procedere ai
sensi dei considerandi, ordinando parimenti al magistrato inquirente la
completazione delle informazioni preliminari (inc. CRP __________);
che
esperita la completazione delle informazioni preliminari, in data 3.05.2010 il
procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS
1 siccome ritenuto colpevole di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP ed
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 400.-- (corrispondente
a 5 aliquote da CHF 80.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 7.06.2010;
che
con la presente istanza manoscritta IS 1 chiede in sintesi la trasmissione, in
copia, delle citate decisioni che egli dovrà poi consegnare, previa traduzione,
al suo avvocato in __________ (cfr., nel dettaglio istanza manoscritta del
20/21.09.2012, doc. 1);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, denunciante/querelante
ai sensi del CPP TI nel procedimento penale in questione, essendo il qui
istante stato parte (in qualità di accusato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
Considerandi
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1.
giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della
sentenza 2.11.2009 (inc. CRP __________) e del decreto di accusa 3.05.2010 (DA __________),
poiché entrambe le decisioni l’hanno interessato personalmente in veste di parte
e gli sono già a suo tempo state intimate per il tramite del suo allora
patrocinatore;
che
a ciò aggiungasi che egli ha affermato di aver bisogno di queste decisioni per
poterle trasmettere al suo avvocato in __________;
che
di conseguenza la sentenza 2.11.2009 (inc. CRP __________) e il decreto di
accusa 3.05.2010 (__________) vengono trasmessi, in copia, all’istante
unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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