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Decisione

60.2012.365

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

4 ottobre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.01.2008 quando la denunciante/querelante si trovava all’estero (inc. MP __________);

che

il 6.05.2009 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha decretato il non luogo

a procedere in capo alla suddetta denuncia/querela (NLP __________);

che adita dalla

denunciante/querelante, in data 2.11.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali ha

parzialmente accolto la sua istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP

TI, annullando parzialmente il surriferito decreto di non luogo a procedere ai

sensi dei considerandi, ordinando parimenti al magistrato inquirente la

completazione delle informazioni preliminari (inc. CRP __________);

che

esperita la completazione delle informazioni preliminari, in data 3.05.2010 il

procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS

1 siccome ritenuto colpevole di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP ed

ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 400.-- (corrispondente

a 5 aliquote da CHF 80.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni, alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di

giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;

che

il suddetto decreto è passato in giudicato il 7.06.2010;

che

con la presente istanza manoscritta IS 1 chiede in sintesi la trasmissione, in

copia, delle citate decisioni che egli dovrà poi consegnare, previa traduzione,

al suo avvocato in __________ (cfr., nel dettaglio istanza manoscritta del

20/21.09.2012, doc. 1);

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, denunciante/querelante

ai sensi del CPP TI nel procedimento penale in questione, essendo il qui

istante stato parte (in qualità di accusato) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

Considerandi

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle

persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1.

giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della

sentenza 2.11.2009 (inc. CRP __________) e del decreto di accusa 3.05.2010 (DA __________),

poiché entrambe le decisioni l’hanno interessato personalmente in veste di parte

e gli sono già a suo tempo state intimate per il tramite del suo allora

patrocinatore;

che

a ciò aggiungasi che egli ha affermato di aver bisogno di queste decisioni per

poterle trasmettere al suo avvocato in __________;

che

di conseguenza la sentenza 2.11.2009 (inc. CRP __________) e il decreto di

accusa 3.05.2010 (__________) vengono trasmessi, in copia, all’istante

unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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