60.2012.369
Reclamo contro il decreto di abbandono
20 dicembre 2012Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2012.369
Data decisione, Autorità:
20.12.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro il decreto di abbandono
APERTURA DELL'ISTRUZIONE
DECRETO DI ABBANDONO
PRETESE NEI CONFRONTI DELL'ACCUSATORE PRIVATO
RECLAMO
art. 310 CPP
art. 318 CPP
art. 426 cpv. 2 CPP
art. 429 CPP
art. 430 CPP
Incarto n.
60.2012.369
Lugano
20 dicembre
2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Alessandro Achini, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 21/24.9.2012 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il decreto di abbandono 10.9.2012 emanato dal procuratore
pubblico Andrea Gianini nei di lui confronti, per titolo di ricettazione e
riciclaggio di denaro (ABB __________);
richiamate le osservazioni 3.10.2012 del
procuratore pubblico con cui postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 16.3.2010 a __________ il veicolo di RE 1 è stato fermato per un controllo
di routine da una pattuglia di polizia. Durante gli accertamenti, sul sedile
posteriore gli agenti hanno trovato delle banconote in valuta svizzera per un
ammontare di CHF 91'324.-- unitamente ad uno scontrino non datato. Al momento
del fermo, dopo essere stato interpellato in merito alla provenienza di questo
denaro, RE 1 ha sostenuto di essersi recato poco prima presso il Chiosco __________
SA a __________ (di seguito Chiosco) e di averli cambiati da Euro in franchi
svizzeri per conto di una non meglio precisata società fiduciaria (cfr. verbale
d’interrogatorio 16.3.2010, allegato 1 al Rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria del 20.5.2010, p. 1, AI 1, inc. MP __________).
b. Il
giorno stesso, 16.3.2010, RE 1 è stato interrogato in merito alla provenienza
di questo denaro. Il reclamante ha sostenuto che la somma di Euro cambiata in
CHF proveniva da suoi risparmi, modificando la versione resa al momento del
fermo. Nel corso dell’interrogatorio, RE 1 è stato informato che il procuratore
pubblico aveva ordinato il sequestro dei CHF 91'324.-- fintanto che non ne fosse
stata chiarita l’esatta provenienza (verbale d’interrogatorio 16.3.2010, p. 4,
AI 7). Nel corso della medesima giornata, la polizia ha effettuato una perquisizione
domiciliare, rinvenendo e sequestrando 1 grammo di cocaina, 41 grammi di hashisch e 11 grammi di marijuana (verbale d’interrogatorio 16.3.2010, p. 5, AI 1).
c. Il
giorno seguente l’avvenuto sequestro della somma, la polizia, su autorizzazione
di RE 1, si è recata presso il Chiosco, consegnando la somma di CHF 91'234.-- e
ottenendo Euro 63'000.-- in cambio. Ha così potuto recuperare le medesime
banconote consegnate dal reclamante il giorno prima, fino ad un valore di Euro
47'000.--: ciò ha permesso di effettuare l’analisi delle banconote con
l’apparecchio “ionscan” alfine di determinare eventuali contaminazioni con
sostanze stupefacenti (cfr. Rapporto 20.5.2010, allegato 13, AI 1). Per il
restante valore di Euro 16'000.-- non è invece stato possibile recuperare le
medesime banconote, poiché erano già state utilizzate per l’attività di cambio
(cfr. verbale interrogatorio 17.3.2010 del gerente del Chiosco, p. 1, allegato
13 al Rapporto 20.5.2010, AI 1).
d.In data 24.3.2010, RE 1 è stato nuovamente interrogato
dalla polizia in relazione al possesso della somma di CHF 91'324.--. Egli ha nuovamente
cambiato la versione sulla provenienza di tale importo, precisando che non si sarebbe
trattato di suoi risparmi, bensì di denaro appartenente ad una persona di cui però
non ha voluto fare il nome (verbale d’interrogatorio 24.3.2010, p. 1, AI 1). Gli
atti sono poi stati trasmessi il 20/21.5.2010 al procuratore pubblico, ritenuto
che dall’inchiesta preliminare di polizia non è stato possibile accertare l’origine
del denaro sequestrato (dichiarazione 24.3.2010, allegato 10 al Rapporto
20.5.2010, AI 1).
e.
Con decreto
30.3.2012, il magistrato inquirente ha decretato l’apertura dell’istruzione
penale, prospettando per RE 1 i reati di ricettazione, riciclaggio di denaro e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (AI 2).
f.
In data 3.5.2012,
il segretario giudiziario, su delega del procuratore pubblico, ha interrogato
l’imputato, il quale ha fornito la seguente ulteriore versione in merito alla
provenienza del denaro sequestrato: “Si tratta del restante dei fondi di
pertinenza di mia moglie che ella aveva ricevuto nell’ambito del divorzio dal
precedente marito“ (verbale d’interrogatorio 3.5.2012, p. 2, AI 7). Come
richiesto dal magistrato inquirente, RE 1 ha prodotto in data 17.7.2012 varia
documentazione comprovante, a suo dire, l’origine del denaro oggetto
d’inchiesta (AI 11).
g.Dopo aver chiuso l’istruzione il 16.8.2012 ed aver
assegnato il 31.8.2012 quale termine per presentare “eventuali istanze probatorie”
e per “(…) formulare eventuali pretese d’indennizzo e di torto morale (artt.
429 ss. CPP), producendo la documentazione a sostegno della richiesta” (decreto
di chiusura dell’istruzione 16.8.2012, AI 12), con decreto 10.9.2012 il
procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento, siccome a distanza di due
anni dall’apertura dell’inchiesta “(…) le indagini esperite non hanno
permesso di stabilire l’origine illecita dei fondi qui in disamina, non essendo
stato dimostrato un legame tra tali averi ed un’eventuale attività criminosa
perpetrata dall’imputato medesimo o da terze persone” (ABB __________, p.
3).
Il magistrato inquirente non ha assegnato risarcimenti
ex art. 429 CPP, ritenuto che i presupposti per l’assegnazione non sarebbero
dati e considerato che nel termine assegnato l’imputato non ha formulato
pretese d’indennizzo e di torto morale. Ha infine decretato la revoca del
sequestro “di quanto menzionato nel verbale di sequestro 16.03.2010 ore
15:00 della Polizia giudiziaria nei confronti di RE 1, e meglio (art. 320 cpv.
2 CP): dell’importo di CHF 91'324.-- (nel frattempo convertiti in Euro
63'200.--)” e ordinato la restituzione di tale importo all’imputato (ABB __________,
p. 4).
h.Con gravame 21/24.9.2012 RE 1 postula la restituzione
della somma di CHF 91'324.-- in luogo di Euro 63'200.-- e inoltre che gli venga
accordato un indennizzo di CHF 7'000.-- quale risarcimento per il procedimento penale subito
(reclamo 21/24.9.2012, p. 4). A suo dire, egli avrebbe acconsentito a procedere
con il cambio da franchi svizzeri in Euro colto da ansia e poiché riteneva che
il tutto si sarebbe risolto in breve tempo: “(…). Si aspettava, dopo le
verifiche del caso, di poter effettuare subito il cambio da euro a franchi
svizzeri, non dopo quasi 2 anni” (reclamo 21/24.9.2012, p. 3). Sostiene che
non tutte le banconote sarebbero state indispensabili per le operazioni d’indagine
e per esperire le prove di “strining” e del controllo del numero di
serie.
RE 1 aggiunge di non comprendere per quale ragione
egli debba oggi, dopo la restituzione di 63'200.-- Euro, subire un cambio
sfavorevole, quando originariamente la somma posta sequestro era in valuta CHF.
Egli afferma di aver collaborato alle indagini di polizia fattivamente e
spontaneamente, ciò malgrado ha dovuto attendere quasi 2 anni e mezzo per l’esito
del procedimento, senza poter disporre del proprio denaro e senza che gli sia
stata restituita la somma originaria di CHF 91'324.--.
i.
Delle
osservazioni del magistrato inquirente, si dirà – se necessario – in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
Le
parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla
giurisdizione di reclamo (art. 322 cpv. 2 CPP).
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame – inoltrato il 21/24.9.2012 – contro la decisione 10.9.2012 del procuratore pubblico,
notificata l’11.9.2012, con cui ha abbandonato il procedimento penale a carico
dell’imputato e non ha assegnato alcun indennizzo ex art. 429 CPP (ABB __________),
è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
RE
1, quale imputato nei cui confronti il procedimento è
stato abbandonato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1
CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del giudizio che ha negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.
Il
reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Il
reclamante chiede la restituzione della somma di CHF 91'324.-originariamente
sequestrata in luogo di Euro 63'200.-- e che gli sia accordato un indennizzo di
CHF 7'000.-- quale risarcimento per il procedimento penale subito (reclamo
21/24.9.2012, p. 4).
2.2
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o
parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato,
l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità
penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a
quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
L’indennizzo
e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate
condizioni (art. 430 CPP).
2.3
L’art.
429.
CPP fonda una responsabilità causale
dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO –
S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429
CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP –
M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale, FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità
del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP
– M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (cfr., sul concetto
di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).
Il
nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della
responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG /
I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1;
Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,
p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono
o, ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale (ZK StPO – Y.
GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n.
1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).
Le autorità penali devono pronunciarsi
d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come
peraltro stabilisce esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF
1B_475/2011 dell’11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in
re F.C., consid. 5.2., inc. CRP __________).
Gli
art. 317 ss. CPP TI prevedevano una normativa analoga, con principi mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO. Di
principio, dunque, la giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali
prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene la sua
validità anche in merito agli art. 429 ss. CPP (cfr. sentenza 31.1.2011, inc. CRP __________).
2.4
Il
procedimento penale promosso nei confronti di RE 1, imputato a’ sensi dell’art.
111.
cpv. 1 CPP, è stato abbandonato con decreto 10.9.2012.
Il
procuratore pubblico non gli ha accordato un’indennità per danno economico
(art. 429 cpv. 1 lit. b CPP) poiché, a suo dire, “il pregiudizio
asseritamente subito dal reclamante non sembra rientrare nella definizione di
danno economico, di cui all’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP” (osservazioni del
procuratore pubblico 3.10.2012, p. 6) e neppure un’indennità per spese di
patrocinio, ritenuto che il caso “non presentava per l’imputato difficoltà
particolari, sia dal profilo fattuale, sia da quello giuridico”, per cui
non si imponeva l’intervento di un difensore e di conseguenza un indennizzo per
l’assistenza (osservazioni 3.10.2012, p. 4).
2.5
Secondo
la giurisprudenza di questa Corte, il decreto di abbandono deve esprimersi
anche su eventuali indennizzi. Il magistrato inquirente deve ingiungere alle
parti che potrebbero vantare pretese risarcitorie, di notificarle e questo in
ossequio al diritto di essere sentite. L’autorità penale, prima di emanare una
decisione, deve altresì richiedere all’imputato di quantificare e documentare
le sue pretese giusta l’art. 318 cpv. 1 in fine CPP (sentenza CRP del 30.5.2011 inc. __________; sentenza CRP del 1.9.2011 inc. __________).
Qualora
l’imputato dovesse omettere di inoltrare e documentare eventuali richieste di
risarcimento, il procuratore pubblico deve comunque esprimersi d’ufficio sulle
pretese che può decidere sulla base degli atti in suo possesso (Commentario
CPP, M. MINI, art. 429 CPP n. 8).
2.6
Nella
presente fattispecie, il 16.8.2012 il magistrato inquirente, rispettando gli
obblighi previsti dalla citata giurisprudenza, ha comunicato alle parti, giusta
l’art. 318 cpv. 1 CPP, l’imminente chiusura dell’istruzione penale (AI 12). Ha
indicato che, sulla base delle risultanze di fatto e di diritto, si prospettava
l’emanazione di un decreto di abbandono. Ha inoltre segnalato che eventuali
istanze probatorie potevano essere presentate entro il 31.8.2012 e che, entro
lo stesso termine, potevano essere consultati gli atti presso il Ministero
pubblico e formulate eventuali pretese d’indennizzo e di torto morale.
Da
parte sua, RE 1, assistito dal proprio legale, entro il termine fissato non ha
dato alcun seguito all’invito ricevuto.
Il
procuratore pubblico, dopo aver constatato che nel termine impartito l’imputato
non aveva formulato alcuna pretesa di risarcimento, ha comunque evidenziato che
“(…) l’imputato non abbia diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell’art.
429.
CPP, non essendone adempiuti i presupposti di applicazione” (ABB __________,
p. 3).
2.7
Ne
discende che la procedura seguita dal magistrato inquirente è corretta. Resta
ora da valutare se la sua decisione di non concedere alcun indennizzo a RE 1
sia giustificata in relazione alle due poste dei danni.
2.8
Per quanto riguarda la pretesa di CHF
7'000.--, la stessa non merita approfondimento già in ordine. Infatti non solo
il reclamante non ha avanzato pretesa alcuna nella procedura prevista dall’art.
318.
CPP, ma neppure nel reclamo - ove pure avanza questa pretesa quale “risarcimento
per il procedimento penale subito” (reclamo 21/24.9.2012, p. 4) - si è
degnato di dettagliarla, giustificarla e documentarla come gli incombe.
In
simile situazione non si giustifica un esame d’ufficio della pretesa in quanto
tale. Resta pertanto da esaminare la seconda posta di danno.
3.
3.1.
Ai
sensi dell’art. 430 cpv. 1 CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare
l’indennizzo o la riparazione del torto morale se: l’imputato ha provocato in
modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato
lo svolgimento (a.); l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato
(b.); o le spese dell’imputato sono di esigua entità (c.).
3.2
Il primo caso (lit. a.
dell’art. 430 cpv. 1 CPP), il solo che entri in linea di conto nella
fattispecie, permette di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se
l’imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del
procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
Medesimo
concetto è formulato all’art. 426 cpv. 2 CPP, che consente di addossare le spese
del procedimento, in tutto o in parte, all’imputato assolto o destinatario di
un decreto di abbandono.
Siffatto
comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione
del torto morale da parte dello Stato. Se invece la colpa è lieve, può entrare
il linea di conto una riduzione dell’indennizzo o della riparazione del torto
morale (Messaggio del
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006,
p. 1232; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 430 CPP n. 9 ss.).
3.3
Per
la nozione di illecito e di colpevole si può far riferimento alle analoghe
nozioni utilizzate all’art. 41 CO. Illecito è un agire che viola delle regole
di comportamento scritte o non dell’ordinamento giuridico (Commentario CPP – M.
MINI, art. 430 CPP n. 2 e riferimenti).
Come
ricordato dalla giurisprudenza del TF, il giudice deve riferirsi ai principi
generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su
fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni
norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico o
privato, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in
questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 6B_87/2012 del
27.4
;1P.212/2006 del 10.4.2007).
Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono
compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli
(decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012;1P.212/2006 del 10.4.2007).
Deve
esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte, e
l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte. La
condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario
delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile
tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale.
3.4
La
riduzione/esclusione dell’indennizzo nel CPP corrisponde alla giurisprudenza sviluppata
dall’allora Camera dei ricorsi penali sino al 31.12.2010 con la vigenza del CPP
TI.
Prima
dell’entrata in vigore del nuovo CPP, avvenuta in data 1.1.2011, era l’art.
319a cpv. 1 CPP-TI che prevedeva che l’indennità poteva essere negata o ridotta
nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto. Questa
norma formalizzava la giurisprudenza dell’allora CRP in applicazione dell’art.
44.
cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se
il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le
quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno
od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se
l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua
incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., §
109.
n. 10).
Lo
scopo era ed è ancora quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i
contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in
seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni dell’allora
Camera dei ricorsi penali 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in
re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in
re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in
re F.F., inc. 60.2005.424).
Il
diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da
causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III
113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa
l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto (ora
imputato assolto), costituiscono certamente un danno per la collettività
(decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002).
3.5
Nel
caso concreto, per quanto attiene al danno relativo al cambio della valuta, il
reclamante, incappato in un controllo e trovato in possesso di un’importante
somma di denaro, pur sapendo e disponendo della documentazione atta a
comprovare l’origine lecita dei fondi, ha preferito fornire una prima versione inveritiera
e poco credibile dei fatti, che conseguentemente ha provocato l’apertura del
procedimento a suo carico.
Egli
aveva certo il diritto di tacere o di non dire la verità: non viene certo punito
per questo sul piano penale. Tuttavia, l’imputato che, pur sapendo e potendo
documentare la provenienza lecita dei fondi, tace o dice cose non vere, assume
la responsabilità di questi suoi atti in relazione all’apertura, all’evoluzione
e alla continuazione del procedimento.
L’aver
taciuto l’origine lecita (e documentabile) dei fondi, l’aver fornito una prima
versione non vera e poco credibile, ha cagionato l’apertura del procedimento e
la conseguente perquisizione: quanto trovato nella vettura e a casa sua, così
come le ulteriori diverse versioni, hanno ovviamente protratto il procedimento.
Con
questo suo atteggiamento, certo consentitogli, ha colpevolmente cagionato
l’apertura del procedimento e il protrarsi del medesimo, assumendosi in tal
modo la responsabilità dei danni che ne sono derivati. Di conseguenza egli deve
sopportare gli inconvenienti che questo suo atteggiamento ha ingenerato, come pure
i costi di patrocinio e la differenza di cambio realizzatasi nel tempo.
Analogamente
alla persona che, per esempio, a torto si autoaccusa di un incendio,
comportando l’apertura di un procedimento a suo carico, anche il qui
reclamante, decidendo di non fornire immediatamente le spiegazioni e i
documenti sulla provenienza lecita del denaro, ha generato e protratto il
procedimento a suo carico. Una simile soluzione è ammessa anche dalla dottrina (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD,
art. 430 CPP n. 12-13), oltre
che dalla giurisprudenza già menzionata.
A ragione quindi il magistrato inquirente ha negato qualsiasi
indennizzo ai sensi dell’art. 430 CPP, posto come il reclamante con il suo
comportamento abbia concorso alla realizzazione dei fatti che hanno portato all’apertura
del procedimento penale.
La decisione del procuratore pubblico di
non assegnare alcun risarcimento ex art. 429 CPP é pertanto meritevole di tutela
nel merito.
3.6
Nell’ottica dell’art. 429 CPP, ci si può interrogare a
sapere se una differenza di cambio, insorta nel tempo, possa assurgere a danno
risarcibile.
Nel
caso concreto, occorre rilevare come il cambio da CHF in Euro sia avvenuto subito
e con il consenso del reclamante. In tempi brevi é pure stato effettuato
l’esame sulle banconote recuperate.
Il
reclamante quindi, già a quel momento, avrebbe potuto chiedere il cambio della
somma in franchi svizzeri. Avrebbe anzi dovuto richiederlo, in applicazione del
principio della buona fede e del principio del diritto della responsabilità
civile, in base al quale il danneggiato (anche ipotetico) deve contenere il
possibile danno.
Come
esposto al punto precedente, l’art. 430 CPP esclude in ogni caso la rifusione
dell’importo preteso.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico
dell’insorgente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 309 - 310, 322, 385 e
393 ss., 429 e 430 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 600.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste
a carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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