60.2012.37
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
23 marzo 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2012.37
Data decisione, Autorità:
23.03.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.37
Lugano
23 marzo 2012/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di
Mauro Mini, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.01./1.02.2012 presentata dal
IS 1
patr. da: PR 2,
tendente ad ottenere copia della sentenza 15.04.2009
(inc. CRP __________) emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali;
richiamate le osservazioni 17.02.2012 del
procuratore pubblico Andrea Gianini, la replica 27/29.02.2012 del IS 1 e la
duplica 2.03.2012 del procuratore pubblico, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con istanza 2/4.11.2011 – completata in data 9/11.11.2011 su richiesta
4.11.2011 di questa Corte – l’avv. PR 2, in nome e per conto del suo assistito IS 1, __________, ha postulato la trasmissione, in copia e in forma
anonimizzata, della sentenza 15.04.2009
(inc. CRP __________) emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________);
che
a suffragio della sua richiesta ha precisato che sarebbe stato incaricato dal IS
1 di "raccogliere informazioni
e documenti nell’ambito dei vari procedimenti civili e penali",
essendo asseritamente
proprietario legittimo di note promissorie poste sotto sequestro dal Ministero
pubblico diversi anni fa ed
essendo all’oscuro di tutte le procedure sul territorio svizzero inerenti alle
stesse, adducendo di essere soltanto al corrente del fatto che la sentenza di
cui all’incarto CRP __________ concerne le note promissorie in questione (scritto
9/11.11.2011, doc. 3 - inc. CRP __________);
che
con scritto 16.11.2011 inviato al procuratore pubblico Andrea Gianini e trasmesso,
per conoscenza a questa Corte, gli avvocati PR 1 e PR 2 hanno confermato la
richiesta di accesso agli atti presentata il 25.10.2011 al Ministero pubblico,
con riferimento alla sentenza di cui all’incarto CRP __________, confermando
parimenti che in tal modo viene evasa la loro istanza 2/4.11.2011 presentata a
questa Corte (doc. 4 - inc.
CRP __________);
che
con sentenza 18.11.2011 questa Corte ha quindi stralciato dai ruoli l’istanza 2/4.11.2011 (completata il 9/11.11.2011) ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata dal IS 1
(inc. CRP __________);
che
con la presente istanza gli
avvocati PR 1 e PR 2, sempre in nome e per conto del loro assistito IS 1, chiedono
(nuovamente) la trasmissione, in copia, della sentenza 15.04.2009 (inc. CRP __________) emanata dall’allora
Camera dei ricorsi penali, non avendo il procuratore pubblico Andrea Gianini
evaso positivamente la loro richiesta di accesso agli atti;
che
a sostegno della domanda richiamano la loro precedente istanza 2/4.11.2011, il
suo complemento del 9/11.11.2011 e lo scritto 16.11.2011 dell’incarto CRP __________
(di cui si è detto poc’anzi), ribadendo che il IS 1 "(…) si trova tuttora all’oscuro dei
procedimenti penali attualmente in essere sul suolo svizzero e coinvolgenti
note promissorie di cui la stessa reclama la proprietà" (istanza
30.01./1.02.2012, doc. 1);
che
richiamano inoltre lo scritto 25.01.2012 del procuratore pubblico Andrea
Gianini (inc. MP __________), in cui il magistrato inquirente, con riferimento
a diverse sue lettere, ha informato l’avv. PR 2 che "(…), ritenuto che la proprietà dei titoli è
contestata almeno quanto la loro autenticità, per tentare di chiarire alcuni
aspetti emersi recentemente ritengo opportuno chiarire la posizione della sua
mandante prima di prendere una decisione in merito alla richiesta di accesso
agli atti. È quindi mia intenzione procedere all’audizione degli organi della IS
1 in grado di fornire spiegazioni puntuali concernenti la fattispecie in
Considerandi
merito alla quale stiamo indagando. (…)" (scritto 25.01.2012 annesso
all’istanza 30.01./1.02.2012, doc. 1);
che
con osservazioni 17.02.2012 il procuratore pubblico postula in particolare a
questa Corte di ottenere delle precisazioni da parte dell’istante, ovverossia
di indicare quali sono le sue richieste concrete, a quale titolo sono formulate
(cfr. art. 105 cpv. 2 CPP) e in base a quali prove fonda il suo diritto di
partecipare al procedimento (doc. 5);
che
con replica 27/29.02.2012 i patrocinatori del qui istante precisano anzitutto
che la richiesta è limitata all’ottenimento, in copia, della sentenza emessa
nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ (doc. 7);
che
adducono inoltre che il IS 1 è un terzo estraneo al procedimento penale in applicazione
dell’art. 105 cpv. 1 lit. f e cpv. 2 CPP, toccato da misure coercitive, segnatamente
dai sequestri delle note promissorie di cui sarebbe proprietario (doc. 7);
che
con duplica 2.03.2012 il procuratore pubblico chiede che il qui istante non
venga autorizzato ad accedere all’incarto penale (ndr: inc. MP __________) e
alla sentenza dell’incarto CRP __________ (ndr: sempre in relazione all’inc.
MP __________) precisando che quest’ultimo "(…) riconosce di non essere parte al
procedimento, ma chiede di avervi ugualmente accesso in qualità di terzo
aggravato da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lett. f CPP)", che il
medesimo "(…) fonda la propria qualità di terzo aggravato su di una
causa presentata da una società delle __________ e su documentazione che
attesterebbe l’autenticità dei titoli __________ ", che "(…)
tuttavia, il procedimento penale condotto dallo scrivente Procuratore (ndr:
inc. MP __________) prende spunto da una denuncia che si fonda sull’ipotesi
che i citati titoli __________ siano falsi", che "(…) la
questione dell’autenticità dei titoli è uno degli argomenti principali della vertenza
che non ha ancora potuto essere chiarito, trattandosi di documenti che
sarebbero stati allestiti (in maniera lecita o illecita) oltre 30 anni fa",
che "(…) nel contempo si precisa che è pure pendente presso la __________
una causa di diritto privato concernente i medesimi titoli __________ che in
base alle informazioni di cui disponiamo, vengono eccepiti di falso dalla __________
", che "(…) la questione della proprietà dei titoli segnatamente
il fatto che gli stessi appartengano alla richiedente non può essere ritenuta
in alcun modo pacifica", che "(…) al momento non è possibile
riconoscere che la richiedente disponga della qualità di terzo aggravato da
atti processuali", precisando infine che "(…) è intenzione
dello scrivente Procuratore procedere all’audizione della richiedente,
segnatamente dei suoi organi, in veste di teste, per appurare se gli stessi
possano contribuire a fare chiarezza in un contesto oltremodo oscuro e contestato"
(duplica 2.03.2012, p. 1 e 2, doc. 9 e documentazione ivi annessa alla cui
lettura si rimanda per brevità);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
la sentenza 15.04.2009 (inc. CRP __________), oggetto della presente richiesta,
è stata impugnata con un ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale, al quale è stato conferito l’effetto sospensivo con decreto
12.06
;
che
con successivo decreto 17.09.2009 il Tribunale federale ha dichiarato privo
d’oggetto il predetto ricorso stralciando la causa dai ruoli;
che
dal decreto 17.09.2009 risulta in particolare che in data 31.08.2009 il
procuratore pubblico ha comunicato di aver disposto la riapertura delle
informazioni preliminari giusta l’art. 187 cpv. 1 CPP TI (in relazione
all’incarto penale MP __________), e ciò in seguito alla scoperta di nuove
prove, che la riapertura del procedimento comporta in sostanza la sua ripresa
allo stadio delle informazioni preliminari (art. 187 cpv. 2 in relazione agli art. 183 ss. CPP TI) e che questa circostanza rende prive le contestazioni
sollevate dalla ricorrente a seguito dell’emanazione del decreto di non luogo a
procedere [impugnato presso l’allora Camera dei ricorsi penali, sfociato nella
decisione 15.04.2009 di quest’ultima (inc. CRP __________) oggetto della presente
richiesta], comportando lo stralcio dai ruoli della procedura;
che
inoltre il Tribunale federale, e ciò sempre con riferimento alla decisione
15.04.2009
di cui all’incarto CRP __________, ha ritenuto che l’allora Camera dei
ricorsi penali ha molto verosimilmente dichiarato a torto irricevibile
l’istanza di promozione dell’accusa;
che
alla luce di quanto sopra esposto la decisione 15.04.2009 emanata dall’allora
Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________), di cui l’istante postula la
trasmissione, non ha più alcun valore;
che
di conseguenza non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv.
4.
LOG da parte del qui istante prevalente sui diritti personali delle parti
coinvolte nel procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ nel
frattempo archiviato ad ottenere, in copia, la decisione __________ emanata
dall’allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________);
che
a titolo abbondanziale va ricordato che l’esame degli atti inerente a procedimenti
penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M.
SCHMUTZ, Basilea 2011, art. 101 CPP n. 4) e chi dirige il procedimento (cfr.,
al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame in applicazione dell’art.
102.
cpv. 1 CPP;
che
è pertanto il procuratore pubblico Andrea Gianini che deve decidere in merito
all’esame degli atti dell’incarto penale MP __________ tuttora pendente presso
il Ministero pubblico;
che
stante le precedenti considerazioni l’istanza deve essere respinta;
che
la tassa di giustizia,
contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, gli art. 183
ss. CPP TI, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico del IS 1 __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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