60.2012.370
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
3 ottobre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2012.370
Data decisione, Autorità:
03.10.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.370
Lugano
3 ottobre
2012/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelleria
sedente per statuire sull’istanza 30.08./24.09.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la documentazione inerente alla
sua querela sporta nel 2008 di cui all’incarto penale MP __________ nel frattempo
archiviato;
premesso che la richiesta è stata
consegnata brevi manu al Ministero pubblico il 30.08.2012, che – per il tramite
del procuratore pubblico
Andrea Pagani – l’ha trasmessa,
per competenza, a questa Corte con scritto 20/24.09.2012, comunicando di rimettersi al giudizio di
questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 23.06.2008 IS 1 si è recata presso la polizia per sporgere querela penale nei
confronti del suo ex compagno PI 2 – dal quale si è separata due settimane
prima e dalla cui unione è rimasta incinta – per l’ipotesi di reato di minaccia
(riservandosi parimenti la facoltà di presentare querela per titolo di
diffamazione e ingiuria), sostenendo in sintesi di aver ricevuto da parte del
querelato telefonate e messaggi minatori (verbale d’interrogatorio 23.06.2008,
AI 1 – inc. MP __________);
che
il giorno seguente PI 2, interrogato dalla polizia, ha in sostanza ammesso ogni
addebito mosso nei suoi confronti (verbale d’interrogatorio 24.06.2008, AI 1 –
inc. MP __________);
che
con scritto datato 21.07.2008 il procuratore pubblico, richiamando la sua deposizione
resa in sede di polizia, ha chiesto a IS 1 di comunicargli, entro il termine di
dieci giorni, se è intenzionata a presentare querela penale contro PI 2 anche
per titolo di ingiuria (art. 177 CP), adducendo parimenti che il suo silenzio
sarà interpretato come una rinuncia a tale diritto (AI 2 – inc. MP __________);
che
IS 1, non avendo risposto al suddetto scritto, ha dunque rinunciato a sporgere
querela penale nei confronti di PI 2 (anche) per titolo di diffamazione (inc.
MP __________);
che
l’8.09.2008 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di minaccia giusta
l’art. 180 CP "per avere, ad __________ in data 23 giugno
2008, utilizzando il telefono mobile di un’amica corrispondente al numero __________,
incusso spavento e timore alla ex-convivente IS 1, in stato interessante, inviandole degli SMS minacciosi e precisamente del seguente tenore:
- “__________viene
su a __________ apri le porte se no le spacca”;
- “Stai pure a __________, non ti
preoccupare che prima o poi ti prendo e quando ti prendo vediamo se ridi
ancora”,
- “Io
aspetto che nasca questo bambino del cazzo e poi vedi come vengo vicino a lui,
così che non ci sia più. Non ti preoccupare troia”",
ed
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.-- (corrispondente a
30 aliquote da CHF 30.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 13.10.2008;
che
con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte – IS 1 chiede quanto segue:
"A causa di un “processo” in corso per la decisione
degli orari di visita di mio figlio __________, necessito della documentazione
della denuncia da me sporta nei confronti del padre, PI 2, nel 2008. URGENTE
(udienza il __________)" (doc. 1.a);
che
nel frattempo è stato comunicato a questa Corte che l’udienza in questione è
stata posticipata il __________;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa
Corte;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusato ai sensi
del CPP TI nel procedimento penale sfociato nel DA __________ (regolarmente
passato in giudicato), essendo la qui istante stata parte (in qualità di
querelante) al procedimento nel frattempo archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di querelante)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere, in copia, gli atti riguardanti la
sua querela presentata il 23.06.2008, in particolare il rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 25.06.2008 (in cui sono contenuti il suo verbale d’interrogatorio
e quello di PI 2) (inc. MP __________) e il decreto di accusa 8.09.2008 (DA __________),
poiché il procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, l’ha
interessata personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che i surriferiti atti potrebbero essere utili in sede civile
per avere un quadro più completo della situazione famigliare/personale
antecedente la nascita del figlio __________ (__________);
che
di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 25.06.2008 (AI 1
– inc. MP __________) e il decreto di accusa 8.09.2008 (DA __________) vengono
trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte
al procedimento penale (inc. MP __________) nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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