60.2012.373
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
11 dicembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2012.373
Data decisione, Autorità:
11.12.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.373
Lugano
11 dicembre
2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/27.09.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare
gli atti del procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato;
richiamate le osservazioni 2.10.2012 e
22.10.2012 (duplica) del procuratore pubblico Andrea Gianini e la replica
18/19.10.2012 di IS 1, di cui si dirà in seguito;
rilevato che PI 2, __________ (patr. da:
avv. PR 3, __________) e PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),
interpellati da questa Corte, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
a. A seguito della denuncia sporta il
29.05./1.06.2012 da PI 3 e da __________, __________, nei confronti di PI 2 per
le ipotesi di reato di truffa e falsità in documenti in relazione alla
stipulazione di abbonamenti telefonici a nome della predetta società con
l’operatore __________, è stato aperto un procedimento penale sfociato nel
decreto di abbandono 27.07.2012 (ABB __________) a carico di quest’ultimo (inc.
MP __________).
Avverso il suddetto decreto non è stato
presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393
ss. CPP. Il medesimo è dunque passato in giudicato.
b. Il
31.05.2012 si è tenuta un’udienza dinanzi al segretario assessore presso la __________
per procedere al tentativo di conciliazione nell’ambito della procedura
promossa il 9.03.2012 da IS 1, __________ (patr. da: PR 1, __________) contro __________,
c/o __________, __________, di cui era socio e gerente PI 3 fino al mese di
aprile 2012, ove è stata fatta valere una pretesa di CHF 8'606.60 (oltre interessi)
derivante da cessioni di credito stipulate tra l’attrice e la __________, ed è
stato domandato il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
parte convenuta al PE no. __________ dell’UE di __________ limitatamente alla
somma di CHF 8'060.60 (verbale di udienza 31.05.2012, inc. __________, doc. 1.b
annesso all’istanza 25/27.09.2012).
Nell’ambito di questa udienza l’avv. PR 2,
patrocinatore di PI 3, ha dichiarato di aver presentato una denuncia penale nei
confronti di PI 2 "(…)
per la falsificazione della firma di PI 3 sui contratti alla base del credito
dell’istante", chiedendo parimenti di sospendere la procedura fino
alla conclusione del procedimento penale (verbale di udienza 31.05.2012, p. 1, inc. __________,
doc. 1.b annesso all’istanza 25/27.09.2012).
Il segretario assessore ha quindi deciso di
sospendere la procedura di conciliazione di cui all’incarto __________,
precisando parimenti che la stessa sarà riattivata su istanza di parte.
c. Con la presente richiesta il patrocinatore della IS
1, richiamando il contenuto del citato verbale di udienza, evidenzia che il
10.09.2012 il procuratore pubblico gli ha comunicato che il procedimento penale
in questione è concluso. Domanda di essere autorizzato ad ispezionare il
relativo incarto penale per poter produrre dinanzi alla Pretura i documenti
necessari per la riattivazione della procedura civile (doc. 1 e documentazione
ivi annessa).
Come esposto in entrata, PI 2 e PI 3,
interpellati da questa Corte, non hanno presentato osservazioni.
Il procuratore pubblico, dal canto suo, osserva
che il decreto di abbandono 27.07.2012 è stato intimato anche al patrocinatore
di PI 3 e che di conseguenza l’acquisizione della documentazione ritenuta
rilevante in ambito civile potrebbe essere ottenuta mediante formale richiamo
dalla controparte, rimettendosi in ogni caso, per economia processuale, al
prudente giudizio di questa Corte (doc. 3).
Con replica 18/19.10.2012 il patrocinatore
della qui istante osserva preliminarmente che non era a conoscenza che il procedimento
penale fosse sfociato in un decreto di abbandono e che lo stesso fosse stato
intimato all’avv. PR 2. Evidenzia inoltre che considerato come la procedura di
conciliazione è stata sospesa e che in questa fase del procedimento non è data
la facoltà di richiedere l’edizione di documenti, sarebbe necessario ottenere
l’autorizzazione ad accedere perlomeno al decreto di abbandono e che "(…). La mancata produzione di tale documento porterebbe
inevitabilmente ad un’autorizzazione ad agire pregiudicando così la possibilità
di trovare un accordo giudiziale in quella sede (…)",
ciò che "(…) gioverebbe quindi a tutte le parti ed
eviterebbe inoltre ulteriori costi" (replica
18/19.10.2012, p. 1 e 2, doc. 5).
Con
duplica 22.10.2012 il procuratore pubblico ribadisce che l’ABB 27.07.2012 potrebbe
essere richiamato dall’istante alla propria controparte in sede civile, e ciò
in applicazione del principio dell’economia processuale, precisando parimenti
di essere a disposizione per trasmettere, su richiesta, copia del citato decreto
(doc. 7).
1. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
2. Nella fattispecie in esame – visti i motivi
apportati nella presente richiesta e considerato inoltre il contenuto e l’esito
del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 27.07.2012 (ABB __________)
nel frattempo passato in giudicato – appare, di principio, adempiuto un
interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’istante ad ottenere
l’autorizzazione ad esaminare gli atti dell’incarto penale MP __________. È data,
in effetti, una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ (sospeso
dalla Pretura civile) e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________
sfociato nell’ABB __________: entrambi i procedimenti traggono le loro origini
dalla stipulazione di contratti tra la __________ e la __________, il cui
credito è stato poi ceduto alla IS 1, qui istante. Circostanza che del resto emerge
chiaramente anche dal verbale di udienza 31.05.2012 della __________ (doc. 1.b
annesso all’istanza 25/27.09.2012).
Gli atti dell’incarto penale in questione
potrebbero essere dunque potenzialmente utili all’istante per il procedimento
civile.
Di conseguenza –
dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – l’istante rispettivamente
il suo patrocinatore sono autorizzati a visionare, presso questa Corte,
l’incarto MP __________ (in cui è contenuto anche l’ABB __________), concordando
Fatti
i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i
loro impegni.
Gli
Considerandi
stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare i documenti utili al procedimento
civile di cui all’incarto __________.
3.
L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e
le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste
a carico della IS 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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