60.2012.384
Reclamo contro il decreto d'accusa emanato dal procuratore pubblico. Decisioni implicite di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere. Lesioni semplici e ingiuria
13 febbraio 2013Italiano20 min
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Numero d'incarto:
60.2012.384
Data decisione, Autorità:
13.02.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro il decreto d'accusa emanato dal procuratore pubblico. Decisioni implicite di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere. Lesioni semplici e ingiuria
DECRETO D'ACCUSA
DECRETO DI ABBANDONO
DECRETO DI NON LUOGO A PROCEDERE
GRATUITO PATROCINIO
LESIONE GRAVE
LESIONE SEMPLICE
RECLAMO
art. 136 CPP
art. 309 CPP
art. 310 CPP
art. 318 CPP
art. 322 cpv. 2 CPP
art. 352 CPP
art. 354 CPP
art. 355 CPP
art. 122 CPS
art. 123 CPS
Incarto n.
60.2012.384
Lugano
13 febbraio
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Alessandro Achini, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 5/8.10.2012 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
in relazione
al decreto di accusa DA __________ del 24/25.9.2012 (e
alle asserite decisioni implicite di abbandono rispettivamente di non luogo a
procedere ad esso collegate) emanato dal procuratore pubblico Amos Pagnamenta
nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 2.7.2009 nei
confronti di PI 2, di ignota dimora, per titolo di lesioni semplici e ingiuria
(inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 16.10.2012 e
23.11.2012 (duplica) del
procuratore pubblico, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 12/13.11.2012 di RE 1, mediante
la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
richiamato lo scritto 18/19.10.2012 del
presidente della Pretura penale, con cui comunica di non avere osservazioni in
merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 2.7.2009 RE 1 ha sporto querela nei confronti di PI 2 per titolo di
lesioni semplici, vie di fatto e ingiuria in relazione ai fatti occorsi il
28.6.2009 presso il __________ di __________. Quel giorno il querelante,
impiegato quale bagnino e sorvegliante presso il medesimo stabilimento
balneare, si sarebbe avvicinato a PI 2 per comunicargli che il consumo di
bibite e di cibo ai bordi della piscina non era consentito. A quel punto tra i
due sarebbe nata una discussione e il querelato avrebbe sferrato improvvisamente
un violento pugno in faccia a RE 1 provocandone la caduta a terra e diverse
contusioni. “Il resto sta in rapporto della polizia e del ospedale civico”
(querela 2.7.2009, AI 1).
b. La polizia cantonale ha verbalizzato la
vittima RE 1 il 23.7.2009, l’imputato PI 2 il 31.7.2009 e il 24.9.2009 (AI 8) e
infine il testimone __________, __________, il 27.8.2009 (Rapporto di polizia
del 3.9.2009, AI 3).
Su
richiesta dell’accusatore privato (AI 2), il magistrato inquirente ha poi interrogato
in data 11.9.2009 il soccorritore __________, __________ (AI 5) e in data
15.9.2009 __________, __________ (AI 7), l’infermiera che per prima aveva prestato
soccorso alla vittima.
c. Con scritto 21.10.2009 (AI 11) RE 1, per
tramite del suo patrocinatore, ha chiesto al magistrato inquirente di mantenere
in sospeso l’incarto oggetto del procedimento penale al fine di poter valutare
l’esito di accertamenti specialistici e di ulteriori referti medicali che, a
suo dire, muterebbero la qualifica giuridica dei reati prospettati.
d. Il 30.12.2009 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico di procedere nei confronti dell’imputato per il reato di lesioni
gravi intenzionali (AI 12). Contemporaneamente ha vantato pretese risarcitorie
pari a CHF 10'121.75, composte da CHF 2'284.95 per la perdita di guadagno
subita, da CHF 2'836.80 per le spese legali sostenute e da CHF 5'000.-- per
torto morale. In data 30.4.2010 il procuratore pubblico ha sentito l’accusatore
privato (AI 14).
e.Con decisione 19.1.2012 (AI 19), il procuratore
pubblico ha respinto l’istanza 22.6.2011 presentata da RE 1 con la quale postulava
l’assunzione di ulteriori elementi probatori e precisamente l’audizione di tre
ulteriori testimoni, dell’accusatore privato e dell’imputato. Alla stessa
l’accusatore privato aveva allegato una serie di referti e certificati medici
attestanti i forti dolori conseguenti l’infortunio (AI 17).
f. In data 24.9.2012, il procuratore pubblico ha
emesso nei confronti di PI 2 il decreto d’accusa oggetto del presente gravame
per titolo di lesioni semplici per aver colpito al volto RE 1 con un pugno, “facendolo
così cadere al suolo provocandogli lesioni attestate dal certificato medico
dell’Ospedale Civico del 30 giugno 2009” e ingiuria per avere “offeso con le parole l’onore di RE 1, segnatamente rivolgendosi a lui tacciandolo
quale ‘rompicoglioni’ e alludendo al suo modo di presentarsi e di parlare con i
termini ‘una cosa da stronzi’”, proponendo la condanna dell’imputato alla
pena pecuniaria di CHF 2'700.--, corrispondente a 90 aliquote di CHF 30.-- (DA __________,
p.1). Ha poi proposto il prolungamento di un anno del periodo di prova impartito
a seguito di una precedente condanna (DA __________).
g. Con gravame 5/8.10.2012 RE 1 chiede
l’annullamento del decreto di accusa impugnato ed il rinvio dell’incarto al
Ministero pubblico “affinché – previa audizione dell’accusatore privato, del
Dott. __________ e se del caso audizione del personale sanitario intervenuto e
allestimento di una perizia in merito al pericolo di morte incorso e assunzione
di altre prove ritenute pertinenti – promuova nei confronti dell’imputato
l’accusa di lesioni corporali gravi intenzionali (art. 122 CP), subordinatamente
di lesioni corporali gravi colpose (art. 125 cpv. 2 CP)” (reclamo 5/8.10.2012,
p.7).
A
suo dire, il procuratore pubblico non avrebbe dato seguito alla sua richiesta, sottoposta
con gli scritti 21.10.2009, 30.12.2009 e 22.6.2011, di promuovere l’accusa per
il reato di lesioni intenzionali gravi, avendo egli omesso di considerare nella
fattispecie l’arresto respiratorio intervenuto a seguito dell’impatto con il suolo
e il conseguente pericolo di morte. Nella propria decisione, il procuratore
pubblico avrebbe dunque ritenuto solo una parte dei fatti.
La
qualifica di lesioni gravi si imporrebbe anche per le conseguenze permanenti sulla
sua salute fisica (forti emicranie) e psichica a seguito dell’aggressione.
RE
1 fa valere la violazione del diritto di essere sentito, sostenendo che l’emanazione
del decreto d’accusa impugnato (DA __________) comporterebbe implicitamente la
decisione di abbandono per i capi d’accusa scartati dal magistrato inquirente,
ossia per i reati ipotizzati di lesioni colpose gravi e di vie di fatto (decisione
19.1.2012, p. 1, AI 19). Inoltre il magistrato inquirente non avrebbe assunto
le prove notificate con scritto 22.6.2011, volte a comprovare i suoi gravi
problemi di salute conseguenti all’aggressione.
Non
avendo il procuratore pubblico emanato una decisione esplicita per quanto attiene
i reati non considerati nel decreto di accusa e ipotizzati inizialmente, egli avrebbe
pronunciato implicitamente un decreto di abbandono. Nella misura in cui ha
scartato l’ipotesi di lesioni intenzionali gravi ventilata dall’accusatore
privato, egli avrebbe implicitamente emanato una decisione di non luogo a
procedere.
Contro
tali decisioni implicite, entrambe impugnate dal reclamante, sarebbe data dunque
la via del reclamo e non quella dell’opposizione. A sostegno delle sue argomentazioni
cita la recente giurisprudenza del Tribunale federale (decisione TF 6B_79/2012
del 13.8.2012).
A
titolo cautelativo, il reclamante aggiunge di aver interposto opposizione
contro il decreto di accusa, chiedendo di tenere in sospeso la procedura in
attesa dell’esito del presente gravame.
Per
quanto attiene la legittimazione del reclamante, l’interesse giuridico
all’esito del gravame sarebbe dato, ritenuta la sua qualità di accusatore
privato e il fatto che le pretese civili risulterebbero più ampie in ragione
della più grave qualifica giuridica (reclamo 5/8.10.2012, p. 4).
RE
1 chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura
di reclamo, con dispensa dal pagamento di tasse e di spese giudiziarie e che
l’assistenza del proprio patrocinatore sia posta a carico dello Stato,
considerata la sua modesta sostanza (reclamo 5/8.10.2012, p. 7).
h. Il
procuratore pubblico, nelle proprie osservazioni 16.10.2012, postula che il
reclamo venga integralmente respinto, rimettendosi al giudizio di questa Corte
per quanto attiene la ricevibilità del gravame e la legittimazione del reclamante.
Il
magistrato inquirente sostiene di non aver mai esteso né prospettato
formalmente all’imputato l’accusa di lesioni gravi ex art. 122 CP e per questo
non avrebbe emanato una decisione di non luogo a procedere.
A
suo dire, sia i presupposti oggettivi che quelli soggettivi del reato di lesioni
gravi non sarebbero adempiuti (osservazioni 16.10.2012, p. 2-3).
Per
quanto riguarda il pericolo di morte derivante dall’asserito arresto
respiratorio, non vi sarebbe alcuna certezza che effettivamente RE 1 si sarebbe
mai trovato in tale stato a seguito del colpo subito. Su questo punto i due
principali testimoni (__________e __________) avrebbero fornito versioni del tutto
divergenti. L’arresto respiratorio non configurerebbe inoltre un pericolo per
la vita elevato, verosimile ed immediato ai sensi dell’art. 122 CP
(osservazioni 16.10.2012, p. 5-6). Il reclamante non sarebbe “permanentemente”
incapace al lavoro come previsto dall’art. 122 cpv. 2 CP. Agli atti poi non vi
sarebbe alcuna traccia di “ricoveri di lunga durata” che possano
realizzare le condizioni sancite dalla giurisprudenza nell’ambito dell’art. 122
cpv. 3 CP (osservazioni 16.10.2012, p. 7).
Per
quanto attiene alle “grandi sofferenze” di cui all’art. 122 cpv. 3 CP, il
procuratore pubblico afferma che il nesso causale che avrebbe permesso di
imputare l’origine dei disturbi al pugno inferto da PI 2 non sarebbe
dimostrabile (osservazioni 16.10.2012, p. 9).
L’art.
122 CP non troverebbe nemmeno applicazione sotto l’aspetto del profilo soggettivo,
poiché da parte dell’imputato non vi sarebbe stata l’intenzione di provocare
lesioni gravi alla vittima. Il reato di lesioni semplici sarebbe pertanto
l’unico ad entrare in linea di conto nella fattispecie.
i. Della
replica e della duplica si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Le
parti possono impugnare entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) il decreto di
abbandono (art. 322 cpv. 2 CPP) o il decreto di non luogo a procedere (giusta i
combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) dinanzi alla giurisdizione di
reclamo.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385.
CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2.1
Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto,
segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare
la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) o se (contrariamente al
giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di
un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).
Il reclamo contro il decreto di non luogo a
procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato
(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore
pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti
processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti
impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica
di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art.
310.
cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per
principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata
all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,
concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa
interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione
della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
La prevalenza dei principi della verità materiale
e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,
di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte
dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2).
2.2
Il gravame, inoltrato il 5/8.10.2012 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro le asserite decisioni
implicite di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere che il decreto
d’accusa 24/25.9.2012 comporterebbe, è tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
3.
3.1.
Il reclamante impugna il decreto d’accusa
poiché “(…) per le imputazioni ritenute a seguito dei decreti di non luogo a
procedere e di abbandono impliciti che esso presuppone, viola dal profilo
formale gli art. 29 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 let. c e 81 cpv. 3 let. b CPP e dal
profilo materiale gli art. 122 e 123 CP. Esso deve dunque essere annullato.”
(reclamo 5/8.10.2012, p. 6).
RE
1.
contesta al procuratore pubblico di non aver considerato nei fatti l’arresto
respiratorio ed il conseguente pericolo di morte occorsogli dopo aver battuto
la testa a terra e neppure le forti cefalee di cui soffre dal momento
dell’aggressione.
L’emanazione
del decreto d’accusa impugnato comporterebbe implicitamente la decisione di
abbandono per le accuse scartate dal magistrato inquirente rispettivamente di
non luogo a procedere per i fatti da lui non considerati.
3.2
Si
deve anzitutto esaminare la proponibilità del presente gravame, ritenuto che l’opposizione
a’ sensi dell’art. 354 CPP è il solo rimedio processuale ammesso avverso un
decreto di accusa.
Il
decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può
essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico
ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico
ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel
rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP).
Se
è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero
(Messaggio concernente l’unificazione del
diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art.
355.
CPP n. 1), che assume le eventuali
ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv.
1.
CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a. confermare
il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo
decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado
(art. 355 cpv. 3 CPP).
Il
solo rimedio processuale ammesso avverso un decreto di accusa è pertanto l’opposizione
ex art. 354 CPP, che invero non è un rimedio di diritto stricto sensu,
ma consente unicamente di avviare il procedimento giudiziario nel quale si stabilirà
se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del
diritto processuale penale, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 354 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354
CPP n. 1).
3.3
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, se il procuratore pubblico, nel
contesto dell’emanazione di un decreto d’accusa, valuta solo una parte dei
fatti, egli deve poi statuire per gli altri fatti conformemente alle
disposizioni del CPP, vale a dire pronunciando contemporaneamente anche un
decreto di abbandono o di non luogo a procedere contro il quale è dato reclamo (DTF
6B.79/2012 del 13.8.2012, consid. 2.5).
Diversamente,
si è confrontati con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono
implicito.
Se
invece le parti volessero contestare la qualifica giuridica dei reati e i fatti
sono i medesimi, quale unico rimedio vi sarebbe la via dell’opposizione al
decreto d’accusa, mentre la via del reclamo sarebbe preclusa.
3.4
Nel
caso concreto, con decreto d’accusa 24/25.9.2012 il procuratore pubblico ha posto
in stato di accusa PI 2 per i reati di lesioni semplici e ingiuria. Nel gravame,
il reclamante rimprovera al procuratore pubblico di non aver promosso l’accusa
per il reato di lesioni intenzionali gravi e di non essersi determinato su una
parte dei fatti, contestandogli di non aver considerato i fatti susseguenti la
caduta e l’impatto della testa con il suolo che ne avrebbe potuto provocare la
morte. In modo particolare egli non avrebbe considerato l’esistenza di un
asserito arresto respiratorio conseguente la caduta a terra.
Il
reclamante contesta al procuratore pubblico di non aver emanato, se non implicitamente,
un decreto di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere per i fatti ed
i reati non considerati.
Tali
decisioni avrebbero potuto essere oggetto di reclamo ex art. 322 cpv. 2 CPP alla
Corte dei reclami penali.
Ai
sensi della giurisprudenza testé citata, il reclamante deve pertanto essere
posto nella condizione di poter esercitare tale diritto e in concreto di
impugnare a questa Corte il decreto d’accusa 24/25.9.2012.
Di
conseguenza, e conformemente alla giurisprudenza menzionata, il reclamo è proponibile.
4.
4.1.
Per
quanto attiene alla questione della legittimazione di RE 1, in quanto accusatore privato, ad impugnare il citato decreto d’accusa, si rileva quanto segue.
4.2
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP, applicabile anche al decreto di non luogo a procedere in
considerazione del rinvio di cui all’art. 310 cpv. 2 CPP, legittimate ad
impugnare un decreto di abbandono o un decreto di non luogo a procedere sono le
parti. Il presupposto della legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1
CPP: sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.
Per stabilire se sia dato un interesse
giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP è necessario
considerare la disposizione violata ed il bene giuridico difeso. Se il bene
giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale,
patrimonio, onore e libertà personale), legittimato è colui che subisce
l’illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi
collettivi, sono da considerare legittimati coloro che sono stati
effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio
patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Commentario CPP – M.
MINI, art. 382 CPP n. 5).
L’interesse
giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente
e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO
Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo
virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Quanto
alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 s. CPP, che includono
l’accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP).
Per quanto riguarda la procedura speciale
del decreto d’accusa (art. 352 ss. CPP), l’art. 354 cpv. 1 CPP (a differenza
dell’art. 358 cpv. 1 lit. b del progetto CPP) non prevede la facoltà per
l’accusatore privato di interporre opposizione ad un decreto di accusa.
L’accusatore
privato può in ogni caso essere ritenuto altro diretto interessato a’ sensi
dell’art. 354 cpv. 1 lit. b CPP, segnatamente quando è pregiudicato a causa di
una qualifica giuridica erronea del reato (per es. vie di fatto in luogo di
lesioni semplici), ciò che fonda un interesse giuridico degno di protezione [Commentario
CPP – P. BERNASCONI, art. 354 CPP n. 7; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art.
354.
CPP n. 6] all’opposizione.
4.3
Nella presente fattispecie, RE 1, parte del
procedimento penale in quanto accusatore privato, ha sollevato la violazione
del diritto di essere sentito e in concreto quella di essere stato privato
della possibilità di far capo ad un’altra via di diritto, ossia quella del reclamo,
ciò che equivale a una violazione dei suoi diritti di parte nel procedimento
penale.
Egli
è pertanto legittimato a impugnare il decreto di accusa presso questa Corte (decisione
TF 6B.79/2012 del 13.8.2012, consid. 1.4; decisione TF 6B_434/2012 del
14.12
).
5.
Dall’esame
degli atti e dallo scambio di allegati risulta pacifico che il procuratore
pubblico non ha considerato nella sua decisione DA __________ i fatti
susseguenti la caduta e l’impatto della testa con il suolo, circostanza che
avrebbe potuto provocare, a dire del reclamante, la sua morte o cagionargli
lesioni gravi.
In
particolare egli non ha valutato l’esistenza di un arresto respiratorio. Il
magistrato inquirente ha sostenuto che l’arresto respiratorio non sarebbe
comprovato dalle testimonianze raccolte (osservazioni 16.10.2012 del procuratore
pubblico, p. 3).
In
tale circostanza, il procuratore pubblico avrebbe dovuto almeno emanare una decisione
di abbandono o di non luogo a procedere esplicito, impugnabile.
6.
Alla
luce di quanto precede, il procuratore pubblico, accanto al decreto d’accusa, dovrà
pertanto pronunciarsi sui fatti surriferiti ed i reati conseguentemente ipotizzabili.
Per
effetto dell’opposizione, il decreto di accusa DA __________ del 24/25.9.2012 è
ritornato al procuratore pubblico. Nell’esame che dovrà fare giusta l’art. 355
CPP, egli dovrà esaminare e poi decidere anche sui fatti sollevati e sulle
diverse imputazioni.
7.
7.1.
RE
1.
chiede per la presente
procedura di reclamo di essere “posto al beneficio del gratuito patrocinio con
dispensa dal pagamento di tasse e spese giudiziarie, e l’assistenza dell’avv. PR
1.
a carico dello Stato” (reclamo 5/8.10.2012, p. 7), producendo diversa
documentazione a suffragio della sua domanda.
7.2
Giusta l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il
procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio
all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili,
se: a. l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e b. l’azione
civile non appare priva di probabilità di successo.
Il
gratuito patrocinio comprende, a’ sensi dell’art. 136 cpv. 2 CPP: a. l’esonero
dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l’esonero dalle spese
procedurali; c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare
i diritti dell’accusatore privato.
7.3
Il
diritto al gratuito patrocinio per l’accusatore privato (danneggiato che
dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione
penale o civile, art. 118 cpv. 1 CPP) si fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost.
(decisione TF 1B_355/2012 del 12.10.2012 consid. 3.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI
/ M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 1). L’art. 136 CPP definisce le condizioni e
l’entità del diritto in sintonia con la prassi adottata sinora in relazione
all’accusatore privato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del
diritto processuale penale, p. 1087).
7.4
La
concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata,
dell’accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento
(decisione TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.; messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087), che deve
allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi
obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 9).
7.5
Visto
l’esito del presente gravame, con la conseguente esenzione dal pagamento di
spese e tasse di giustizia e l’assegnazione di adeguate ripetibili, e ritenuto
che l’accusatore privato è già assistito da un patrocinatore nella persona
dell’avv. PR 1, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è
priva di oggetto.
8.
Il reclamo è parzialmente accolto. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, parzialmente
vincente, adeguate ripetibili. La domanda di concessione del gratuito
patrocinio per la procedura di reclamo è pertanto priva di oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 122, 123 CP, 136, 322, 352
ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§ Gli
atti dell’inc. MP __________ sono rinviati al magistrato inquirente affinché si
ripronunci ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano tassa
di giustizia e spese. Lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà complessivamente a RE 1, __________,
CHF 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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