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Decisione

60.2012.384

Reclamo contro il decreto d'accusa emanato dal procuratore pubblico. Decisioni implicite di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere. Lesioni semplici e ingiuria

13 febbraio 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 2.7.2009 RE 1 ha sporto querela nei confronti di PI 2 per titolo di

lesioni semplici, vie di fatto e ingiuria in relazione ai fatti occorsi il

28.6.2009 presso il __________ di __________. Quel giorno il querelante,

impiegato quale bagnino e sorvegliante presso il medesimo stabilimento

balneare, si sarebbe avvicinato a PI 2 per comunicargli che il consumo di

bibite e di cibo ai bordi della piscina non era consentito. A quel punto tra i

due sarebbe nata una discussione e il querelato avrebbe sferrato improvvisamente

un violento pugno in faccia a RE 1 provocandone la caduta a terra e diverse

contusioni. “Il resto sta in rapporto della polizia e del ospedale civico”

(querela 2.7.2009, AI 1).

b. La polizia cantonale ha verbalizzato la

vittima RE 1 il 23.7.2009, l’imputato PI 2 il 31.7.2009 e il 24.9.2009 (AI 8) e

infine il testimone __________, __________, il 27.8.2009 (Rapporto di polizia

del 3.9.2009, AI 3).

Su

richiesta dell’accusatore privato (AI 2), il magistrato inquirente ha poi interrogato

in data 11.9.2009 il soccorritore __________, __________ (AI 5) e in data

15.9.2009 __________, __________ (AI 7), l’infermiera che per prima aveva prestato

soccorso alla vittima.

c. Con scritto 21.10.2009 (AI 11) RE 1, per

tramite del suo patrocinatore, ha chiesto al magistrato inquirente di mantenere

in sospeso l’incarto oggetto del procedimento penale al fine di poter valutare

l’esito di accertamenti specialistici e di ulteriori referti medicali che, a

suo dire, muterebbero la qualifica giuridica dei reati prospettati.

d. Il 30.12.2009 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico di procedere nei confronti dell’imputato per il reato di lesioni

gravi intenzionali (AI 12). Contemporaneamente ha vantato pretese risarcitorie

pari a CHF 10'121.75, composte da CHF 2'284.95 per la perdita di guadagno

subita, da CHF 2'836.80 per le spese legali sostenute e da CHF 5'000.-- per

torto morale. In data 30.4.2010 il procuratore pubblico ha sentito l’accusatore

privato (AI 14).

e.Con decisione 19.1.2012 (AI 19), il procuratore

pubblico ha respinto l’istanza 22.6.2011 presentata da RE 1 con la quale postulava

l’assunzione di ulteriori elementi probatori e precisamente l’audizione di tre

ulteriori testimoni, dell’accusatore privato e dell’imputato. Alla stessa

l’accusatore privato aveva allegato una serie di referti e certificati medici

attestanti i forti dolori conseguenti l’infortunio (AI 17).

f. In data 24.9.2012, il procuratore pubblico ha

emesso nei confronti di PI 2 il decreto d’accusa oggetto del presente gravame

per titolo di lesioni semplici per aver colpito al volto RE 1 con un pugno, “facendolo

così cadere al suolo provocandogli lesioni attestate dal certificato medico

dell’Ospedale Civico del 30 giugno 2009” e ingiuria per avere “offeso con le parole l’onore di RE 1, segnatamente rivolgendosi a lui tacciandolo

quale ‘rompicoglioni’ e alludendo al suo modo di presentarsi e di parlare con i

termini ‘una cosa da stronzi’”, proponendo la condanna dell’imputato alla

pena pecuniaria di CHF 2'700.--, corrispondente a 90 aliquote di CHF 30.-- (DA __________,

p.1). Ha poi proposto il prolungamento di un anno del periodo di prova impartito

a seguito di una precedente condanna (DA __________).

g. Con gravame 5/8.10.2012 RE 1 chiede

l’annullamento del decreto di accusa impugnato ed il rinvio dell’incarto al

Ministero pubblico “affinché – previa audizione dell’accusatore privato, del

Dott. __________ e se del caso audizione del personale sanitario intervenuto e

allestimento di una perizia in merito al pericolo di morte incorso e assunzione

di altre prove ritenute pertinenti – promuova nei confronti dell’imputato

l’accusa di lesioni corporali gravi intenzionali (art. 122 CP), subordinatamente

di lesioni corporali gravi colpose (art. 125 cpv. 2 CP)” (reclamo 5/8.10.2012,

p.7).

A

suo dire, il procuratore pubblico non avrebbe dato seguito alla sua richiesta, sottoposta

con gli scritti 21.10.2009, 30.12.2009 e 22.6.2011, di promuovere l’accusa per

il reato di lesioni intenzionali gravi, avendo egli omesso di considerare nella

fattispecie l’arresto respiratorio intervenuto a seguito dell’impatto con il suolo

e il conseguente pericolo di morte. Nella propria decisione, il procuratore

pubblico avrebbe dunque ritenuto solo una parte dei fatti.

La

qualifica di lesioni gravi si imporrebbe anche per le conseguenze permanenti sulla

sua salute fisica (forti emicranie) e psichica a seguito dell’aggressione.

RE

1 fa valere la violazione del diritto di essere sentito, sostenendo che l’emanazione

del decreto d’accusa impugnato (DA __________) comporterebbe implicitamente la

decisione di abbandono per i capi d’accusa scartati dal magistrato inquirente,

ossia per i reati ipotizzati di lesioni colpose gravi e di vie di fatto (decisione

19.1.2012, p. 1, AI 19). Inoltre il magistrato inquirente non avrebbe assunto

le prove notificate con scritto 22.6.2011, volte a comprovare i suoi gravi

problemi di salute conseguenti all’aggressione.

Non

avendo il procuratore pubblico emanato una decisione esplicita per quanto attiene

i reati non considerati nel decreto di accusa e ipotizzati inizialmente, egli avrebbe

pronunciato implicitamente un decreto di abbandono. Nella misura in cui ha

scartato l’ipotesi di lesioni intenzionali gravi ventilata dall’accusatore

privato, egli avrebbe implicitamente emanato una decisione di non luogo a

procedere.

Contro

tali decisioni implicite, entrambe impugnate dal reclamante, sarebbe data dunque

la via del reclamo e non quella dell’opposizione. A sostegno delle sue argomentazioni

cita la recente giurisprudenza del Tribunale federale (decisione TF 6B_79/2012

del 13.8.2012).

A

titolo cautelativo, il reclamante aggiunge di aver interposto opposizione

contro il decreto di accusa, chiedendo di tenere in sospeso la procedura in

attesa dell’esito del presente gravame.

Per

quanto attiene la legittimazione del reclamante, l’interesse giuridico

all’esito del gravame sarebbe dato, ritenuta la sua qualità di accusatore

privato e il fatto che le pretese civili risulterebbero più ampie in ragione

della più grave qualifica giuridica (reclamo 5/8.10.2012, p. 4).

RE

1 chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura

di reclamo, con dispensa dal pagamento di tasse e di spese giudiziarie e che

l’assistenza del proprio patrocinatore sia posta a carico dello Stato,

considerata la sua modesta sostanza (reclamo 5/8.10.2012, p. 7).

h. Il

procuratore pubblico, nelle proprie osservazioni 16.10.2012, postula che il

reclamo venga integralmente respinto, rimettendosi al giudizio di questa Corte

per quanto attiene la ricevibilità del gravame e la legittimazione del reclamante.

Il

magistrato inquirente sostiene di non aver mai esteso né prospettato

formalmente all’imputato l’accusa di lesioni gravi ex art. 122 CP e per questo

non avrebbe emanato una decisione di non luogo a procedere.

A

suo dire, sia i presupposti oggettivi che quelli soggettivi del reato di lesioni

gravi non sarebbero adempiuti (osservazioni 16.10.2012, p. 2-3).

Per

quanto riguarda il pericolo di morte derivante dall’asserito arresto

respiratorio, non vi sarebbe alcuna certezza che effettivamente RE 1 si sarebbe

mai trovato in tale stato a seguito del colpo subito. Su questo punto i due

principali testimoni (__________e __________) avrebbero fornito versioni del tutto

divergenti. L’arresto respiratorio non configurerebbe inoltre un pericolo per

la vita elevato, verosimile ed immediato ai sensi dell’art. 122 CP

(osservazioni 16.10.2012, p. 5-6). Il reclamante non sarebbe “permanentemente”

incapace al lavoro come previsto dall’art. 122 cpv. 2 CP. Agli atti poi non vi

sarebbe alcuna traccia di “ricoveri di lunga durata” che possano

realizzare le condizioni sancite dalla giurisprudenza nell’ambito dell’art. 122

cpv. 3 CP (osservazioni 16.10.2012, p. 7).

Per

quanto attiene alle “grandi sofferenze” di cui all’art. 122 cpv. 3 CP, il

procuratore pubblico afferma che il nesso causale che avrebbe permesso di

imputare l’origine dei disturbi al pugno inferto da PI 2 non sarebbe

dimostrabile (osservazioni 16.10.2012, p. 9).

L’art.

122 CP non troverebbe nemmeno applicazione sotto l’aspetto del profilo soggettivo,

poiché da parte dell’imputato non vi sarebbe stata l’intenzione di provocare

lesioni gravi alla vittima. Il reato di lesioni semplici sarebbe pertanto

l’unico ad entrare in linea di conto nella fattispecie.

i. Della

replica e della duplica si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Le

parti possono impugnare entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) il decreto di

abbandono (art. 322 cpv. 2 CPP) o il decreto di non luogo a procedere (giusta i

combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) dinanzi alla giurisdizione di

reclamo.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.

385.

CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2.1

Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto,

segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare

la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) o se (contrariamente al

giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di

un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

Il reclamo contro il decreto di non luogo a

procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato

(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore

pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti

processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti

impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica

di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art.

310.

cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per

principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata

all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,

concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa

interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione

della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

La prevalenza dei principi della verità materiale

e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame,

di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte

dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2).

2.2

Il gravame, inoltrato il 5/8.10.2012 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro le asserite decisioni

implicite di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere che il decreto

d’accusa 24/25.9.2012 comporterebbe, è tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

3.

3.1.

Il reclamante impugna il decreto d’accusa

poiché “(…) per le imputazioni ritenute a seguito dei decreti di non luogo a

procedere e di abbandono impliciti che esso presuppone, viola dal profilo

formale gli art. 29 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 let. c e 81 cpv. 3 let. b CPP e dal

profilo materiale gli art. 122 e 123 CP. Esso deve dunque essere annullato.”

(reclamo 5/8.10.2012, p. 6).

RE

1.

contesta al procuratore pubblico di non aver considerato nei fatti l’arresto

respiratorio ed il conseguente pericolo di morte occorsogli dopo aver battuto

la testa a terra e neppure le forti cefalee di cui soffre dal momento

dell’aggressione.

L’emanazione

del decreto d’accusa impugnato comporterebbe implicitamente la decisione di

abbandono per le accuse scartate dal magistrato inquirente rispettivamente di

non luogo a procedere per i fatti da lui non considerati.

3.2

Si

deve anzitutto esaminare la proponibilità del presente gravame, ritenuto che l’opposizione

a’ sensi dell’art. 354 CPP è il solo rimedio processuale ammesso avverso un

decreto di accusa.

Il

decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può

essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico

ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico

ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel

rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP).

Se

è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero

(Messaggio concernente l’unificazione del

diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art.

355.

CPP n. 1), che assume le eventuali

ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv.

1.

CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a. confermare

il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo

decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado

(art. 355 cpv. 3 CPP).

Il

solo rimedio processuale ammesso avverso un decreto di accusa è pertanto l’opposizione

ex art. 354 CPP, che invero non è un rimedio di diritto stricto sensu,

ma consente unicamente di avviare il procedimento giudiziario nel quale si stabilirà

se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del

diritto processuale penale, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 354 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354

CPP n. 1).

3.3

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, se il procuratore pubblico, nel

contesto dell’emanazione di un decreto d’accusa, valuta solo una parte dei

fatti, egli deve poi statuire per gli altri fatti conformemente alle

disposizioni del CPP, vale a dire pronunciando contemporaneamente anche un

decreto di abbandono o di non luogo a procedere contro il quale è dato reclamo (DTF

6B.79/2012 del 13.8.2012, consid. 2.5).

Diversamente,

si è confrontati con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono

implicito.

Se

invece le parti volessero contestare la qualifica giuridica dei reati e i fatti

sono i medesimi, quale unico rimedio vi sarebbe la via dell’opposizione al

decreto d’accusa, mentre la via del reclamo sarebbe preclusa.

3.4

Nel

caso concreto, con decreto d’accusa 24/25.9.2012 il procuratore pubblico ha posto

in stato di accusa PI 2 per i reati di lesioni semplici e ingiuria. Nel gravame,

il reclamante rimprovera al procuratore pubblico di non aver promosso l’accusa

per il reato di lesioni intenzionali gravi e di non essersi determinato su una

parte dei fatti, contestandogli di non aver considerato i fatti susseguenti la

caduta e l’impatto della testa con il suolo che ne avrebbe potuto provocare la

morte. In modo particolare egli non avrebbe considerato l’esistenza di un

asserito arresto respiratorio conseguente la caduta a terra.

Il

reclamante contesta al procuratore pubblico di non aver emanato, se non implicitamente,

un decreto di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere per i fatti ed

i reati non considerati.

Tali

decisioni avrebbero potuto essere oggetto di reclamo ex art. 322 cpv. 2 CPP alla

Corte dei reclami penali.

Ai

sensi della giurisprudenza testé citata, il reclamante deve pertanto essere

posto nella condizione di poter esercitare tale diritto e in concreto di

impugnare a questa Corte il decreto d’accusa 24/25.9.2012.

Di

conseguenza, e conformemente alla giurisprudenza menzionata, il reclamo è proponibile.

4.

4.1.

Per

quanto attiene alla questione della legittimazione di RE 1, in quanto accusatore privato, ad impugnare il citato decreto d’accusa, si rileva quanto segue.

4.2

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP, applicabile anche al decreto di non luogo a procedere in

considerazione del rinvio di cui all’art. 310 cpv. 2 CPP, legittimate ad

impugnare un decreto di abbandono o un decreto di non luogo a procedere sono le

parti. Il presupposto della legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1

CPP: sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.

Per stabilire se sia dato un interesse

giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP è necessario

considerare la disposizione violata ed il bene giuridico difeso. Se il bene

giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale,

patrimonio, onore e libertà personale), legittimato è colui che subisce

l’illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi

collettivi, sono da considerare legittimati coloro che sono stati

effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio

patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Commentario CPP – M.

MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse

giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente

e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO

Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo

virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

Quanto

alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 s. CPP, che includono

l’accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP).

Per quanto riguarda la procedura speciale

del decreto d’accusa (art. 352 ss. CPP), l’art. 354 cpv. 1 CPP (a differenza

dell’art. 358 cpv. 1 lit. b del progetto CPP) non prevede la facoltà per

l’accusatore privato di interporre opposizione ad un decreto di accusa.

L’accusatore

privato può in ogni caso essere ritenuto altro diretto interessato a’ sensi

dell’art. 354 cpv. 1 lit. b CPP, segnatamente quando è pregiudicato a causa di

una qualifica giuridica erronea del reato (per es. vie di fatto in luogo di

lesioni semplici), ciò che fonda un interesse giuridico degno di protezione [Commentario

CPP – P. BERNASCONI, art. 354 CPP n. 7; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art.

354.

CPP n. 6] all’opposizione.

4.3

Nella presente fattispecie, RE 1, parte del

procedimento penale in quanto accusatore privato, ha sollevato la violazione

del diritto di essere sentito e in concreto quella di essere stato privato

della possibilità di far capo ad un’altra via di diritto, ossia quella del reclamo,

ciò che equivale a una violazione dei suoi diritti di parte nel procedimento

penale.

Egli

è pertanto legittimato a impugnare il decreto di accusa presso questa Corte (decisione

TF 6B.79/2012 del 13.8.2012, consid. 1.4; decisione TF 6B_434/2012 del

14.12

).

5.

Dall’esame

degli atti e dallo scambio di allegati risulta pacifico che il procuratore

pubblico non ha considerato nella sua decisione DA __________ i fatti

susseguenti la caduta e l’impatto della testa con il suolo, circostanza che

avrebbe potuto provocare, a dire del reclamante, la sua morte o cagionargli

lesioni gravi.

In

particolare egli non ha valutato l’esistenza di un arresto respiratorio. Il

magistrato inquirente ha sostenuto che l’arresto respiratorio non sarebbe

comprovato dalle testimonianze raccolte (osservazioni 16.10.2012 del procuratore

pubblico, p. 3).

In

tale circostanza, il procuratore pubblico avrebbe dovuto almeno emanare una decisione

di abbandono o di non luogo a procedere esplicito, impugnabile.

6.

Alla

luce di quanto precede, il procuratore pubblico, accanto al decreto d’accusa, dovrà

pertanto pronunciarsi sui fatti surriferiti ed i reati conseguentemente ipotizzabili.

Per

effetto dell’opposizione, il decreto di accusa DA __________ del 24/25.9.2012 è

ritornato al procuratore pubblico. Nell’esame che dovrà fare giusta l’art. 355

CPP, egli dovrà esaminare e poi decidere anche sui fatti sollevati e sulle

diverse imputazioni.

7.

7.1.

RE

1.

chiede per la presente

procedura di reclamo di essere “posto al beneficio del gratuito patrocinio con

dispensa dal pagamento di tasse e spese giudiziarie, e l’assistenza dell’avv. PR

1.

a carico dello Stato” (reclamo 5/8.10.2012, p. 7), producendo diversa

documentazione a suffragio della sua domanda.

7.2

Giusta l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il

procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio

all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili,

se: a. l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e b. l’azione

civile non appare priva di probabilità di successo.

Il

gratuito patrocinio comprende, a’ sensi dell’art. 136 cpv. 2 CPP: a. l’esonero

dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l’esonero dalle spese

procedurali; c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare

i diritti dell’accusatore privato.

7.3

Il

diritto al gratuito patrocinio per l’accusatore privato (danneggiato che

dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione

penale o civile, art. 118 cpv. 1 CPP) si fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost.

(decisione TF 1B_355/2012 del 12.10.2012 consid. 3.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI

/ M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 1). L’art. 136 CPP definisce le condizioni e

l’entità del diritto in sintonia con la prassi adottata sinora in relazione

all’accusatore privato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del

diritto processuale penale, p. 1087).

7.4

La

concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata,

dell’accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento

(decisione TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.; messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087), che deve

allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi

obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 9).

7.5

Visto

l’esito del presente gravame, con la conseguente esenzione dal pagamento di

spese e tasse di giustizia e l’assegnazione di adeguate ripetibili, e ritenuto

che l’accusatore privato è già assistito da un patrocinatore nella persona

dell’avv. PR 1, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è

priva di oggetto.

8.

Il reclamo è parzialmente accolto. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, parzialmente

vincente, adeguate ripetibili. La domanda di concessione del gratuito

patrocinio per la procedura di reclamo è pertanto priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 122, 123 CP, 136, 322, 352

ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§ Gli

atti dell’inc. MP __________ sono rinviati al magistrato inquirente affinché si

ripronunci ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa

di giustizia e spese. Lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà complessivamente a RE 1, __________,

CHF 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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