60.2012.389
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
18 ottobre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.389
Data decisione, Autorità:
18.10.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.389
Lugano
18 ottobre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze
3.08./9.10.2012 e 7.09./9.10.2012
presentate da
IS 1
tendente ad ottenere gli atti istruttori di un
procedimento penale nel frattempo archiviato sfociato in una sentenza di
condanna emanata a suo carico;
premesso che la richiesta datata 3.08.2012 e
la richiesta datata 7.09.2012 sono giunte al Ministero pubblico il 6.08.2012 rispettivamente
il 10.09.2012, che le ha trasmesse erroneamente, per competenza e per evasione
diretta, alla Pretura penale con scritto 28.09./1.10.2012, che a sua volta le ha trasmesse, per
competenza, a questa Corte l’8/9.10.2012, senza formulare osservazioni in
merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 14.07.2003 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di infrazione alla
LStup giusta l’art. 19 cifra 1 LStup "per avere,
senza essere autorizzata, in veste di commessa presso il negozio di canapaio “__________”,
venduto un ingente quantitativo di marijuana, percependo per tale mansione un
salario netto mensile di fr. 3'300.--",
fatti avvenuti a __________ nel periodo compreso tra il mese di marzo 2001 e
l’11 giugno 2003, ed ha proposto la sua condanna alla pena di sessanta giorni
Fatti
di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, ordinando
parimenti la confisca di cinque chiavi sequestratele dalla polizia l’11.06.2003
(DA __________);
che avverso il predetto decreto il
23/24.07.2003 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto formale
opposizione (AI 4 – inc. DA __________);
che con sentenza motivata del 28.10.2003 il
presidente della Pretura penale ha in sintesi confermato il contenuto del DA __________
(AI 8 – inc. __________);
che con decreto 13.01.2004 il presidente
della Pretura penale ha in particolare dichiarato definitiva la sentenza
28.10.2003 (AI 10 – inc. __________);
che con le presenti due istanze IS 1 chiede
la trasmissione, in copia, degli atti istruttori del suddetto procedimento
penale nel frattempo archiviato, precisando parimenti di necessitare della
documentazione richiesta per una candidatura di impiego (doc. 1.b e doc. 1.c);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
Considerandi
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusata ai
sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta
l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti
istruttori del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 28.10.2003, poiché il citato procedimento l’ha interessata
personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che l’istante ha bisogno della documentazione richiesta per
presentare la propria candidatura per un posto di lavoro;
che di conseguenza gli atti istruttori
dell’incarto __________ della Pretura penale (AI 1 – AI 11) e dell’incarto DA __________
del Ministero pubblico (AI 1 – AI 4) vengono trasmessi, in copia, all’istante
unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. Le istanze 3.08./9.10.2012 e 7.09./9.10.2012 sono accolte ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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