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Decisione

60.2012.389

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

18 ottobre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, ordinando

parimenti la confisca di cinque chiavi sequestratele dalla polizia l’11.06.2003

(DA __________);

che avverso il predetto decreto il

23/24.07.2003 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto formale

opposizione (AI 4 – inc. DA __________);

che con sentenza motivata del 28.10.2003 il

presidente della Pretura penale ha in sintesi confermato il contenuto del DA __________

(AI 8 – inc. __________);

che con decreto 13.01.2004 il presidente

della Pretura penale ha in particolare dichiarato definitiva la sentenza

28.10.2003 (AI 10 – inc. __________);

che con le presenti due istanze IS 1 chiede

la trasmissione, in copia, degli atti istruttori del suddetto procedimento

penale nel frattempo archiviato, precisando parimenti di necessitare della

documentazione richiesta per una candidatura di impiego (doc. 1.b e doc. 1.c);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

Considerandi

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusata ai

sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire

la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta

l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti

istruttori del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 28.10.2003, poiché il citato procedimento l’ha interessata

personalmente in veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che l’istante ha bisogno della documentazione richiesta per

presentare la propria candidatura per un posto di lavoro;

che di conseguenza gli atti istruttori

dell’incarto __________ della Pretura penale (AI 1 – AI 11) e dell’incarto DA __________

del Ministero pubblico (AI 1 – AI 4) vengono trasmessi, in copia, all’istante

unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. Le istanze 3.08./9.10.2012 e 7.09./9.10.2012 sono accolte ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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