60.2012.390
Reclamo contro la decisione di commutazione della multa in pena detentiva sostitutiva emanata dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione. mancato pagamento della multa per colpa dell'auto
5 dicembre 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2012.390
Data decisione, Autorità:
05.12.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione di commutazione della multa in pena detentiva sostitutiva emanata dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione. mancato pagamento della multa per colpa dell'autore
MULTA
RECLAMO
art. 20 cpv. 1 let. b CPP
art. 385 CPP
art. 393 CPP
art. 36 cpv. 3 CPS
art. 106 cpv. 2 CPS
art. 106 cpv. 5 CPS
art. 62 cpv. 2 LOG
Incarto n.
60.2012.390
Lugano
5 dicembre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/10.10.2012
presentato da
RE 1
contro
la decisione di commutazione della multa
in pena detentiva sostitutiva emanata il 2.10.2012 dall’Ufficio giuridico
della Sezione della circolazione (inc. __________);
richiamato lo scritto 15/18.10.2012 della
Sezione della circolazione, mediante il quale comunica di non avere
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 30.10.2009 la Polizia della Città di __________ ha comunicato ad RE 1 (__________),
cittadino __________, che al suo ufficio è pervenuto un rapporto per infrazione
alla LCS (recte: LCStr) commessa il 22.10.2009, alle ore 16:30, in territorio di __________, presso il "__________", per "(…) aver circolato
con l’autoveicolo targato __________ marca __________ commettendo la/e seguente/i
infrazione/i: omettendo di sottoporlo al controllo periodico obbligatorio (ogni
24 mesi) dei gas di scarico. Ultimo controllo di antipolluzione avvenuto il
16.03.2006" (rapporto di contravvenzione 30.10.2009, inc. __________).
RE
1 è contestualmente stato avvertito della facoltà di presentare eventuali
osservazioni scritte entro quindici giorni dall’intimazione del rapporto di
contravvenzione e del fatto che trascorso detto termine il rapporto, unitamente
alle eventuali osservazioni inoltrate, saranno trasmessi alla Sezione cantonale
della circolazione, Ufficio giuridico – servizio multe, per le decisioni di sua
competenza.
b. Il
15.01.2010 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione – visto il
rapporto di contravvenzione allestito dalla Polizia comunale di __________ in
relazione ai fatti accertati il 22.10.2009 in territorio di __________ [essendo
stato omesso di sottoporre l’autovettura targata __________ entro il termine
prescritto al controllo delle emissioni dei gas di scarico conformemente alle
vigenti disposizioni federali (art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1
LCStr; art. 59a cpv. 1 e 96 ONC)], esaminati gli atti e considerato inoltre che
non sono state presentate osservazioni in merito al rapporto di contravvenzione
30.10.2009 – ha inflitto ad RE 1 una multa di CHF 500.--, oltre al pagamento
della tassa di giustizia di CHF 100.-- e delle spese di CHF 30.-- (risoluzione
del 15.01.2010 no. __________, inc. __________).
RE 1 non ha impugnato la citata risoluzione
presso la Pretura penale. La stessa è dunque passata regolarmente in giudicato.
c. Con decisione 2.10.2012 l’Ufficio giuridico
della Sezione della circolazione – vista la surriferita risoluzione, constatato
il mancato pagamento della multa e lo stato d’insolvenza del contravventore,
ritenuti inoltre adempiuti i presupposti per procedere alla commutazione della
multa in pena detentiva e in applicazione degli art. 8 cpv. 1 e 2 LPContr, art.
106 cpv. 2-5 CP e art. 363 CPP – ha commutato la multa di CHF 500.-- in cinque
giorni di pena detentiva (decisione di commutazione in pena detentiva
sostitutiva del 2.10.2012, inc. __________).
d. Con il presente gravame RE 1 insorge
dinanzi a questa Corte contro la decisione 2.10.2012 emanata dall’Ufficio giuridico
della Sezione della circolazione.
Il reclamante afferma che la fattispecie in
esame trae le sue origini dal fatto che un ausiliario della polizia della Città
di __________ ha constatato che egli non aveva effettuato il controllo dei gas
di scarico per la sua autovettura. Egli gli avrebbe immediatamente comunicato
che si trattava di una svista e che avrebbe fatto fare il controllo il giorno
seguente. Detto controllo sarebbe poi stato effettivamente eseguito. Ciononostante
egli si è visto infliggere ingiustamente una multa di CHF 500.--, importo che
sarebbe anche esorbitante vista la sua situazione finanziaria. Sostiene al riguardo
di non esercitare alcuna attività lucrativa da oltre dieci anni "(…) a seguito di un iter
giudiziario kafkiano (…)" e di abitare presso sua madre, che è
anziana. Assevera inoltre di non avere mai percepito alcuna indennità da parte
di un ente pubblico o della cassa disoccupazione e di essere nullatenente.
Adduce infine che "(…) la totale mancanza di etica e di morale
nell’applicazione di una legge, che è generale e astratta, fa si che dovrei
scontare cinque giorni di carcere che, se confermati, farò senza certamente
sottrarmi" e che "Chiaro deve essere che non sono in
condizioni di pagare un simile esorbitante importo e chiedo, anche a tutela
della mia anziana madre, che la convocazione per espiare la pena mi sia inviata
riservata e personale" (reclamo 9/10.10.2012).
e. Come esposto in entrata, la Sezione
della circolazione ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in
merito al presente reclamo.
Considerandi
1.
1.1.
L'1.01.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di
procedura penale, CPP), che disciplina, tra l'altro, la procedura penale in materia
di contravvenzioni. L'art. 357 cpv. 1 CPP conferisce in particolare alle
autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni
i poteri del pubblico ministero. La procedura (contravvenzionale) è retta per
analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa (art. 357 cpv. 2
CPP).
Compatibilmente
alle norme federali, il Cantone Ticino il 20.04.2010 ha emanato una nuova Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr), entrata in vigore l'1.01.2011, che regola il minimo indispensabile
e per il resto rinvia al Codice di procedura penale, anche per le
contravvenzioni di diritto cantonale (Commentario CPP – M. MINI, art. 17 CPP n.
3). L'art. 1 cpv. 2 di detta legge ribadisce che la procedura davanti all'autorità
amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal CPP.
1.2
L'art.
17.
CPP, che concerne le autorità penali delle contravvenzioni, stabilisce che
la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio
delle contravvenzioni ad autorità amministrative.
In
virtù del rinvio dell'art. 106 cpv. 2 seconda frase della LF sulla circolazione
stradale del 19.12.1958 (LCStr) [secondo cui "(...) i Cantoni sono incaricati di eseguire la presente legge. Essi prendono
le misure necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti"] – in Ticino – il Dipartimento delle
istituzioni, la Sezione della circolazione e gli organi di polizia, sono di
principio le autorità competenti per l’applicazione delle normative in materia
di circolazione stradale e di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
[art. 1 del Regolamento del 2.03.1999 della legge cantonale di applicazione alla
legislazione federale sulla circolazione stradale, RLACS].
In
modo particolare l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è
competente, tra l'altro, ad
istruire e a decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di
circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei
conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie
(art. 4 lit. f RLACS).
Secondo
l'art. 363 cpv. 2 CPP il pubblico ministero o l'autorità penale delle contravvenzioni
che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d'accusa o in
procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive. Tra quest'ultime
rientrano le decisioni della commutazione delle multe, che dunque – dopo l'introduzione
del CPP dall'1.01.2011 – non vengono più emesse dal giudice dell'applicazione
della pena, bensì dall'autorità amministrativa che le ha adottate (Messaggio n.
6165.
del 21.01.2009 sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione
del codice di diritto processuale penale svizzero, p. 33).
L'art.
8.
cpv. 1 LPContr prevede, infatti, che la multa di cui non è possibile
l'incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica
utilità dall'autorità amministrativa che l'ha emanata.
Contro
una decisione indipendente successiva pronunciata sotto forma di ordinanza o
decreto e, di norma, in procedura scritta è dato reclamo (Messaggio concernente
l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 1202).
Per
gli art. 20 cpv. 1 lit. b e
393.
cpv. 1 lit. a CPP in combinazione con l'art. 62 cpv. 2 LOG è la Corte dei
reclami penali l'autorità competente a giudicare i reclami contro gli atti
procedurali e contro le decisioni non appellabili della polizia, del pubblico ministero
e delle autorità penali delle contravvenzioni ex art. 17 CPP.
Ne
discende dunque la competenza di questa Corte ad esaminare il presente gravame.
1.3
Con il gravame si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.4
Il
reclamo, inoltrato il 9/10.10.2012 contro la decisione 2.10.2012 dell'Ufficio
giuridico della Sezione della circolazione è tempestivo.
RE
1, quale imputato, destinatario
della decisione di commutazione che lo tocca personalmente, direttamente e
attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta
l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta l'art. 106 cpv. 1 CP se la legge non
dispone altrimenti, il massimo della multa è di CHF 10'000.--.
In
caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina
nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un
massimo di tre mesi (art. 106 cpv. 2 CP).
Il
giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni
dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza
(art. 106 cpv. 3 CP).
Per
l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli art. 35 e 36 cpv.
2-5 CP (art. 106 cpv. 5 CP).
A
tenore dell'art. 8 cpv. 1 LPContr la multa di cui non è possibile l'incasso è
commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità
dall'autorità amministrativa che l'ha emanata.
2.2
La commutazione della multa in pena detentiva
(art. 106 cpv. 2 CP e art. 106 cpv. 5 CP in combinazione con l’art. 36 cpv. 2
CP) presuppone il mancato pagamento della stessa per colpa dell’autore (art.
106.
cpv. 2 CP).
Analogamente
all’art. 36 cpv. 3 CP [secondo cui "se il condannato
non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni
determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono
notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la
sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua
vece: a. la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo;
b. la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera; oppure c. l’esecuzione
di un lavoro di pubblica utilità"], il mancato
pagamento di una multa non avviene per colpa dell’autore quando la sua capacità
contributiva si è considerevolmente aggravata a causa di circostanze a lui non
imputabili (BSK Strafrecht I – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 106 CP n. 17).
3.
3.1.
Ora, RE 1 è rimasto anzitutto
silente di fronte al rapporto di contravvenzione 30.10.2009 della Polizia della
città di __________, non avendo presentato osservazioni in merito.
Egli non ha nemmeno contestato
la decisione emanata il 15.01.2010 dall’Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione, mediante la quale gli è stata inflitta una multa di CHF 500.-- (oltre
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese) in relazione ai fatti
accertati il 22.10.2009 in territorio di __________ (cfr., nel dettaglio, risoluzione
del 15.01.2010 no. __________, inc. __________; consid. b. della presente
decisione).
La stessa è dunque
inconfutabilmente passata in giudicato.
L’Ufficio giuridico della
Sezione della circolazione ha poi constatato il mancato pagamento della multa in
questione come pure lo stato d’insolvenza di RE 1.
Dal verbale di pignoramento
del 25.02.2011, esecuzione no. __________, emerge in effetti che il 18.02.2011 il
cursore dell’UE non ha accertato beni pignorabili presso RE 1, celibe e
domiciliato a __________ presso l’abitazione di proprietà di sua madre, e non
ha potuto procedere ad un pignoramento del suo salario. Il cursore dell’UE ha
inoltre constatato che egli è nullatenente ed è in arretrato con il pagamento
della cassa malati e dell’AVS. L’incasso della multa si è rilevato impossibile,
essendo stato rilasciato un attestato di carenza beni ai sensi degli art. 115 e
149.
LEF per complessivi CHF 900.50 (verbale di pignoramento del 25.02.2011,
esecuzione no. __________, doc. 4).
Il 2.10.2012 l’Ufficio
giuridico della Sezione della circolazione ha quindi deciso di commutare la
multa di CHF 500.-- in cinque giorni di pena detentiva, in applicazione
dell’art. 206 cpv. 2-5 CP e dell’art. 8 cpv. 1 LPContr.
3.2
Giova anzitutto rilevare che
il reclamante avrebbe dovuto far valere le censure ora sollevate contro
l’inflizione della multa e il suo ammontare, al più tardi, impugnando la
risoluzione del 15.01.2010 no. __________ dinanzi alla Pretura penale, senza attendere
che la stessa passasse in giudicato ["Faccio notare
che il tutto nasce dal fatto che un ausiliario di polizia della città di __________
ha costatato che non avevo effettuato il controllo dei gas di scarico per la
mia autovettura. Immediatamente gli ho comunicato che trattavasi di una svista
e che avrei proceduto il giorno seguente; cosa che è avvenuta. Malgrado quanto
sopra, mi sono visto infliggere una multa di ben 500.-- franchi che, vista la
mia situazione, era esorbitante oltre che ingiusta. (…)" (reclamo 9/10.10.2012)].
A
ciò aggiungasi che l’affermazione del reclamante secondo cui "(…) da oltre 10 anni, a seguito di un iter giudiziario
kafkiano, non esercito alcuna attività lucrativa e vivo presso la mia anziana
madre. Non ho mai beneficiato di indennità alcuna da parte dell’ente pubblico o
delle casse di disoccupazione e sono nulla tenente"
(reclamo 9/10.10.2012)
comprova che dopo il passaggio in giudicato della suddetta risoluzione (mediante
la quale gli è stata, appunto, inflitta una multa di CHF 500.--) la sua situazione
finanziaria e personale è rimasta invariata. Non si può dunque ritenere che,
dopo l’emanazione della risoluzione del 15.01.2010, la capacità contributiva di
RE 1 si sia considerevolmente deteriorata a causa di circostanze a lui non imputabili.
Appare dunque che il mancato
pagamento della multa sia ascrivibile allo stesso reclamante, il quale non si è
del resto mai attivato per ottenere una rateazione della multa e/o non ha mai
chiesto di prorogare i termini di pagamento.
Il
fatto poi che sia stato rilasciato un attestato di carenza beni in suo favore e
che egli sia nullatenente non può giovare al reclamante, considerato come, secondo
la chiara volontà del legislatore, la conduzione di vita ai limiti della/sotto
la soglia del minimo esistenziale, non può escludere l’inflizione di una multa
(BSK Strafrecht I – A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 21).
Ne discende che, a giusta ragione, la
Sezione della circolazione ha quindi commutato la multa di CHF 500.-- inflitta
a RE 1 in cinque giorni di arresto.
Si
evidenzia infine che il qui reclamante in questa sede non si oppone, in realtà,
alla decisione di commutazione della multa in pena detentiva ["Ciò detto la totale mancanza di
etica e di morale nell’applicazione di una legge, che è generale e astratta, fa
si che dovrei scontare cinque giorni di carcere che, se confermati, farò senza
certamente sottrarmi" (reclamo
9/10.10.2012)].
In siffatte circostanze, la questione non merita ulteriori approfondimenti
e la decisione impugnata non può che essere tutelata.
4.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di RE
1, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 36 e 106 CP, 393 ss.
CPP, la LPContr ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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