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Decisione

60.2012.391

Istanza di ispezione degli atti. organo delle assicurazioni sociali quale istante. istanza respinta non avendo sufficientemente dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG (legit

6 dicembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2012.391

Data decisione, Autorità:

06.12.2012, CRPTI

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. organo delle assicurazioni sociali quale istante. istanza respinta non avendo sufficientemente dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG (legittimazione / assicurato)

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2012.391

Lugano

6 dicembre

2012/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.09./10.10.2012 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere, in copia, un rapporto di

polizia;

premesso che la richiesta datata 18.09.2012

è giunta alla Polizia cantonale il 24.09.2012, la quale l’ha inviata al

Ministero pubblico (che l’ha ricevuta il 25.09.2012), che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 9/10.10.2012, rilevando contestualmente che la domanda di accesso agli

atti non risulta sufficientemente chiara;

che gli eredi fu __________, interpellati

da questa Corte, non hanno presentato osservazioni in merito alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con istanza datata 18.09.2012 – redatta

in lingua tedesca – l’IS 1 (di seguito IS 1) chiede, con riferimento al decesso

del suo assicurato ┼__________, la trasmissione del relativo rapporto di

polizia, dovendo esaminare

eventuali possibilità di regresso, richiamando parimenti l’art. 32 cpv. 1 lit.

d LPGA (doc. 1.a);

che,

Considerandi

come esposto in entrata, con scritto 9/10.10.2012 il procuratore pubblico ha

trasmesso, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte, la suddetta

istanza, rilevando nondimeno che "(…)

dalla domanda di accesso agli atti (fra i quali vi è anche documentazione

medica) non risulta sufficientemente chiaro a che titolo la IS 1 ne chieda la

compulsazione, segnatamente per quale motivo essa intende fare valere eventuali

diritti di regresso (“allfällige Regressmöglichkeiten”) e contro chi (eredi?)

tale regresso è ipotizzabile" (scritto PP 9/10.10.2012, doc. 1);

che

gli eredi fu __________, dal canto loro, interpellati da questa Corte, non

hanno presentato osservazioni in merito alla richiesta;

che

con scritto 6.11.2012 questa Corte ha informato la IS 1 che, per poter

stabilire se in casu sia adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi

dell’art. 62 cpv. 4 LOG, deve poter disporre di informazioni minime riguardo ai

motivi della richiesta (doc. 4);

che

con scritto 30.11./3.12.2012 – redatto sempre in tedesco – l’autorità istante

ha ribadito esattamente quanto già esposto nella sua precedente istanza del

18.09.2012

(doc. 5);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

va anzitutto rilevato che, in applicazione dell’art. 8 LOG, la lingua del

procedimento davanti alle autorità giudiziarie – ovverossia, in casu la Corte

dei reclami competente a decidere ex art. 62 cpv. 4 LOG – è l'italiano, lingua

ufficiale del Cantone Ticino, e non il tedesco;

che,

a prescindere da ciò, nonostante questa Corte abbia invitato l’autorità istante

a completare la sua richiesta ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, quest’ultima

non vi ha dato seguito;

che

in particolare la IS 1 non ha apportato alcun documento attestante che essa è un

organo delle assicurazioni sociali che può intraprendere azioni di regresso

contro terzi responsabili (art. 32 cpv. 1 lit. d LPGA) in relazione al decesso

di †__________ e che quest’ultimo è (stato) un suo assicurato;

che

di conseguenza l’istanza deve essere respinta, non essendo stato sufficientemente

dimostrato un interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

la IS 1 può in ogni caso proporre una nuova istanza a questa Corte, redatta in

lingua italiana (e non in tedesco) e debitamente motivata ex art. 62 cpv. 4

LOG, in cui vengono indicati nel dettaglio i motivi che stanno alla base della

sua richiesta mediante la produzione della documentazione attestante la sua

legittimazione in virtù dell’art. 32 LPGA e comprovante che †__________ è (stato) effettivamente un suo assicurato;

che

considerata la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della

tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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