60.2012.391
Istanza di ispezione degli atti. organo delle assicurazioni sociali quale istante. istanza respinta non avendo sufficientemente dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG (legit
6 dicembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2012.391
Data decisione, Autorità:
06.12.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. organo delle assicurazioni sociali quale istante. istanza respinta non avendo sufficientemente dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG (legittimazione / assicurato)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.391
Lugano
6 dicembre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.09./10.10.2012 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere, in copia, un rapporto di
polizia;
premesso che la richiesta datata 18.09.2012
è giunta alla Polizia cantonale il 24.09.2012, la quale l’ha inviata al
Ministero pubblico (che l’ha ricevuta il 25.09.2012), che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 9/10.10.2012, rilevando contestualmente che la domanda di accesso agli
atti non risulta sufficientemente chiara;
che gli eredi fu __________, interpellati
da questa Corte, non hanno presentato osservazioni in merito alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con istanza datata 18.09.2012 – redatta
in lingua tedesca – l’IS 1 (di seguito IS 1) chiede, con riferimento al decesso
del suo assicurato ┼__________, la trasmissione del relativo rapporto di
polizia, dovendo esaminare
eventuali possibilità di regresso, richiamando parimenti l’art. 32 cpv. 1 lit.
d LPGA (doc. 1.a);
che,
Considerandi
come esposto in entrata, con scritto 9/10.10.2012 il procuratore pubblico ha
trasmesso, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte, la suddetta
istanza, rilevando nondimeno che "(…)
dalla domanda di accesso agli atti (fra i quali vi è anche documentazione
medica) non risulta sufficientemente chiaro a che titolo la IS 1 ne chieda la
compulsazione, segnatamente per quale motivo essa intende fare valere eventuali
diritti di regresso (“allfällige Regressmöglichkeiten”) e contro chi (eredi?)
tale regresso è ipotizzabile" (scritto PP 9/10.10.2012, doc. 1);
che
gli eredi fu __________, dal canto loro, interpellati da questa Corte, non
hanno presentato osservazioni in merito alla richiesta;
che
con scritto 6.11.2012 questa Corte ha informato la IS 1 che, per poter
stabilire se in casu sia adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 62 cpv. 4 LOG, deve poter disporre di informazioni minime riguardo ai
motivi della richiesta (doc. 4);
che
con scritto 30.11./3.12.2012 – redatto sempre in tedesco – l’autorità istante
ha ribadito esattamente quanto già esposto nella sua precedente istanza del
18.09.2012
(doc. 5);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
va anzitutto rilevato che, in applicazione dell’art. 8 LOG, la lingua del
procedimento davanti alle autorità giudiziarie – ovverossia, in casu la Corte
dei reclami competente a decidere ex art. 62 cpv. 4 LOG – è l'italiano, lingua
ufficiale del Cantone Ticino, e non il tedesco;
che,
a prescindere da ciò, nonostante questa Corte abbia invitato l’autorità istante
a completare la sua richiesta ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, quest’ultima
non vi ha dato seguito;
che
in particolare la IS 1 non ha apportato alcun documento attestante che essa è un
organo delle assicurazioni sociali che può intraprendere azioni di regresso
contro terzi responsabili (art. 32 cpv. 1 lit. d LPGA) in relazione al decesso
di †__________ e che quest’ultimo è (stato) un suo assicurato;
che
di conseguenza l’istanza deve essere respinta, non essendo stato sufficientemente
dimostrato un interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
la IS 1 può in ogni caso proporre una nuova istanza a questa Corte, redatta in
lingua italiana (e non in tedesco) e debitamente motivata ex art. 62 cpv. 4
LOG, in cui vengono indicati nel dettaglio i motivi che stanno alla base della
sua richiesta mediante la produzione della documentazione attestante la sua
legittimazione in virtù dell’art. 32 LPGA e comprovante che †__________ è (stato) effettivamente un suo assicurato;
che
considerata la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della
tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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