60.2012.394
Reclamo contro una comunicazione del procuratore generale. il reclamo contro la promozione dell'accusa, contro il decreto d'accusa e contro l'eventuale scelta del pubblico ministero giusta l'art. 355
12 ottobre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2012.394
Data decisione, Autorità:
12.10.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro una comunicazione del procuratore generale. il reclamo contro la promozione dell'accusa, contro il decreto d'accusa e contro l'eventuale scelta del pubblico ministero giusta l'art. 355 cpv. 3 CPP è irricevibile
DECRETO D'ACCUSA
art. 324 cpv. 2 CPP
art. 354 CPP
art. 355 CPP
Incarto n.
60.2012.394
Lugano
12 ottobre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Alessandro Achini, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 10.10.2012
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la comunicazione 28.9.2012 del procuratore generale
John Noseda nel contesto del procedimento penale inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato che, dato l’esito del gravame,
non si è ritenuto di procedere con uno scambio di allegati;
considerato
Fatti
a. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico
delle seguenti persone: __________, __________, RE 1 e __________.
b.In favore di __________, il procuratore generale ha emanato
un decreto d’abbandono il 30.7.2012 (__________).
Per
il qui reclamante, il procuratore generale ha emanato il 10.8.2012 un decreto d’accusa
(__________) per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
e di riciclaggio di denaro. Il decreto d’accusa proponeva la condanna a 180 aliquote
giornaliere di CHF 1'000.-- cadauna, alla multa di CHF 5'000.--, sospendendo
condizionalmente la pena.
Per
gli altri due imputati, è stata richiesta la procedura abbreviata (AI 120),
decisione al vaglio del procuratore generale.
c.
A seguito
dell’opposizione interposta dal reclamante il 23.8.2012 al decreto d’accusa,
l’incarto è ritornato al procuratore generale per nuovo esame della posizione
del reclamante.
Il procuratore generale, con scritto 28.9.2012
indirizzato ai patrocinatori dei tre imputati, ha preso atto dell’esistenza di
posizioni contrastanti: in assenza di accordo tra le parti, ha prospettato di
procedere secondo rito ordinario, in particolare di emettere l’atto d’accusa
nei confronti di tutti gli imputati, sia per chi ha chiesto il rito abbreviato,
sia per chi si è opposto al decreto d’accusa.
d.Contro detta comunicazione insorge il qui reclamante.
Nel gravame egli sostiene che lo scritto 28.9.2012 costituirebbe una decisione
impugnabile: per un verso, in quanto fissa un termine di 10 giorni per l’eventuale
ritiro dell’opposizione; per l’altro, in quanto comporterebbe la mancata
trasmissione del decreto d’accusa e dell’opposizione al giudice competente.
Nel
merito, e con riferimento all’art. 355 CPP, il reclamante contesta che il
procuratore generale possa, nel caso concreto, emanare un atto d’accusa. Detta
possibilità sarebbe data unicamente nei casi in cui, con le ulteriori prove
assunte, verrebbe scoperto un fatto più grave: non sarebbe per contro possibile
annullare unilateralmente un decreto d’accusa emesso, senza che siano intervenuti
fatti nuovi o nuove circostanze aggravanti.
Diversamente,
il procuratore pubblico confrontato a un’opposizione, potrebbe cambiare idea ed
aggravare la posizione dell’opponente, ciò che non sarebbe compatibile con il
principio della buona fede processuale e con le esigenze di un equo processo.
L’annullamento
del decreto d’accusa non sarebbe compatibile con il fatto che spetta al
tribunale di merito decidere sulla validità del decreto e dell’opposizione:
questa competenza non pertoccherebbe al procuratore pubblico.
Per
questi motivi, il reclamante chiede di annullare la decisione impugnata e di
invitare il procuratore generale a trasmettere, senza indugio, il decreto
emesso con l’opposizione al tribunale competente.
Considerandi
1.
1.1.
Preliminarmente,
si pone un problema di proponibilità del gravame e, di conseguenza, di
competenza di questa Corte a esaminare il merito del reclamo.
1.2
È
pacifico che, giusta l’art. 324 cpv. 2 CPP, la promozione dell’accusa non è impugnabile.
Altrettanto pacifico è che, giusta l’art. 354 cpv. 2 CPP, il decreto d’accusa è
impugnabile solo con opposizione. In nessuno dei due casi è dato il reclamo
giusta l’art. 393 CPP.
1.3
In
caso di opposizione al decreto d’accusa, l’incarto torna al Ministero pubblico.
Assunte
le prove eventualmente necessarie al giudizio, il Ministero pubblico può,
giusta l’art. 355 cpv. 3 CPP: a) confermare il decreto d’accusa; b) abbandonare
il procedimento; c) emanare un nuovo decreto d’accusa; d) promuovere l’accusa
presso il tribunale di primo grado.
Occorre
chiedersi se l’eventuale scelta del procuratore pubblico sia impugnabile con
reclamo.
1.4
Questa
Corte ha già avuto modo di stabilire, con sentenza del 7.10.2011 (inc. CRP __________),
quanto segue:
“2.3.3.1.
Giusta
l’art. 2 cpv. 2 CPP i procedimenti penali possono essere svolti ed evasi
soltanto nelle forme previste dalla legge (“Erledigungsgrundsatz”): nel
processo penale c’è dunque un numerus clausus delle forme disciplinate per le
procedure e per l’evasione delle pratiche (Commentario CPP – P. BERNASCONI,
art. 2 CPP n. 8; BSK StPO – P. STRAUB / T. WELTERT, art. 2 CPP n. 12).
Il CPP
assegna al procuratore pubblico (che, giusta l’art. 16 CPP, è responsabile
dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato e dirige la procedura
preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso,
promuove e sostiene l’accusa) il compito di decidere, nella procedura di
istruzione, se emanare un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) o di
abbandono (art. 319 ss. CPP) oppure un decreto di accusa (art. 352 ss. CPP) o,
ancora, se sospendere il procedimento (art. 314 CPP) o se promuovere l’accusa
(art. 324 ss. CPP) [BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, art. 319 CPP n. 2; ZK
StPO – N. LANDSHUT, art. 319 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, vor
art. 319-327 CPP n. 3; Messaggio concernente l’unificazione del
diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1175].
Nessun
altra autorità, se si eccettuano la possibilità di reclamo contro il decreto di
abbandono (art. 322 cpv. 2 CPP) e l’esame dell’accusa da parte del giudice
competente (art. 329 CPP), può pertanto pronunciarsi in merito all’abbandono
del procedimento penale ed alla promozione dell’accusa (Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.
1175; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 319 CPP n. 5).
La
Corte dei reclami penali è del resto autorità di ricorso contro il decreto di
non luogo a procedere (art. 310 cpv. 2 e 319 ss. CPP) ed il decreto di
abbandono (art. 319 ss. CPP). Se si arrogasse competenze del magistrato
inquirente, ossia dell’autorità inferiore, decretando essa stessa l’abbandono,
priverebbe le parti di una giurisdizione di ricorso. Disattenderebbe inoltre
l’art. 2 cpv. 2 CPP.
Questa
Corte, pendente l’istruzione, non è di conseguenza competente a decretare
l’abbandono del procedimento penale, facoltà che rientra nell’incombenza
esclusiva del magistrato inquirente.
2.3.3.2
Resta
da esaminare se la Corte dei reclami penali, adita con reclamo, possa “istruire”
il magistrato inquirente, nel senso di dargli vincolanti indicazioni circa il
prosieguo del procedimento e, nel caso concreto, di abbandonare lo stesso.
Si
deve anzitutto fare riferimento all’art. 4 CPP sull’indipendenza
[“Nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno
soltanto al diritto. (cpv. 1) E’ fatto salvo il potere di impartire istruzioni
alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14. (cpv. 2)”].
Indipendenza
ed imparzialità di giudizio comportano l’esercizio delle funzioni processuali
senza essere sottoposti e senza dovere tenere conto di influenze e di
istruzioni di altri organi statali e di altre persone fisiche o giuridiche,
comprese le parti nel processo (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n.
15).
L’indipendenza
di cui al cpv. 1 dell’art. 4 CPP concerne tutte le autorità penali previste dal
CPP, quindi anche le autorità di perseguimento penale elencate nell’art. 12
CPP, in particolare il pubblico ministero (Messaggio concernente
l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1035).
L’indipendenza vale pure nei confronti delle autorità giudiziarie
gerarchicamente superiori, che non sono legittimate a stabilire quale condotta
o giudizio sia conforme al diritto in un determinato caso concreto, se non
nell’ambito di un giudizio pronunciato nell’esame di un rimedio processuale
previsto dalla legge (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 17). Anche
la giurisprudenza anteriore non è vincolante; la sua influenza dipende soltanto
dalla sua forza di convincimento e dalla sua autorevolezza interna.
1.5
Per
i medesimi principi, appare evidente che questa Corte non possa, in generale,
sindacare le eventuali scelte del pubblico ministero, e in concreto, pronunciarsi
sull’opzione prospettata (di promuovere l’accusa mediante atto d’accusa in
luogo di confermare il decreto d’accusa) in caso di mancato ritiro
dell’opposizione.
Ciò
a maggior ragione se si considera, in generale, che il decreto d’accusa è una proposta
di giudizio, non vincolante, in particolare per la prospettata pena (tanto che,
se confermato, il decreto vale quale atto d’accusa, come indicato dall’art. 356
cpv. 1 in fine CPP), e se si considera, in concreto, che il decreto d’accusa emanato
il 10.8.2012 (DAC __________) proponeva una pena corrispondente al massimo
consentito per tale procedura giusta l’art. 352 cpv. 1 lit. b CPP.
2.
Non essendo proponibile il reclamo contro la promozione
dell’accusa, contro il decreto d’accusa e contro l’eventuale scelta del
pubblico ministero giusta l’art. 355 cpv. 3 CPP, il reclamo è irricevibile.
Neppure
il riferimento al principio della buona fede o dell’equo processo possono
modificare questa conclusione, in quanto non hanno per effetto di limitare il
potere di apprezzamento e l’indipendenza del ministero pubblico in questo contesto.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 3, 324, 354, 355, 393 e
segg. CPP, per la tassa di giustizia l’art. 25 LTG, ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
950.-- (novecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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