Lexipedia

Decisione

60.2012.394

Reclamo contro una comunicazione del procuratore generale. il reclamo contro la promozione dell'accusa, contro il decreto d'accusa e contro l'eventuale scelta del pubblico ministero giusta l'art. 355

12 ottobre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico

delle seguenti persone: __________, __________, RE 1 e __________.

b.In favore di __________, il procuratore generale ha emanato

un decreto d’abbandono il 30.7.2012 (__________).

Per

il qui reclamante, il procuratore generale ha emanato il 10.8.2012 un decreto d’accusa

(__________) per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

e di riciclaggio di denaro. Il decreto d’accusa proponeva la condanna a 180 aliquote

giornaliere di CHF 1'000.-- cadauna, alla multa di CHF 5'000.--, sospendendo

condizionalmente la pena.

Per

gli altri due imputati, è stata richiesta la procedura abbreviata (AI 120),

decisione al vaglio del procuratore generale.

c.

A seguito

dell’opposizione interposta dal reclamante il 23.8.2012 al decreto d’accusa,

l’incarto è ritornato al procuratore generale per nuovo esame della posizione

del reclamante.

Il procuratore generale, con scritto 28.9.2012

indirizzato ai patrocinatori dei tre imputati, ha preso atto dell’esistenza di

posizioni contrastanti: in assenza di accordo tra le parti, ha prospettato di

procedere secondo rito ordinario, in particolare di emettere l’atto d’accusa

nei confronti di tutti gli imputati, sia per chi ha chiesto il rito abbreviato,

sia per chi si è opposto al decreto d’accusa.

d.Contro detta comunicazione insorge il qui reclamante.

Nel gravame egli sostiene che lo scritto 28.9.2012 costituirebbe una decisione

impugnabile: per un verso, in quanto fissa un termine di 10 giorni per l’eventuale

ritiro dell’opposizione; per l’altro, in quanto comporterebbe la mancata

trasmissione del decreto d’accusa e dell’opposizione al giudice competente.

Nel

merito, e con riferimento all’art. 355 CPP, il reclamante contesta che il

procuratore generale possa, nel caso concreto, emanare un atto d’accusa. Detta

possibilità sarebbe data unicamente nei casi in cui, con le ulteriori prove

assunte, verrebbe scoperto un fatto più grave: non sarebbe per contro possibile

annullare unilateralmente un decreto d’accusa emesso, senza che siano intervenuti

fatti nuovi o nuove circostanze aggravanti.

Diversamente,

il procuratore pubblico confrontato a un’opposizione, potrebbe cambiare idea ed

aggravare la posizione dell’opponente, ciò che non sarebbe compatibile con il

principio della buona fede processuale e con le esigenze di un equo processo.

L’annullamento

del decreto d’accusa non sarebbe compatibile con il fatto che spetta al

tribunale di merito decidere sulla validità del decreto e dell’opposizione:

questa competenza non pertoccherebbe al procuratore pubblico.

Per

questi motivi, il reclamante chiede di annullare la decisione impugnata e di

invitare il procuratore generale a trasmettere, senza indugio, il decreto

emesso con l’opposizione al tribunale competente.

Considerandi

1.

1.1.

Preliminarmente,

si pone un problema di proponibilità del gravame e, di conseguenza, di

competenza di questa Corte a esaminare il merito del reclamo.

1.2

È

pacifico che, giusta l’art. 324 cpv. 2 CPP, la promozione dell’accusa non è impugnabile.

Altrettanto pacifico è che, giusta l’art. 354 cpv. 2 CPP, il decreto d’accusa è

impugnabile solo con opposizione. In nessuno dei due casi è dato il reclamo

giusta l’art. 393 CPP.

1.3

In

caso di opposizione al decreto d’accusa, l’incarto torna al Ministero pubblico.

Assunte

le prove eventualmente necessarie al giudizio, il Ministero pubblico può,

giusta l’art. 355 cpv. 3 CPP: a) confermare il decreto d’accusa; b) abbandonare

il procedimento; c) emanare un nuovo decreto d’accusa; d) promuovere l’accusa

presso il tribunale di primo grado.

Occorre

chiedersi se l’eventuale scelta del procuratore pubblico sia impugnabile con

reclamo.

1.4

Questa

Corte ha già avuto modo di stabilire, con sentenza del 7.10.2011 (inc. CRP __________),

quanto segue:

“2.3.3.1.

Giusta

l’art. 2 cpv. 2 CPP i procedimenti penali possono essere svolti ed evasi

soltanto nelle forme previste dalla legge (“Erledigungsgrundsatz”): nel

processo penale c’è dunque un numerus clausus delle forme disciplinate per le

procedure e per l’evasione delle pratiche (Commentario CPP – P. BERNASCONI,

art. 2 CPP n. 8; BSK StPO – P. STRAUB / T. WELTERT, art. 2 CPP n. 12).

Il CPP

assegna al procuratore pubblico (che, giusta l’art. 16 CPP, è responsabile

dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato e dirige la procedura

preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso,

promuove e sostiene l’accusa) il compito di decidere, nella procedura di

istruzione, se emanare un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) o di

abbandono (art. 319 ss. CPP) oppure un decreto di accusa (art. 352 ss. CPP) o,

ancora, se sospendere il procedimento (art. 314 CPP) o se promuovere l’accusa

(art. 324 ss. CPP) [BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, art. 319 CPP n. 2; ZK

StPO – N. LANDSHUT, art. 319 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, vor

art. 319-327 CPP n. 3; Messaggio concernente l’unificazione del

diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1175].

Nessun

altra autorità, se si eccettuano la possibilità di reclamo contro il decreto di

abbandono (art. 322 cpv. 2 CPP) e l’esame dell’accusa da parte del giudice

competente (art. 329 CPP), può pertanto pronunciarsi in merito all’abbandono

del procedimento penale ed alla promozione dell’accusa (Messaggio

concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.

1175; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 319 CPP n. 5).

La

Corte dei reclami penali è del resto autorità di ricorso contro il decreto di

non luogo a procedere (art. 310 cpv. 2 e 319 ss. CPP) ed il decreto di

abbandono (art. 319 ss. CPP). Se si arrogasse competenze del magistrato

inquirente, ossia dell’autorità inferiore, decretando essa stessa l’abbandono,

priverebbe le parti di una giurisdizione di ricorso. Disattenderebbe inoltre

l’art. 2 cpv. 2 CPP.

Questa

Corte, pendente l’istruzione, non è di conseguenza competente a decretare

l’abbandono del procedimento penale, facoltà che rientra nell’incombenza

esclusiva del magistrato inquirente.

2.3.3.2

Resta

da esaminare se la Corte dei reclami penali, adita con reclamo, possa “istruire”

il magistrato inquirente, nel senso di dargli vincolanti indicazioni circa il

prosieguo del procedimento e, nel caso concreto, di abbandonare lo stesso.

Si

deve anzitutto fare riferimento all’art. 4 CPP sull’indipendenza

[“Nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno

soltanto al diritto. (cpv. 1) E’ fatto salvo il potere di impartire istruzioni

alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14. (cpv. 2)”].

Indipendenza

ed imparzialità di giudizio comportano l’esercizio delle funzioni processuali

senza essere sottoposti e senza dovere tenere conto di influenze e di

istruzioni di altri organi statali e di altre persone fisiche o giuridiche,

comprese le parti nel processo (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n.

15).

L’indipendenza

di cui al cpv. 1 dell’art. 4 CPP concerne tutte le autorità penali previste dal

CPP, quindi anche le autorità di perseguimento penale elencate nell’art. 12

CPP, in particolare il pubblico ministero (Messaggio concernente

l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1035).

L’indipendenza vale pure nei confronti delle autorità giudiziarie

gerarchicamente superiori, che non sono legittimate a stabilire quale condotta

o giudizio sia conforme al diritto in un determinato caso concreto, se non

nell’ambito di un giudizio pronunciato nell’esame di un rimedio processuale

previsto dalla legge (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 17). Anche

la giurisprudenza anteriore non è vincolante; la sua influenza dipende soltanto

dalla sua forza di convincimento e dalla sua autorevolezza interna.

1.5

Per

i medesimi principi, appare evidente che questa Corte non possa, in generale,

sindacare le eventuali scelte del pubblico ministero, e in concreto, pronunciarsi

sull’opzione prospettata (di promuovere l’accusa mediante atto d’accusa in

luogo di confermare il decreto d’accusa) in caso di mancato ritiro

dell’opposizione.

Ciò

a maggior ragione se si considera, in generale, che il decreto d’accusa è una proposta

di giudizio, non vincolante, in particolare per la prospettata pena (tanto che,

se confermato, il decreto vale quale atto d’accusa, come indicato dall’art. 356

cpv. 1 in fine CPP), e se si considera, in concreto, che il decreto d’accusa emanato

il 10.8.2012 (DAC __________) proponeva una pena corrispondente al massimo

consentito per tale procedura giusta l’art. 352 cpv. 1 lit. b CPP.

2.

Non essendo proponibile il reclamo contro la promozione

dell’accusa, contro il decreto d’accusa e contro l’eventuale scelta del

pubblico ministero giusta l’art. 355 cpv. 3 CPP, il reclamo è irricevibile.

Neppure

il riferimento al principio della buona fede o dell’equo processo possono

modificare questa conclusione, in quanto non hanno per effetto di limitare il

potere di apprezzamento e l’indipendenza del ministero pubblico in questo contesto.

La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 3, 324, 354, 355, 393 e

segg. CPP, per la tassa di giustizia l’art. 25 LTG, ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

950.-- (novecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster