60.2012.395
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
8 novembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.395
Data decisione, Autorità:
08.11.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.395
Lugano
8 novembre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/11.10.2012 – completata con scritto
15/16.10.2012 – presentata dal
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione affinché la PI
3 gli possa trasmettere la corrispondenza avuta con il Ministero pubblico
nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel
frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 5.10.2012
è stata inviata al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il 10/11.10.2012, senza formulare osservazioni in
merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con sentenza __________ (passata in giudicato il 17.06.2005) la Corte delle
assise criminali di __________ ha condannato il dr. med. IS 1 alla pena di due
anni di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) per titolo di
truffa e falsità in documenti (inc. TPC __________);
che
con la presente istanza –
completata su richiesta di questa Corte con scritto 15/16.10.2012 – IS 1 chiede
che la PI 3 venga formalmente
e direttamente autorizzata a trasmettergli la corrispondenza intercorsa con il
Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________
nel frattempo archiviato (doc. 1), avendo richiesto la propria cartella clinica
"(…) con tutta la corrispondenza intrattenuta con il Ministero
pubblico, nell’ambito di un processo di ricostruzione della propria persona con
la necessità di disporre di tutti i tasselli ritenuti significativi a tale
scopo" (doc. 1, istanza 5/11.10.2012 e doc. 3, scritto 15/16.10.2012);
che
l’istante, unitamente al presente gravame, ha prodotto copia dello scambio epistolare
intercorso con il procuratore pubblico Arturo Garzoni e la PI 3, da cui emerge
in particolare che il 13.08.2012 il dr. med. IS 1 ha postulato alla PI 3 la trasmissione della sua cartella clinica, e che la __________ stessa l’ha
in particolare informato che tra gli atti vi è della corrispondenza con il
Ministero pubblico di __________ nell’ambito del procedimento penale di cui
all’incarto MP __________ (doc. 1.c e doc. 1.d);
che
il magistrato inquirente (interpellato dal patrocinatore del qui istante) ha
confermato in particolare che nell’ambito del procedimento penale (inc. MP __________)
sfociato nella decisione di condanna __________ (inc. TPC __________) a carico
del dr. med. IS 1, l’allora procuratore pubblico Marco Bertoli aveva avuto uno
scambio epistolare con la PI 3 (in particolare durante il suo ricovero in stato
di detenzione) e che la relativa documentazione è stata allegata all’incarto
penale MP __________ (doc. 1.b);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti, essendo
stato il qui istante parte (quale accusato) al procedimento penale nel
frattempo archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che, nella fattispecie in esame – visti
Fatti
i motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico
legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG del dr. med. IS 1 ad ottenere, in copia, la
corrispondenza epistolare che vi è stata tra la PI 3 e il Ministero pubblico
nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato
nella sentenza di condanna __________ (inc. TPC __________), considerato come
il procedimento penale lo ha interessato personalmente in veste di parte
(accusato) e ritenuto inoltre che egli necessita di questa documentazione nel
Considerandi
processo di ricostruzione della sua persona;
che
di conseguenza questa Corte autorizza la PI 3 di __________ a trasmettere direttamente
al dr. med. __________, rispettivamente al suo patrocinatore avv. PR 1, la corrispondenza
intercorsa con il Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale di cui
all’incarto MP __________;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al
procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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