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Decisione

60.2012.401

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante. richiesta respinta non avendo assunto la veste di accusatore privato al procedimento penale nel frattempo archiviato

11 marzo 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale contro la predetta

società e PI 1, membro della stessa, per le ipotesi di reato di bancarotta

fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 cifra 1 CP) e diminuzione

dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 cifra 1 CP), sfociato nel decreto

di non luogo a procedere 24.04.2012 emanato dal procuratore generale (inc. NLP __________);

che avverso il suddetto decreto non è stato

presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.

2 CPP;

che

il medesimo è dunque regolarmente passato in giudicato;

che con la presente istanza – trasmessa

dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – __________, in nome e per conto della IS 1, chiede di

essere autorizzato ad esaminare gli atti del suddetto procedimento penale

nell’ambito del quale ha sporto denuncia nei confronti della __________;

che a suffragio della sua richiesta precisa

che "(…) la tutela dei diritti e interessi dei

lavoratori in causa – in special modo in questa fase di procedura fallimentare

– rende necessaria la massima conoscenza della situazione aziendale e dei rapporti

di proprietà. Inoltre, quale membro della delegazione dei creditori, i fatti

emersi durante l’inchiesta possono essere decisamente utili per chiarire alcuni

aspetti del compito che sono chiamato ad assolvere. (…)" (istanza 21.09./15.10.2012, doc. 1.a);

che,

come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso al giudizio di questa

Corte;

che

PI 1, dal canto suo, ha chiesto la reiezione dell’istanza, mentre la IS 1 nel

suo allegato di replica ha ribadito la sua richiesta di visionare gli atti del

procedimento penale in questione;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nell’ambito del procedimento penale sfociato

nel NLP __________, il decreto

è stato – rettamente – intimato (soltanto) agli imputati, e non alla IS 1;

che, in effetti, giusta l’art. 301 CPP, lex specialis rispetto

all’art. 105 cpv. 1 lit. b CPP, "ognuno ha il diritto di denunciare per scritto

Considerandi

od oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale (cpv. 1). Su richiesta, l’autorità di

perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento

penale e come lo stesso viene espletato (cpv. 2); il denunciante che non

sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali

(cpv. 3)";

che

il denunciante in quanto tale non è dunque una vera e propria parte al procedimento,

fatto salvo il caso in cui egli sia danneggiato secondo l’art. 115 CPP e si costituisca

accusatore privato giusta l’art. 118 CPP (Commentario CPP – M. GALLIANI / L.

MARCELLINI, art. 105 CPP n. 6; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 301 CPP n. 3; BSK StPO – H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 12; BSK StPO – C. RIEDO / A. FALKNER, art. 301

CPP n. 21 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, art.

104.

CPP n. 19; N. SCHMID, StPO

Praxiskommentar, art. 301 CPP n. 3 s.);

che

egli ha un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv.

1.

CPP unicamente nei limiti dell’art. 301 cpv. 2 CPP, ovvero qualora non gli

venga comunicato, su sua domanda, se e come è stato svolto il procedimento

penale dipendente da sua denuncia (BSK StPO – C. RIEDO / A. FALKNER, art. 301

CPP n. 36);

che

l’art. 301 cpv. 2 CPP impone dunque all’autorità penale di informare il denunciante,

su sua richiesta, sul seguito che ha avuto la denuncia: l’autorità penale deve

comunicare se un procedimento penale è stato avviato e se si è concluso con un

decreto di accusa, con la messa in stato di accusa o con un decreto di

abbandono; la stessa non deve, per contro, fornire dettagli né motivazioni (Messaggio

concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.

1162);

che, alla luce di quanto sopra esposto,

l’istante – non essendo accusatore privato al procedimento penale di cui

all’incarto penale NLP __________ – deve essere informato sul fatto che il procedimento

penale che trae le sue origini dalla sua segnalazione del 14.03.2012 è sfociato

nel decreto di non luogo a procedere del 24.04.2012 (NLP __________) emanato

a carico della già __________

e di PI 1 (regolarmente

passato in giudicato), e nulla

di più;

che l’asserzione secondo cui la IS 1 sarebbe

stata "(…) direttamente danneggiata dalle circostanze che hanno avuto

quale apice il fallimento di __________, poiché non vi è stato il versamento da

parte della società di circa CHF 2'280.-- di contributi professionali per

l’anno 2012 da prelevarsi automaticamente dal salario degli ex-dipendenti (34)

iscritti al sindacato e che figuravano ancora impiegati dalla società citata

durante l’anno 2012 (…)", così come il fatto che l’istante rappresenti

gli ex-dipendenti della già __________ (replica

20/22.11.2012, doc. 6) non sono evidentemente atti a giustificare un altro interesse

giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante prevalente sui diritti

personali della società e di PI 1, stante anche l’esito del procedimento penale;

che a ciò aggiungasi che dal contenuto e

dal NLP __________ emerge invero che gli indizi di reato non hanno trovato

alcuna conferma;

che

Dispositivo

per questi motivi non si può ritenere che nella fattispecie in esame sia adempiuto un altro interesse

giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 prevalente sui diritti

personali delle parti coinvolte nel procedimento penale sfociato nel NLP __________

del 24.04.2012 (passato in giudicato);

che l’istanza deve essere conseguentemente

respinta;

che

qualora l’istante nella sua veste di cassa disoccupazione potesse invocare un

motivo scaturente dalla LPGA o dalla LADI, questa Corte esaminerà nuovamente

l’istanza;

che

data la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di

giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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