60.2012.401
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante. richiesta respinta non avendo assunto la veste di accusatore privato al procedimento penale nel frattempo archiviato
11 marzo 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2012.401
Data decisione, Autorità:
11.03.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante. richiesta respinta non avendo assunto la veste di accusatore privato al procedimento penale nel frattempo archiviato
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.401
Lugano
11 marzo 2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.09./15.10.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli
atti del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo
archiviato;
premesso che la richiesta datata 21.09.2012
è giunta al Ministero pubblico il 24.09.2012, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 15.10.2012;
rilevato che le osservazioni 13.11.2012 del
procuratore generale sono state presentate in maniera tardiva: di conseguenza non
vengono considerate;
richiamate le osservazioni 25/29.10.2012 e
3/4.12.2012 (duplica) di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), entrambe
concludenti per la reiezione dell’istanza;
richiamate inoltre le osservazioni di
replica 20/21.11.2012 di IS 1 (di seguito IS 1), mediante le quali ribadisce la
sua richiesta;
richiamate infine le osservazioni di
duplica datate 23.11.2012 (consegnate brevi manu il 26.11.2012) del procuratore
generale, mediante le quali si rimette al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con esposto 14.03.2012 il sindacato IS 1, per il tramite della persona di __________,
ha segnalato al Ministero pubblico alcuni fatti che potrebbero assumere
rilevanza penale nell’ambito della procedura concordataria della __________,
con sede a __________ [ora __________, società sciolta in seguito al fallimento
pronunciato con decreto del __________ della Pretura del Distretto di __________
a far tempo dal __________ alle ore 10:00 (cfr. estratto RC Cantone Ticino)];
che
Fatti
il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale contro la predetta
società e PI 1, membro della stessa, per le ipotesi di reato di bancarotta
fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 cifra 1 CP) e diminuzione
dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 cifra 1 CP), sfociato nel decreto
di non luogo a procedere 24.04.2012 emanato dal procuratore generale (inc. NLP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato
presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.
2 CPP;
che
il medesimo è dunque regolarmente passato in giudicato;
che con la presente istanza – trasmessa
dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – __________, in nome e per conto della IS 1, chiede di
essere autorizzato ad esaminare gli atti del suddetto procedimento penale
nell’ambito del quale ha sporto denuncia nei confronti della __________;
che a suffragio della sua richiesta precisa
che "(…) la tutela dei diritti e interessi dei
lavoratori in causa – in special modo in questa fase di procedura fallimentare
– rende necessaria la massima conoscenza della situazione aziendale e dei rapporti
di proprietà. Inoltre, quale membro della delegazione dei creditori, i fatti
emersi durante l’inchiesta possono essere decisamente utili per chiarire alcuni
aspetti del compito che sono chiamato ad assolvere. (…)" (istanza 21.09./15.10.2012, doc. 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso al giudizio di questa
Corte;
che
PI 1, dal canto suo, ha chiesto la reiezione dell’istanza, mentre la IS 1 nel
suo allegato di replica ha ribadito la sua richiesta di visionare gli atti del
procedimento penale in questione;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nell’ambito del procedimento penale sfociato
nel NLP __________, il decreto
è stato – rettamente – intimato (soltanto) agli imputati, e non alla IS 1;
che, in effetti, giusta l’art. 301 CPP, lex specialis rispetto
all’art. 105 cpv. 1 lit. b CPP, "ognuno ha il diritto di denunciare per scritto
Considerandi
od oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale (cpv. 1). Su richiesta, l’autorità di
perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento
penale e come lo stesso viene espletato (cpv. 2); il denunciante che non
sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali
(cpv. 3)";
che
il denunciante in quanto tale non è dunque una vera e propria parte al procedimento,
fatto salvo il caso in cui egli sia danneggiato secondo l’art. 115 CPP e si costituisca
accusatore privato giusta l’art. 118 CPP (Commentario CPP – M. GALLIANI / L.
MARCELLINI, art. 105 CPP n. 6; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 301 CPP n. 3; BSK StPO – H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 12; BSK StPO – C. RIEDO / A. FALKNER, art. 301
CPP n. 21 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, art.
104.
CPP n. 19; N. SCHMID, StPO
Praxiskommentar, art. 301 CPP n. 3 s.);
che
egli ha un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv.
1.
CPP unicamente nei limiti dell’art. 301 cpv. 2 CPP, ovvero qualora non gli
venga comunicato, su sua domanda, se e come è stato svolto il procedimento
penale dipendente da sua denuncia (BSK StPO – C. RIEDO / A. FALKNER, art. 301
CPP n. 36);
che
l’art. 301 cpv. 2 CPP impone dunque all’autorità penale di informare il denunciante,
su sua richiesta, sul seguito che ha avuto la denuncia: l’autorità penale deve
comunicare se un procedimento penale è stato avviato e se si è concluso con un
decreto di accusa, con la messa in stato di accusa o con un decreto di
abbandono; la stessa non deve, per contro, fornire dettagli né motivazioni (Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.
1162);
che, alla luce di quanto sopra esposto,
l’istante – non essendo accusatore privato al procedimento penale di cui
all’incarto penale NLP __________ – deve essere informato sul fatto che il procedimento
penale che trae le sue origini dalla sua segnalazione del 14.03.2012 è sfociato
nel decreto di non luogo a procedere del 24.04.2012 (NLP __________) emanato
a carico della già __________
e di PI 1 (regolarmente
passato in giudicato), e nulla
di più;
che l’asserzione secondo cui la IS 1 sarebbe
stata "(…) direttamente danneggiata dalle circostanze che hanno avuto
quale apice il fallimento di __________, poiché non vi è stato il versamento da
parte della società di circa CHF 2'280.-- di contributi professionali per
l’anno 2012 da prelevarsi automaticamente dal salario degli ex-dipendenti (34)
iscritti al sindacato e che figuravano ancora impiegati dalla società citata
durante l’anno 2012 (…)", così come il fatto che l’istante rappresenti
gli ex-dipendenti della già __________ (replica
20/22.11.2012, doc. 6) non sono evidentemente atti a giustificare un altro interesse
giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante prevalente sui diritti
personali della società e di PI 1, stante anche l’esito del procedimento penale;
che a ciò aggiungasi che dal contenuto e
dal NLP __________ emerge invero che gli indizi di reato non hanno trovato
alcuna conferma;
che
Dispositivo
per questi motivi non si può ritenere che nella fattispecie in esame sia adempiuto un altro interesse
giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 prevalente sui diritti
personali delle parti coinvolte nel procedimento penale sfociato nel NLP __________
del 24.04.2012 (passato in giudicato);
che l’istanza deve essere conseguentemente
respinta;
che
qualora l’istante nella sua veste di cassa disoccupazione potesse invocare un
motivo scaturente dalla LPGA o dalla LADI, questa Corte esaminerà nuovamente
l’istanza;
che
data la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di
giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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