60.2012.41
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
21 febbraio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.41
Data decisione, Autorità:
21.02.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.41
Lugano
21 febbraio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.01./03.02.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, degli
atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo
archiviato;
premesso che la richiesta datata 25.01.2012
è giunta al Ministero pubblico il 26.01.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 2/3.02.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della querela 16/17.04.2009 sporta da PI 2, per il tramite del suo patrocinatore
avv. __________, nei confronti di IS 1 per le ipotesi di reato di calunnia,
diffamazione e ingiuria, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di accusa 18.11.2009, mediante il
quale il procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di ingiuria giusta
l’art. 177 CP "per avere, a __________, in data imprecisata di inizio
marzo, durante una pausa del corso istruttori dei __________, offeso l’onore di
PI 2, ingiuriandolo dandogli dell’asino e meglio proferendo le parole “il PI 2
è un asino, non ho proprio paura a dirlo”" ed ha proposto la sua
condanna alla pena pecuniaria di CHF 450.-- (corrispondente a 5 aliquote giornaliere
da CHF 90.-- cadauna), alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al competente
foro per le pretese di natura civile (DA __________ – inc. MP __________);
che il citato decreto è passato in
giudicato il 18.01.2010;
che
con la presente istanza –
trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in
copia, di tutti gli atti del surriferito procedimento penale nel frattempo
archiviato;
che a suffragio della sua richiesta precisa
di essere stato sentito in qualità di teste il 24.01.2012 nell’ambito di una
procedura arbitrale promossa da PI 2 e che in quell’occasione il suo patrocinatore
avrebbe fatto riferimento ad alcuni verbali di polizia contenuti nell’incarto penale
sfociato nel DA __________;
che, come esposto in entrata, il
procuratore pubblico non si oppone alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2,
essendo stato il qui istante parte (in qualità di accusato
ai sensi del CPP TI) al procedimento penale di cui all’incarto MP __________
nel frattempo archiviato;
che
nel presente caso, pur essendo
stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel
frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv.
4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nell’istanza e la finalità
della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti del procedimento penale di cui
all’inc. MP __________ sfociato nel decreto di accusa 18.11.2009 (DA __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di
parte;
che
di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 ad esaminare presso il Ministero
pubblico l’intero incarto MP __________ (sfociato nel DA __________), concordando
Fatti
i tempi di accesso con il procuratore pubblico Chiara Borelli; egli è, se del
caso, autorizzato ad estrarne delle copie;
Considerandi
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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