60.2012.412
Istanza di ispezione degli atti. già indiziato/imputato quale istante
30 ottobre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.412
Data decisione, Autorità:
30.10.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già indiziato/imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.412
Lugano
30 ottobre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/23.10.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare
gli atti del procedimento penale di cui all’incarto ABB __________ nel frattempo
archiviato;
premesso che la richiesta datata 15.10.2012
è giunta al Ministero pubblico il 16.10.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 22/23.10.2012, comunicando parimenti che, di principio,
nulla osta da parte sua a che gli istanti possano visionare gli atti del procedimento
penale in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 26.10.2007 la __________, __________, per il tramite del suo patrocinatore
avv. __________, ha sporto denuncia/querela nei confronti di ignoti in
relazione ad una fornitura, effettuata nel corso del 2006, da parte delle
società __________ e __________ (entrambe riconducibili a IS 1) di accessori di
pelletteria marca __________ asseritamente contraffatti (AI 1 – inc. ABB __________);
che a seguito di ciò il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di IS 1 (patr.
da: avv. PR 1, __________) e di un’altra persona per titolo di truffa (art. 146
cpv. 1 CP), contraffazione di merci (art. 155 cifra 1 CP) e falsità in
documenti (art. 251 cifra 1 CP) sfociato, per quanto qui ci interessa, nel
decreto di abbandono 4.04.2011 (ABB __________) a carico di entrambi gli imputati;
che avverso il suddetto decreto non è stato
presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393
ss. CPP; il medesimo è dunque
passato;
che, sempre nell’ambito del medesimo
procedimento penale, il 4.04.2011 il procuratore pubblico ha decretato
l’apertura del procedimento penale nei confronti di ignoti per titolo di
falsità in documenti giusta l’art. 251 CP (AI 13 – inc. MP __________);
che il medesimo giorno il magistrato
inquirente ha sospeso la procedura in quanto si è alla presenza di autore
ignoto e in attesa di nuovi sviluppi (AI 14 – inc. MP __________);
che
con la presente istanza (trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte) il patrocinatore di IS 1 chiede di essere autorizzato ad
ispezionare gli atti del surriferito procedimento penale (inc. ABB __________),
al fine di risolvere una questione estera che vede interessato il suo assistito
(doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il
procuratore pubblico ha comunicato che, di principio, nulla osta da parte sua a
che gli istanti possano visionare gli atti del procedimento penale in questione;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte
nel procedimento penale sfociato in particolare nell’ABB __________, essendo il
qui istante stato parte (in qualità di indiziato/imputato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di indiziato/imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG di poter ispezionare gli atti del procedimento
penale sfociato nell’ABB __________, poiché l’ha interessato personalmente in
veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che il suo patrocinatore ha affermato di necessitare di visionare
gli atti istruttori dell’incarto penale in questione per risolvere una
questione estera che riguarda il suo assistito;
che di conseguenza IS 1 rispettivamente il
suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad ispezionare, presso questa
Corte, gli atti istruttori dell’incarto penale sfociato nell’ABB __________,
concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria,
compatibilmente con i loro impegni;
che
gli stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare gli atti utili per le
loro incombenze;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale sfociato nell’ABB __________ (regolarmente passato
in giudicato).
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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