60.2012.423
Istanza di ispezione degli atti. Clinica psichiatrica quale istante
13 novembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.423
Data decisione, Autorità:
13.11.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Clinica psichiatrica quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.423
Lugano
13 novembre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/30.10.2012 –
emendata il 7.11.2012 – presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
una perizia allestita nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto
DA __________ (nel frattempo archiviato) riguardante un paziente;
premesso che la richiesta datata 22.10.2012 è stata trasmessa, via fax, al Ministero pubblico il
medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 30.10.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 23.06.2009 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla
Pretura penale PI 2 (già patrocinato dall’allora lic. iur. __________, __________),
in carcere preventivo dal 21.03.2009 fino al 24.03.2009 presso il carcere
giudiziario la Farera e in custodia per allestimento della perizia psichiatrica
dal 24.03.2009 al 23.04.2009 presso la IS 1 di __________, siccome ritenuto
colpevole di vari reati ed ha in
particolare proposto la sua condanna alla pena detentiva di novanta giorni (da
dedursi il carcere preventivo sofferto di quattro giorni), al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 21.09.2009;
che con la presente istanza – emendata, su
richiesta di questa Corte, il 7.11.2012 – la IS 1, per il tramite del suo __________,
chiede la trasmissione, in copia, della perizia allestita dal dr. med. __________
nel 2009 inerente alla persona di PI 2 (__________) (doc. 1.a);
che
a sostegno della sua richiesta precisa che PI 2 "(…) è nuovamente degente presso la nostra IS 1 dal 2 novembre 2011, dopo
essere stato dimesso dalla IS 1 per essere trasferito presso il carcere il
26.10.2012", adducendo di aver bisogno del referto
peritale in questione allo scopo di valutare la pericolosità del paziente
stante i suoi precedenti di aggressività (sia in IS 1 sia all’esterno), producendo
copia della denuncia inviata al procuratore generale (cfr., nel dettaglio, scritto
7.11.2012, doc. 3 e doc. 3.a ivi annesso);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni
in merito;
che considerate l’urgenza e la natura della
richiesta, nonché la particolarità della fattispecie, questa Corte ha deciso di
rinunciare a interpellare PI 2;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27
CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento
penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
– visti in particolare i motivi addotti nella presente istanza e il contenuto della
perizia psichiatrica del 17.04.2009 riguardante PI 2 allestita, su incarico
dell’allora sostituto procuratore pubblico, dal dr. med. __________ nell’ambito
del procedimento penale di cui all’incarto DA __________ nel frattempo
archiviato (AI 26) – a giudizio di questa Corte è adempiuto un interesse
giuridico legittimo della IS 1 istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente
sugli interessi personali di PI 2, poiché il contenuto del referto peritale
richiesto può essere certamente utile per le incombenze dei suoi collaboratori,
in particolare per valutare la pericolosità del paziente;
che
di conseguenza la perizia psichiatrica del 17.04.2009 allestita dal dr. med. __________
riguardante PI 2 (__________) viene trasmessa, in copia, al direttore medico IS
1, dr. med. __________, unitamente alla presente decisione;
che
stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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