60.2012.425
Istanza di ispezione degli atti. Gruppo Carrozzieri Ticinesi USIC quale istante
21 gennaio 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2012.425
Data decisione, Autorità:
21.01.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Gruppo Carrozzieri Ticinesi USIC quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.425
Lugano
21 gennaio
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/10.12.2012 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere informazioni riguardo a un
possibile decreto di accusa emanato a carico di un suo membro;
premesso che la richiesta datata 6.12.2012
è giunta al Ministero pubblico il 10.12.2012, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte il medesimo giorno, allegando due incarti penali;
richiamate le osservazioni 17/18.12.2012 di
PI 2, concludenti per la reiezione dell’istanza;
richiamate inoltre le osservazioni
18/19.12.2012 e 2/3.01.2013 (duplica) del procuratore pubblico Moreno Capella,
nonché la replica 24/27.12.2012 dell’istante, di cui si dirà in seguito;
rilevato che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con la presente richiesta – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – il IS 1, in nome e per conto del suo comitato, chiede informazioni
e/o conferma in merito ad un possibile decreto di accusa emanato a carico di PI
2, titolare della __________, con sede a __________, allo scopo di difendere
gli interessi professionali dei suoi soci e di valutare il rispetto e
l’adempimento del codice etico (doc. 1.a);
che
con osservazioni 17/18.12.2012 PI 2 motiva la sua mancata presentazione
dell’atto di accusa (recte: decreto di accusa) all’istante, essendo un
documento personale e da non divulgare, adducendo parimenti che "(…). Questo episodio mi ha
sconvolto e segnato la vita in modo indelebile quindi mi appello a lei affinché
questo documento resti riservato" e che domanderà al comitato del IS 1
"(…) di essere presente alla prossima riunione di comitato e dare le
necessarie informazioni" (doc. 5);
che
il procuratore pubblico, dal canto suo, evidenzia che l’istante fa valere
interessi professionali e ragioni da ricondurre al rispetto del codice etico,
il cui contenuto non gli è noto; a prescindere da ciò ritiene che occorre
essere prudenti, nonostante la circostanza non appaia priva d’interesse per
l’associazione professionale cui il condannato fa apparentemente parte (doc.
6);
che
con replica 24/27.12.2012 l’istante, a complemento della sua richiesta, ha prodotto
copia del codice etico (che ogni associato è tenuto a sottoscrivere al momento
della sua adesione all’Associazione __________), gli statuti del IS 1 e la
lista dell’anno 2012 delle carrozzerie associate all’__________ in __________
(doc. 8);
che
con duplica 2/3.01.2013 il procuratore pubblico, preso atto della suddetta comunicazione
e del contenuto del codice etico dell’Associazione, in particolare con riferimento
alla norma secondo cui il membro __________ si rifiuta di eseguire lavori che
lasciano supporre degli scopi illegali, ritiene che sia data la sussistenza di
un interesse degno di protezione sufficiente da parte dell’istante (doc. 12);
che,
come esposto in entrata, PI 2 ha rinunciato a presentare osservazioni di duplica;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
dal sito internet risulta in particolare che l’__________, fondata nel __________,
inizialmente contava una decina di carrozzerie, che nel __________ si è
affiliata all'__________ e che il IS 1 si prefigge di difendere e promuovere
gli interessi professionali dei suoi soci e quelli generali del ramo della
carrozzeria, cui possono essere associate le persone fisiche o giuridiche
iscritte a Registro di commercio che esercitano l'attività di una carrozzeria
in modo professionale e dispongono di una valida struttura, attrezzatura ed
organizzazione aziendale, secondo la "Definizione dei requisiti di
qualità" richiesti per tutte le carrozzerie __________ e nel rispetto di
un codice
etico sottoscritto da tutti i membri dell'Associazione (__________;
cfr. anche lo Statuto del IS 1, doc. 8.c, alla cui lettura si rimanda per brevità);
che
è stato inoltre precisato che in Ticino le carrozzerie che fanno parte di
questo Gruppo sono una cinquantina, le quali sono sinonimo di qualità, serietà,
fiducia e competenza (__________) (cfr. anche l’elenco degli associati del 2012
prodotto dall’istante, doc. 8.a);
che
ogni membro è tenuto a sottoscrivere il Codice etico dell’__________, prodotto
dall’istante in sede di replica e scaricabile dal sito internet del IS 1, il
quale contiene i principi per un comportamento conforme all’__________ da parte
delle aziende certificate (doc. 8.b);
che
a giudizio di questa Corte di rilevanza nella fattispecie in esame sono in
particolare i seguenti principi del predetto codice:
"(…) Il rapporto tra la carrozzeria
__________ e i suoi clienti è un rapporto di fiducia. Accordi tra le parti che
trasgrediscono la fedeltà o la buona fede sono contrari alle regole del codice
etico";
"(…)
Il membro __________ evita ogni comportamento che potrebbe compromettere la sua
fiducia e la sua credibilità, danneggiando nel contempo il buon nome dell’__________ ";
"(…)
Il membro __________ si rifiuta di eseguire lavori che lasciano supporre scopi
illegali";
"(…)
Le carrozzerie __________ che contravvengono gravemente alle regole del
presente codice etico, possono essere espulse secondo l’art. 11 cpv. 2 dello
statuto __________ " (doc. 8.b);
che
la __________, con sede a __________, di cui è socio e gerente con diritto di
firma individuale PI 2, è una carrozzeria affiliata all’__________ (cfr. __________);
che
il 17.08.2009 il procuratore pubblico Moreno Capella ha in particolare emanato
un decreto di accusa a carico di PI 2, nel frattempo passato in giudicato (DA __________);
che
ciò posto e considerato inoltre il contenuto dell’incarto penale DA __________ (nel
frattempo archiviato) riguardante la persona di PI 2 appare, di principio, adempiuto
un interesse giuridico legittimo da parte dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG prevalente
sui diritti personali di quest’ultimo ad ottenere informazioni riguardo al suo agire
per valutare se egli abbia violato o meno il Codice etico in questione, essendo
titolare della __________, affiliata all’IS 1;
che
in siffatte circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente
decisione – un rappresentante del IS 1 è autorizzato a visionare presso questa
Corte il decreto di accusa 17.08.2009 (DA __________) emanato a carico di PI 2
(il cui contenuto appare sufficiente agli scopi dell’istante), senza
possibilità di fotocopiarlo, e ciò nel rispetto del principio di
proporzionalità, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della
cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che
l’istanza è accolta con le limitazioni di cui sopra;
che
la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di
chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico del IS 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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