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Decisione

60.2012.433

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 dicembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

a. In data 27.9./1.10.2012 l’avv. PR 1 ha comunicato al Ministero pubblico di rappresentare IS 1, il quale lo ha incaricato di verificare

l’esistenza, in territorio svizzero, di procedimenti penali pendenti o conclusi

a suo carico presso il Ministero pubblico del Canton Ticino e se egli è stato

oggetto di domande di assistenza giudiziaria in materia penale (doc. 1.E).

A seguito dello scritto 23.10.2012 da parte

del Ministero pubblico (mediante il quale il patrocinatore è stato invitato a

completare la sua domanda con i dati anagrafici del suo assistito e una breve

motivazione, doc. 1.D), il 25/26.10.2012 l’avv. PR 1 ha fornito i dati anagrafici del suo cliente, precisando parimenti che quest’ultimo avrebbe

interesse nell’avvio di un’attività imprenditoriale sul territorio elvetico e

che "(…). Prima di

adottare iniziative in quest’ottica, tuttavia, egli desidera conoscere nel dettaglio

la propria situazione processuale, in modo tale da non incorrere in qualsiasi

malinteso. (…)" (scritto 25/26.10.2012, doc. 1.C).

b. Con

scritto 29.10.2012 il Ministero pubblico ha comunicato all’avv. PR 1 che, allo

stadio attuale, non risultano procedimenti penali a carico di IS 1 presso questo

Ufficio. Ha inoltre evidenziato che nel 2008, su richiesta delle autorità italiane,

è stata evasa una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, precisando

in ogni modo che questa comunicazione non ingloba procedure federali, di altri

cantoni o amministrative (doc. 1.B).

c. Il

5/6.11.2012 l’avv. PR 1 ha chiesto al Ministero pubblico di poter visionare gli

atti della procedura rogatoriale menzionata nello scritto 29.10.2012 (doc.

1.A).

Il 6.11.2012 il Ministero pubblico ha

deciso di trasmettere, per competenza, a questa Corte la suddetta richiesta,

allegando i surriferiti scritti e l’incarto ROG __________ di cui viene postulata

la compulsazione, senza formulare osservazioni in merito.

Considerandi

1.

Giova preliminarmente rilevare che nella fattispecie

in esame si è alla presenza di una richiesta di ispezione degli atti

riguardante un incarto rogatoriale in cui, nell’ambito di un procedimento penale

italiano, la Procura della

Repubblica presso il Tribunale di __________ ha postulato assistenza giudiziaria al Ministero

pubblico del Canton Ticino. Occorre dunque stabilire la competenza e il diritto

applicabile in quest’ambito.

2.

2.1.

I rapporti di assistenza giudiziaria in

materia penale tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono

anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia

penale del 20.04.1959, entrata in vigore il 12.06.1962 per l'Italia ed il

20.03.1967

per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del

10.09.1998

che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41),

entrato in vigore mediante scambio di note il 1°.06.2003, nonché, a partire dal

12.12.2008

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5.12.2008), dagli art.

48.

ss. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14.06.1985

(CAS) (decisione TPF RR.2012.60-61 del 24.09.2012, consid. 1.2.).

La

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20.03.1981

(AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili

alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non

regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale

sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP,

art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid.

1; DTF 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali

(DTF 123 II 595 consid.

7c) [decisione TF 1A.107/2006 del 10.08.2006 consid. 1.1.].

2.2

Nell’ambito

della AIMP, il diritto di esaminare gli atti della procedura, quale aspetto del

diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, è messo in atto

dall’art. 65a AIMP (che prevede in particolare al suo cpv. 1 che ai

partecipanti al processo all’estero può essere consentita la presenza ad

operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora

lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico)

e dall’art. 80b AIMP [secondo cui gli aventi diritto possono partecipare al

procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei

loro interessi (art. 80b cpv. 1

AIMP); tali diritti possono, secondo l’art. 80b cpv. 2 AIMP, essere limitati:

nell’interesse del procedimento estero (lit. a); per la protezione di un

interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente (lit. b); per

la natura o il carattere urgente delle misure da prendere (lit. c); per la

protezione di interessi privati essenziali (lit. d); nell’interesse di un

procedimento svizzero (lit. e); il diniego d’esame o di partecipazione al

procedimento dev’essere ristretto agli atti e alle operazioni soggetti a

segreto (art. 80b cpv. 3 AIMP)] (R.

ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internazionale en matière pénale, 3. ed.,

§ 477, p. 442 e riferimenti).

2.3

Nell’ambito della procedura di cooperazione

internazionale, l’accesso agli atti ha quale scopo imprescindibile la tutela

dell’esercizio dei diritti delle parti, in particolare il diritto al ricorso.

Di conseguenza questo diritto si estingue allorquando l’assistenza è stata ammessa

e la domanda è stata evasa (R. ZIMMERMANN, op. cit., § 481, p. 447 e rif.).

Al riguardo il Tribunale federale ha in

particolare stabilito che non appena i documenti vengono trasmessi all’autorità

richiedente, la richiesta di poter accedere agli atti rogatoriali deve essere

presentata all’autorità competente dello Stato richiedente, e non più presso

l’autorità svizzera di assistenza giudiziaria [decisione TF 1A.60/2000 del

22.06.2000

consid. 4e; decisione

TF non pubblicata in re H. del 10.10.1997, consid. E. 2.b); giurisprudenza confermata nella decisione

TF 1A.212/2003 del 30.08.2004 consid. 13, in cui è stato statuito che se

l’assistenza giudiziaria è stata attuata in base ad un provvedimento passato in

giudicato, secondo la prassi del Tribunale federale viene di principio meno

anche l’interesse degno di protezione].

Ne

discende che l’art. 62 cpv. 4 LOG (secondo cui "Dopo la conclusione del

procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione") non può dunque trovare alcuna applicazione.

3.

Nella fattispecie in esame il patrocinatore

del qui istante ha postulato di poter visionare l’incarto ROG __________.

Ora,

dall’incarto ROG __________ risulta che il 28.12.2007 la Procura della Repubblica

presso il Tribunale di __________, nell’ambito del procedimento penale no. __________

__________ contro, tra gli altri, IS 1 (__________), ha chiesto assistenza

giudiziaria al Ministero pubblico del Canton Ticino.

Il 2.01.2008 l’allora procuratore pubblico

Maria Galliani ha deciso di entrare nel merito della domanda, ordinando

parimenti un atto d’esecuzione (art. 80a AIMP), al quale la polizia ha dato

seguito.

Il 15.01.2008 l’allora procuratore pubblico

ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ la

documentazione inerente alla commissione rogatoria e alla sua evasione.

Il

17.01.2008

la predetta autorità ha confermato all’allora magistrato inquirente

di aver ricevuto la documentazione oggetto della domanda di assistenza

giudiziaria del 28.12.2007.

L’incarto

ROG __________ è stato conseguentemente archiviato dal Ministero pubblico.

In

siffatte circostanze, alla luce della suddetta giurisprudenza e considerato

come i documenti rogatoriali di cui all’incarto ROG __________ sono stati

trasmessi dal Ministero pubblico del Canton Ticino all’autorità richiedente (la

Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________) e che la domanda di

assistenza giudiziaria è stata evasa, la presente richiesta di poter accedere

agli atti dell’incarto rogatoriale in questione deve essere presentata

all’autorità competente dello Stato richiedente, e quindi all’autorità italiana

competente.

L’istanza è dunque da dichiararsi

irricevibile in difetto della competenza territoriale.

4.

L’istanza

è irricevibile. Vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al

prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la AIMP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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