60.2012.433
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6 dicembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2012.433
Data decisione, Autorità:
06.12.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti di un incarto rogatoriale. istanza irricevibile in difetto della competenza territoriale [la domanda di assistenza giudiziaria (tra l'Italia e la Svizzera) è già stata evasa: la richiesta deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiedente]
ACCESSO AGLI ATTI
AIMP
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.433
Lugano
6 dicembre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.11.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli
atti del procedimento penale di cui all’incarto ROG __________ nel frattempo
archiviato;
premesso che la richiesta datata 5.11.2012
è giunta al Ministero pubblico il 6.11.2012, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il
medesimo giorno, senza formulare
osservazioni in merito, allegando la corrispondenza intercorsa con il patrocinatore
del qui istante e il relativo incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In data 27.9./1.10.2012 l’avv. PR 1 ha comunicato al Ministero pubblico di rappresentare IS 1, il quale lo ha incaricato di verificare
l’esistenza, in territorio svizzero, di procedimenti penali pendenti o conclusi
a suo carico presso il Ministero pubblico del Canton Ticino e se egli è stato
oggetto di domande di assistenza giudiziaria in materia penale (doc. 1.E).
A seguito dello scritto 23.10.2012 da parte
del Ministero pubblico (mediante il quale il patrocinatore è stato invitato a
completare la sua domanda con i dati anagrafici del suo assistito e una breve
motivazione, doc. 1.D), il 25/26.10.2012 l’avv. PR 1 ha fornito i dati anagrafici del suo cliente, precisando parimenti che quest’ultimo avrebbe
interesse nell’avvio di un’attività imprenditoriale sul territorio elvetico e
che "(…). Prima di
adottare iniziative in quest’ottica, tuttavia, egli desidera conoscere nel dettaglio
la propria situazione processuale, in modo tale da non incorrere in qualsiasi
malinteso. (…)" (scritto 25/26.10.2012, doc. 1.C).
b. Con
scritto 29.10.2012 il Ministero pubblico ha comunicato all’avv. PR 1 che, allo
stadio attuale, non risultano procedimenti penali a carico di IS 1 presso questo
Ufficio. Ha inoltre evidenziato che nel 2008, su richiesta delle autorità italiane,
è stata evasa una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, precisando
in ogni modo che questa comunicazione non ingloba procedure federali, di altri
cantoni o amministrative (doc. 1.B).
c. Il
5/6.11.2012 l’avv. PR 1 ha chiesto al Ministero pubblico di poter visionare gli
atti della procedura rogatoriale menzionata nello scritto 29.10.2012 (doc.
1.A).
Il 6.11.2012 il Ministero pubblico ha
deciso di trasmettere, per competenza, a questa Corte la suddetta richiesta,
allegando i surriferiti scritti e l’incarto ROG __________ di cui viene postulata
la compulsazione, senza formulare osservazioni in merito.
Considerandi
1.
Giova preliminarmente rilevare che nella fattispecie
in esame si è alla presenza di una richiesta di ispezione degli atti
riguardante un incarto rogatoriale in cui, nell’ambito di un procedimento penale
italiano, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di __________ ha postulato assistenza giudiziaria al Ministero
pubblico del Canton Ticino. Occorre dunque stabilire la competenza e il diritto
applicabile in quest’ambito.
2.
2.1.
I rapporti di assistenza giudiziaria in
materia penale tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono
anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20.04.1959, entrata in vigore il 12.06.1962 per l'Italia ed il
20.03.1967
per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del
10.09.1998
che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41),
entrato in vigore mediante scambio di note il 1°.06.2003, nonché, a partire dal
12.12.2008
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5.12.2008), dagli art.
48.
ss. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14.06.1985
(CAS) (decisione TPF RR.2012.60-61 del 24.09.2012, consid. 1.2.).
La
Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20.03.1981
(AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili
alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non
regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale
sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP,
art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid.
1; DTF 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali
(DTF 123 II 595 consid.
7c) [decisione TF 1A.107/2006 del 10.08.2006 consid. 1.1.].
2.2
Nell’ambito
della AIMP, il diritto di esaminare gli atti della procedura, quale aspetto del
diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, è messo in atto
dall’art. 65a AIMP (che prevede in particolare al suo cpv. 1 che ai
partecipanti al processo all’estero può essere consentita la presenza ad
operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora
lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico)
e dall’art. 80b AIMP [secondo cui gli aventi diritto possono partecipare al
procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei
loro interessi (art. 80b cpv. 1
AIMP); tali diritti possono, secondo l’art. 80b cpv. 2 AIMP, essere limitati:
nell’interesse del procedimento estero (lit. a); per la protezione di un
interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente (lit. b); per
la natura o il carattere urgente delle misure da prendere (lit. c); per la
protezione di interessi privati essenziali (lit. d); nell’interesse di un
procedimento svizzero (lit. e); il diniego d’esame o di partecipazione al
procedimento dev’essere ristretto agli atti e alle operazioni soggetti a
segreto (art. 80b cpv. 3 AIMP)] (R.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internazionale en matière pénale, 3. ed.,
§ 477, p. 442 e riferimenti).
2.3
Nell’ambito della procedura di cooperazione
internazionale, l’accesso agli atti ha quale scopo imprescindibile la tutela
dell’esercizio dei diritti delle parti, in particolare il diritto al ricorso.
Di conseguenza questo diritto si estingue allorquando l’assistenza è stata ammessa
e la domanda è stata evasa (R. ZIMMERMANN, op. cit., § 481, p. 447 e rif.).
Al riguardo il Tribunale federale ha in
particolare stabilito che non appena i documenti vengono trasmessi all’autorità
richiedente, la richiesta di poter accedere agli atti rogatoriali deve essere
presentata all’autorità competente dello Stato richiedente, e non più presso
l’autorità svizzera di assistenza giudiziaria [decisione TF 1A.60/2000 del
22.06.2000
consid. 4e; decisione
TF non pubblicata in re H. del 10.10.1997, consid. E. 2.b); giurisprudenza confermata nella decisione
TF 1A.212/2003 del 30.08.2004 consid. 13, in cui è stato statuito che se
l’assistenza giudiziaria è stata attuata in base ad un provvedimento passato in
giudicato, secondo la prassi del Tribunale federale viene di principio meno
anche l’interesse degno di protezione].
Ne
discende che l’art. 62 cpv. 4 LOG (secondo cui "Dopo la conclusione del
procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione") non può dunque trovare alcuna applicazione.
3.
Nella fattispecie in esame il patrocinatore
del qui istante ha postulato di poter visionare l’incarto ROG __________.
Ora,
dall’incarto ROG __________ risulta che il 28.12.2007 la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di __________, nell’ambito del procedimento penale no. __________
__________ contro, tra gli altri, IS 1 (__________), ha chiesto assistenza
giudiziaria al Ministero pubblico del Canton Ticino.
Il 2.01.2008 l’allora procuratore pubblico
Maria Galliani ha deciso di entrare nel merito della domanda, ordinando
parimenti un atto d’esecuzione (art. 80a AIMP), al quale la polizia ha dato
seguito.
Il 15.01.2008 l’allora procuratore pubblico
ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ la
documentazione inerente alla commissione rogatoria e alla sua evasione.
Il
17.01.2008
la predetta autorità ha confermato all’allora magistrato inquirente
di aver ricevuto la documentazione oggetto della domanda di assistenza
giudiziaria del 28.12.2007.
L’incarto
ROG __________ è stato conseguentemente archiviato dal Ministero pubblico.
In
siffatte circostanze, alla luce della suddetta giurisprudenza e considerato
come i documenti rogatoriali di cui all’incarto ROG __________ sono stati
trasmessi dal Ministero pubblico del Canton Ticino all’autorità richiedente (la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________) e che la domanda di
assistenza giudiziaria è stata evasa, la presente richiesta di poter accedere
agli atti dell’incarto rogatoriale in questione deve essere presentata
all’autorità competente dello Stato richiedente, e quindi all’autorità italiana
competente.
L’istanza è dunque da dichiararsi
irricevibile in difetto della competenza territoriale.
4.
L’istanza
è irricevibile. Vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al
prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la AIMP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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