60.2012.441
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
12 novembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.441
Data decisione, Autorità:
12.11.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.441
Lugano
12 novembre
2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Raffaele Guffi, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9.11.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto di accusa
emanato a suo carico (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 9.11.2012
è giunta via fax al Ministero pubblico il medesimo giorno, che l’ha trasmessa,
per competenza, a questa Corte, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 7.04.2005 l’allora procuratore pubblico Monica Casalinuovo ha posto in stato
di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1, detenuto dal 18.04.2001 al
19.04.2001, siccome ritenuto colpevole di ripetuta ricettazione giusta l’art.
160 cifra 1 cpv. 1 CP, in relazione ai fatti avvenuti a __________, a __________
e a __________, nel periodo compreso tra il 21.03.2001 e il 9.04.2001, ed ha proposto
la sua condanna alla pena di venti giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa
Fatti
di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al competente
foro per le sue eventuali pretese civili, e meglio come descritto nel DA __________;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 9.05.2005;
che con la presente istanza IS 1 chiede di
ottenere la trasmissione, in copia, del citato decreto;
che a suffragio della sua istanza precisa
di aver richiesto un visto presso l’Ambasciata __________ di __________,
essendo intenzionato ad andare negli __________ il 29.12.2012 e che la stessa Ambasciata
vuole conoscere il contenuto del decreto di accusa emanato a suo carico il 7.04.2005 (DA __________);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel
procedimento penale in questione nel frattempo archiviato, essendo il qui
istante stato parte (in qualità di accusato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
Considerandi
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1.
giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del
decreto di accusa 7.04.2005 (DA __________), poiché l’ha interessato personalmente
in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli necessita di questo documento nell’ambito della procedura
di rilascio di un visto a suo favore per gli __________ (partenza prevista il 29.12.2012);
che
di conseguenza il decreto di accusa richiesto viene trasmesso, in originale,
all’istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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