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Decisione

60.2012.441

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

12 novembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al competente

foro per le sue eventuali pretese civili, e meglio come descritto nel DA __________;

che

il suddetto decreto è passato in giudicato il 9.05.2005;

che con la presente istanza IS 1 chiede di

ottenere la trasmissione, in copia, del citato decreto;

che a suffragio della sua istanza precisa

di aver richiesto un visto presso l’Ambasciata __________ di __________,

essendo intenzionato ad andare negli __________ il 29.12.2012 e che la stessa Ambasciata

vuole conoscere il contenuto del decreto di accusa emanato a suo carico il 7.04.2005 (DA __________);

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel

procedimento penale in questione nel frattempo archiviato, essendo il qui

istante stato parte (in qualità di accusato) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

Considerandi

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1.

giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del

decreto di accusa 7.04.2005 (DA __________), poiché l’ha interessato personalmente

in veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che egli necessita di questo documento nell’ambito della procedura

di rilascio di un visto a suo favore per gli __________ (partenza prevista il 29.12.2012);

che

di conseguenza il decreto di accusa richiesto viene trasmesso, in originale,

all’istante unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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