60.2012.442
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
13 novembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.442
Data decisione, Autorità:
13.11.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.442
Lugano
13 novembre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/12.11.2012 presentata da
IS 1
patr. da: MLaw, Studio legale PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto
penale DA __________, nel frattempo archiviato, o perlomeno dei verbali
d’interrogatorio;
richiamato lo scritto 12.11.2012 del
procuratore pubblico Nicola Corti, mediante il quale comunica di non avere
nulla da obiettare in caso di visione degli atti da parte del difensore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che,
visti gli art. 352 ss. CPP e ritenuto che nell’ambito del procedimento penale
(inc. MP __________) i fatti sono stati sufficientemente chiariti, il 13.08.2012
Fatti
il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale
IS 1 siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup giusta l’art. 19a
cifra 1 LStup ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.--, al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come
descritto nel DA __________;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 17.09.2012;
che con la presente istanza il
patrocinatore di IS 1, MLaw __________, chiede di ottenere la trasmissione
dell’incarto DA __________, o perlomeno dei verbali d’interrogatorio
riguardanti il suo assistito, poiché la proroga del termine per inoltrare le osservazioni
alla Sezione della circolazione scade il 13.11.2012;
che,
come esposto in entrata, il magistrato inquirente non si oppone alla richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
Considerandi
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1.
giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti
istruttori dell’incarto DA __________, poiché il procedimento penale l’ha
interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli necessita della documentazione richiesta nell’ambito
di un procedimento con la Sezione della circolazione che lo concerne personalmente;
che
di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto DA __________ vengono trasmessi,
in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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