Lexipedia

Decisione

60.2012.442

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

13 novembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale

IS 1 siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup giusta l’art. 19a

cifra 1 LStup ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.--, al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come

descritto nel DA __________;

che

il suddetto decreto è passato in giudicato il 17.09.2012;

che con la presente istanza il

patrocinatore di IS 1, MLaw __________, chiede di ottenere la trasmissione

dell’incarto DA __________, o perlomeno dei verbali d’interrogatorio

riguardanti il suo assistito, poiché la proroga del termine per inoltrare le osservazioni

alla Sezione della circolazione scade il 13.11.2012;

che,

come esposto in entrata, il magistrato inquirente non si oppone alla richiesta;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

Considerandi

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1.

giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti

istruttori dell’incarto DA __________, poiché il procedimento penale l’ha

interessato personalmente in veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che egli necessita della documentazione richiesta nell’ambito

di un procedimento con la Sezione della circolazione che lo concerne personalmente;

che

di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto DA __________ vengono trasmessi,

in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster