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Decisione

60.2012.449

Reclamo per denegata o ritardata giustizia del procuratore generale

25 gennaio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a.Nell’ambito dell’operazione denominata “__________”

volta alla repressione della prostituzione illegale e di quanto ad essa collegato,

è stato aperto un procedimento penale nei confronti di RE 1 per i titoli di

reato di usura, promovimento della prostituzione, falsità in documenti, riciclaggio

di denaro e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (AI

1-2, inc. MP __________).

RE 1 è stato

in carcerazione preventiva dal 25.7.2012 al 6.8.2012 (ordine di scarcerazione

6.8.2012, AI 15).

Contestualmente

all’arresto a RE 1 è stata sequestrata svariata documentazione, segnatamente il

suo pc, la documentazione bancaria personale, quella riguardante __________

(società proprietaria della particella ove sorge lo stabile __________ a __________

nel quale vengono affittati appartamenti esclusivamente a prostitute), documentazione

bancaria riguardante __________ (società di cui RE 1 è amministratore), nonché

altra documentazione riguardante relazioni contrattuali di queste società e

personale dello stesso RE 1.

b. Con un

primo scritto di data 7.8.2012, dopo la scarcerazione di RE 1 e con riferimento

al verbale di interrogatorio 6.8.2012 di __________ (il quale avrebbe evidenziato

che il reclamante, beneficiario economico della __________, non partecipava ad

alcuna decisione nell’ambito dell’esercizio della prostituzione), il patrocinatore

del reclamante ha chiesto al procuratore generale l’emanazione di un decreto di

abbandono nonché il dissequestro della documentazione e soprattutto dei conti

bancari (AI 17).

Non ottenendo

risposta, in data 14.9.2012 il patrocinatore ha sollecitato il magistrato

inquirente a voler procedere nei suoi incombenti (AI 27).

Anche questo

scritto è rimasto inevaso. Per tal motivo, in data 25.9.2012 il patrocinatore

ha invitato nuovamente il procuratore generale a voler definire la posizione di

RE 1 rispettivamente dissequestrare i conti bancari al fine di poter perlomeno

onorare delle fatture di pertinenza della __________ e di __________ (AI 31).

Dopo altre

due settimane di silenzio da parte del magistrato inquirente, in data 9.10.2012

ha inviato un ulteriore sollecito (AI 33).

c. A

quest’ultimo scritto il procuratore generale ha risposto in data 12.10.2012

comunicando che “una decisione circa l’esito dell’istruttoria è del tutto

prematura” e che non appena completate le ricostruzioni bancarie e

contabili in corso, avrebbe proceduto “alle necessarie contestazioni nei

confronti del suo patrocinato, con conseguente comunicazione dei relativi atti

conformemente all’art. 101 cpv. 1 CPP. Anche le decisioni relative ai sequestri

effettuati, verranno adottate conformemente all’art. 267 CPP, ovvero in sede di

decisione finale” (AI 34).

Il

patrocinatore del reclamante ha inviato un ultimo sollecito al procuratore

generale in data 30.10.2012, al fine di ottenere almeno un parziale

dissequestro per il pagamento delle fatture sospese (AI 37).

Anche quest’ultimo

scritto è rimasto senza riscontro.

d. Con

reclamo 14/15.11.2012 RE 1 si è aggravato a questa Corte

rimproverando al procuratore generale di non aver dato seguito alle sue

richieste e chiedendo di far ordine allo stesso di “procedere all’emanazione

di una decisione formale di abbandono del procedimento nei confronti di RE 1

(...) ed indipendentemente dell’abbandono del procedimento penale in questa

fase di procedere al dissequestro delle relazioni bancarie intestate a RE 1, a __________,

a __________ e a tutti gli oggetti sequestrati il 25.07.2012 presso la

residenza del signor RE 1 ad __________” (reclamo 14/15.11.2012, p. 6).

Dopo aver ripreso

i fatti ed esposto tutti i vari solleciti inviati al procuratore generale, il

reclamante sostiene che nessuno dei reati prospettati possa essergli imputato,

in quanto come dichiarato da __________ in sede di verbale di interrogatorio

6.8.2012, RE 1 “non partecipava ad alcun processo decisionale di nessun

genere nell’ambito dell’esercizio della prostituzione praticato al Palazzo __________”

(reclamo 14/15.11.2012, p. 3),

motivo per cui si giustificherebbe l’emanazione di un decreto di abbandono nei

suoi confronti ed il dissequestro dei conti e della varia documentazione, in

quanto gli averi ivi depositati non possono rientrare “sotto il cappello del

provento di reato” (reclamo

14/15.11.2012, p. 4-5).

Afferma che “a

nulla vale una giustificazione fornita oralmente dal PG al sottoscritto legale

secondo il quale sarebbero in corso accertamenti per eventuali violazioni di

natura fiscale che peraltro sfuggono alla competenza della Magistratura penale.

Siamo quindi in presenza di un classico caso di denegata/ritardata giustizia

(...)” (reclamo 14/15.11.2012,

p. 5).

RE 1 conclude

sostenendo che “questa Corte (...) dovrà quindi impartire istruzione

all’Autorità interessata fissandole un termine per sanare la situazione onde

evitare che la situazione di incertezza perduri” (reclamo 14/15.11.2012, p. 5).

e. Delle

osservazioni/duplica del procuratore generale così come della replica di RE 1

si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art.

393.

cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e

gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità

penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso

dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il

gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo

deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con

riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Il reclamo

per denegata giustizia non è subordinato al rispetto di alcun termine (art. 396

cpv. 2 CPP).

Esso deve

indicare, in particolare, i fatti costitutivi della denegata giustizia ed i mezzi

di prova eventualmente auspicati.

1.2

Il reclamante,

oltre a lamentare una denegata giustizia, chiede a titolo principale di far

ordine al procuratore generale di emanare un decreto di abbandono nei suoi confronti

(reclamo 14/15.11.2012, p. 6).

Questa richiesta non è ricevibile.

1.3

Giusta l’art. 2 cpv. 2 CPP i procedimenti

penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge

(“Erledigungsgrundsatz”): nel processo penale c’è dunque un numerus

clausus delle forme disciplinate per le procedure e per l’evasione delle

pratiche (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 2 CPP n. 8; BSK StPO – P.

STRAUB / T. WELTERT, art. 2 CPP n. 12).

1.3.1

Il CPP

assegna al magistrato inquirente (che, giusta l’art. 16 CPP, è responsabile

dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato e dirige la

procedura preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del

caso, promuove e sostiene l’accusa) il compito di decidere, nella procedura di

istruzione, se emanare un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) o di

abbandono (art. 319 ss. CPP) oppure un decreto di accusa (art. 352 ss. CPP) o,

ancora, se sospendere il procedimento (art. 314 CPP) o se promuovere l’accusa

(art. 324 ss. CPP) [BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, art. 319 CPP n. 2; ZK

StPO – N. LANDSHUT, art. 319 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, vor

art. 319-327 CPP n. 3; Messaggio concernente

l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1175].

Nessun’altra

autorità, se si eccettuano la possibilità di reclamo contro il decreto di

abbandono (art. 322 cpv. 2 CPP) e l’esame dell’accusa da parte del giudice competente

(art. 329 CPP), può pertanto pronunciarsi in merito all’abbandono del procedimento

penale ed alla promozione dell’accusa (Messaggio

concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.

1175; ZK StPO – N. LANDSHUT,

art. 319 CPP n. 5).

1.3.2

Questa Corte,

pendente l’istruzione, non è competente a decretare l’abbandono del

procedimento penale o la promozione dell’accusa, facoltà che rientrano

nell’incombenza esclusiva del magistrato inquirente.

Resta da

esaminare se la Corte dei reclami penali, adita con reclamo, possa “istruire”

il magistrato inquirente, nel senso di dargli vincolanti indicazioni circa il

prosieguo del procedimento e, nel caso concreto, di abbandonare il procedimento.

1.3.3

Si deve

anzitutto fare riferimento all’art. 4 CPP sull’indipendenza, che recita: “Nell’applicazione

del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al

diritto. (cpv. 1). E’ fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle

autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14. (cpv. 2)”.

Indipendenza

ed imparzialità di giudizio comportano l’esercizio delle funzioni processuali

senza essere sottoposti e senza dovere tenere conto di influenze e di istruzioni

di altri organi statali e di altre persone fisiche o giuridiche, comprese le

parti nel processo (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 15).

L’indipendenza

di cui al cpv. 1 dell’art. 4 CPP concerne tutte le autorità penali previste dal

CPP, quindi anche le autorità di perseguimento penale elencate nell’art. 12

CPP, in particolare il pubblico ministero (Messaggio

concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.

1035).

L’indipendenza vale pure nei confronti delle

autorità giudiziarie gerarchicamente superiori, che non sono legittimate a

stabilire quale condotta o giudizio sia conforme al diritto in un determinato

caso concreto, se non nell’ambito di un giudizio pronunciato nell’esame di un

rimedio processuale previsto dalla legge (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art.

4.

CPP n. 17). Anche la giurisprudenza anteriore non è vincolante; la sua

influenza dipende soltanto dalla sua forza di convincimento e dalla sua autorevolezza

interna.

1.3.4

Le uniche

eccezioni all’indipendenza riferite alla giurisdizione di reclamo sono quelle

previste dalla legge (per es. art. 397 cpv. 3/4 CPP) quando consente

all’autorità giudiziaria superiore di emanare istruzioni in un caso concreto,

in accoglimento di un rimedio giuridico presentato contro la decisione di

un’istanza inferiore (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 18; ZK

StPO – W. WOHLERS, art. 4 CPP n. 12).

Giusta l’art.

397.

cpv. 3 CPP, se accoglie il reclamo contro un decreto di abbandono, la

giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all’autorità

penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura. La

norma non è certo applicabile al caso concreto.

Giusta l’art.

397.

cpv. 4 CPP, se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la

giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all’autorità interessata,

fissandole termini per sanare la situazione. Questa norma potrebbe entrare in

linea di conto, ma presuppone vi sia una denegata o ritardata giustizia.

Ma anche in

questa situazione eccezionale, richiamata dall’art. 4 cpv. 2 CPP, sarebbe

contraria al principio di indipendenza un’istruzione che riguardasse il modo di

concludere un’inchiesta preliminare oppure che richiedesse l’emanazione di un decreto

di non luogo a procedere o di abbandono (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art.

4.

CPP n. 21).

La

giurisdizione di reclamo può, se la legge lo consente, dare istruzione nel

senso di tempestivamente emanare le decisioni che sono di competenza del magistrato

inquirente.

Il principio

dell’indipendenza di cui al predetto art. 4 CPP permette dunque ad un’autorità

superiore di impartire istruzioni ad un’autorità inferiore soltanto per quanto

previsto dalla legge, ed in modo limitato.

1.3.5

Per tutto

quanto precede, risulta pertanto che la richiesta, formulata nel gravame (reclamo

14/15.11.2012, p. 6) di far ordine al procuratore pubblico di abbandonare il

procedimento nei confronti di RE 1 non sia ricevibile.

1.4

Il reclamante

domanda, oltre all’emanazione di un decreto di abbandono, accessoriamente e

subordinatamente, anche il dissequestro di tutti i beni patrimoniali ancora

sotto sequestro che sono a lui riconducibili (reclamo 14/15.11.2012, p. 6).

Anche tale

richiesta, in quanto conseguente (accessoria) alla richiesta di abbandono, è da

ritenersi irricevibile e prematura non essendoci ancora una decisione in merito

da parte del magistrato inquirente, lo stesso si è infatti limitato ad

informare il reclamante circa il fatto che “le decisioni relative ai

sequestri effettuati, verranno adottate conformemente all’art. 267 CPP, ovvero

in sede di decisione finale” (scritto 12.10.2012, AI 34).

1.5

Il gravame

sarebbe, per contro, ricevibile per quanto inteso a far unicamente constatare

una denegata o ritardata giustizia sulla decisione di dissequestro o meno, e

più in generale nella conduzione del procedimento.

Per queste

censure, e nei limiti sopra esposti, il reclamo è proponibile in ordine, anche

se le esigenze di motivazione sono solo parzialmente rispettate.

2.2.1

Di principio,

ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito positivamente

dall’art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie evadano le procedure

di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in un tempo adeguato, in

relazione a natura e complessità della causa.

Si ha

denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete l’emanazione

di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non vi pone mano

oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e

in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il

lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente

con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e

di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l’aggravio di pratiche

pendenti (REP. 1998, p. 350, con riferimento a DTF 107 Ib 160; DTF 117 Ia 193;

DTF 124 I 139), e ritenuto che la violazione del principio dipende dal

comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même

si les autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi

exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54).

Il principio

della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di competenza

dell’autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L’autorità viola

questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31 cpv. 3 in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di

sua pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine

ragionevole, tenendo conto della natura della procedura e di tutte le

circostanze (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto

senza devianza, 2006, p. 527 ss., in particolare p. 530).

2.2

Il reclamante,

nel proprio gravame, si limita a riportare i vari solleciti inviati al procuratore

generale, nonché l’unica risposta agli stessi del magistrato inquirente

(scritto 12.10.2012, AI 34), sostenendo - in maniera del tutto sommaria - che

tale atteggiamento, unitamente al fatto di non abbandonare il procedimento nei

suoi confronti e di non dissequestrare di conseguenza quanto di sua spettanza,

configurerebbe una manifesta ritardata/denegata giustizia. In questo senso RE 1

viene meno, almeno in parte, al suo obbligo di motivazione.

2.3

Nel caso in esame, dall’esame dell’incarto

in questione, risulta (cfr. verbale di procedimento dell’inc. MP __________)

che il Rapporto d’esecuzione è pervenuto al Ministero pubblico in data

25.7.2012

(AI 1).

A seguito di

ciò vi è stata l’apertura dell’istruzione penale (AI 2), altri atti relativi

all’arresto del reclamante, verbali di interrogatorio di RE 1 e __________,

nonché atti riguardanti vari ordini di perquisizione e sequestro (AI 3-20).

In data

13.9.2012

è giunto al Ministero pubblico il Rapporto di segnalazione della

Polizia cantonale (AI 21). A questo sono seguiti ulteriori atti relativi a

perquisizioni e sequestri sino al 29.10.2012 (AI 22-36).

Inoltre, dallo

scritto di risposta ai solleciti del procuratore generale, risulta come lo

stesso sia intenzionato a operare una valutazione sul procedere, “non appena

completate le ricostruzioni bancarie e contabili in corso” (scritto 12.10.2012,

AI 34).

Così come

anche nelle osservazioni e nella duplica al presente reclamo il magistrato

inquirente spiega i motivi che giustificano i tempi di completazione della fase

istruttoria, trattandosi di un procedimento con implicazioni finanziarie.

Va ritenuto

infatti che, il procedimento penale oggetto del gravame è tuttora in attivo

svolgimento.

2.4

Le critiche del reclamante circa la mancata

reazione del magistrato inquirente ai suoi solleciti, non sono certo

sufficienti per ritenere una denegata/ritardata giustizia nella conduzione del

procedimento. Basti qui rilevare che il procuratore generale è dominus

dell’inchiesta e pertanto non ha alcun obbligo di dare seguito a richieste dell’imputato

circa il seguito della procedura. Come detto, resta infatti nella competenza esclusiva del magistrato inquirente,

la valutazione della chiusura o meno dell’istruzione, e l’emanazione di eventuali

decisioni conseguenti.

In siffatte

circostanze, nella fattispecie in esame, non si può che constatare una conduzione

regolare del procedimento, vista anche la natura dei reati perseguiti e la loro

complessità, al procuratore generale non può essere quindi rimproverata ritardata/denegata

giustizia od omissione nella trattazione dell’incarto MP __________.

3.

Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese

seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 e segg. CPC, l’art.

25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo,

per quanto ricevibile, è respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 700.-- e le spese, di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.-- (settecentocinquanta),

sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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