60.2012.449
Reclamo per denegata o ritardata giustizia del procuratore generale
25 gennaio 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2012.449
Data decisione, Autorità:
25.01.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo per denegata o ritardata giustizia del procuratore generale
DENEGATA GIUSTIZIA
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 29 COST
art. 393 CPP
art. 396 agg. 2 CPP
Incarto n.
60.2012.449
Lugano
25 gennaio
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 14/15.11.2012
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
per denegata giustizia nei
confronti del procuratore
generale John Noseda nella
trattazione dell’inc. MP __________;
preso atto delle osservazioni 22.11.2012 e
14/19.12.2012 (duplica) del magistrato inquirente concludenti per la reiezione
del gravame;
richiamata la replica 12/13.12.2012 di RE 1,
mediante la quale lo stesso si riconferma nelle proprie allegazioni;
visto l’inc. MP __________;
considerato
Fatti
a.Nell’ambito dell’operazione denominata “__________”
volta alla repressione della prostituzione illegale e di quanto ad essa collegato,
è stato aperto un procedimento penale nei confronti di RE 1 per i titoli di
reato di usura, promovimento della prostituzione, falsità in documenti, riciclaggio
di denaro e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (AI
1-2, inc. MP __________).
RE 1 è stato
in carcerazione preventiva dal 25.7.2012 al 6.8.2012 (ordine di scarcerazione
6.8.2012, AI 15).
Contestualmente
all’arresto a RE 1 è stata sequestrata svariata documentazione, segnatamente il
suo pc, la documentazione bancaria personale, quella riguardante __________
(società proprietaria della particella ove sorge lo stabile __________ a __________
nel quale vengono affittati appartamenti esclusivamente a prostitute), documentazione
bancaria riguardante __________ (società di cui RE 1 è amministratore), nonché
altra documentazione riguardante relazioni contrattuali di queste società e
personale dello stesso RE 1.
b. Con un
primo scritto di data 7.8.2012, dopo la scarcerazione di RE 1 e con riferimento
al verbale di interrogatorio 6.8.2012 di __________ (il quale avrebbe evidenziato
che il reclamante, beneficiario economico della __________, non partecipava ad
alcuna decisione nell’ambito dell’esercizio della prostituzione), il patrocinatore
del reclamante ha chiesto al procuratore generale l’emanazione di un decreto di
abbandono nonché il dissequestro della documentazione e soprattutto dei conti
bancari (AI 17).
Non ottenendo
risposta, in data 14.9.2012 il patrocinatore ha sollecitato il magistrato
inquirente a voler procedere nei suoi incombenti (AI 27).
Anche questo
scritto è rimasto inevaso. Per tal motivo, in data 25.9.2012 il patrocinatore
ha invitato nuovamente il procuratore generale a voler definire la posizione di
RE 1 rispettivamente dissequestrare i conti bancari al fine di poter perlomeno
onorare delle fatture di pertinenza della __________ e di __________ (AI 31).
Dopo altre
due settimane di silenzio da parte del magistrato inquirente, in data 9.10.2012
ha inviato un ulteriore sollecito (AI 33).
c. A
quest’ultimo scritto il procuratore generale ha risposto in data 12.10.2012
comunicando che “una decisione circa l’esito dell’istruttoria è del tutto
prematura” e che non appena completate le ricostruzioni bancarie e
contabili in corso, avrebbe proceduto “alle necessarie contestazioni nei
confronti del suo patrocinato, con conseguente comunicazione dei relativi atti
conformemente all’art. 101 cpv. 1 CPP. Anche le decisioni relative ai sequestri
effettuati, verranno adottate conformemente all’art. 267 CPP, ovvero in sede di
decisione finale” (AI 34).
Il
patrocinatore del reclamante ha inviato un ultimo sollecito al procuratore
generale in data 30.10.2012, al fine di ottenere almeno un parziale
dissequestro per il pagamento delle fatture sospese (AI 37).
Anche quest’ultimo
scritto è rimasto senza riscontro.
d. Con
reclamo 14/15.11.2012 RE 1 si è aggravato a questa Corte
rimproverando al procuratore generale di non aver dato seguito alle sue
richieste e chiedendo di far ordine allo stesso di “procedere all’emanazione
di una decisione formale di abbandono del procedimento nei confronti di RE 1
(...) ed indipendentemente dell’abbandono del procedimento penale in questa
fase di procedere al dissequestro delle relazioni bancarie intestate a RE 1, a __________,
a __________ e a tutti gli oggetti sequestrati il 25.07.2012 presso la
residenza del signor RE 1 ad __________” (reclamo 14/15.11.2012, p. 6).
Dopo aver ripreso
i fatti ed esposto tutti i vari solleciti inviati al procuratore generale, il
reclamante sostiene che nessuno dei reati prospettati possa essergli imputato,
in quanto come dichiarato da __________ in sede di verbale di interrogatorio
6.8.2012, RE 1 “non partecipava ad alcun processo decisionale di nessun
genere nell’ambito dell’esercizio della prostituzione praticato al Palazzo __________”
(reclamo 14/15.11.2012, p. 3),
motivo per cui si giustificherebbe l’emanazione di un decreto di abbandono nei
suoi confronti ed il dissequestro dei conti e della varia documentazione, in
quanto gli averi ivi depositati non possono rientrare “sotto il cappello del
provento di reato” (reclamo
14/15.11.2012, p. 4-5).
Afferma che “a
nulla vale una giustificazione fornita oralmente dal PG al sottoscritto legale
secondo il quale sarebbero in corso accertamenti per eventuali violazioni di
natura fiscale che peraltro sfuggono alla competenza della Magistratura penale.
Siamo quindi in presenza di un classico caso di denegata/ritardata giustizia
(...)” (reclamo 14/15.11.2012,
p. 5).
RE 1 conclude
sostenendo che “questa Corte (...) dovrà quindi impartire istruzione
all’Autorità interessata fissandole un termine per sanare la situazione onde
evitare che la situazione di incertezza perduri” (reclamo 14/15.11.2012, p. 5).
e. Delle
osservazioni/duplica del procuratore generale così come della replica di RE 1
si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art.
393.
cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e
gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità
penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso
dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il
gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo
deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con
riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Il reclamo
per denegata giustizia non è subordinato al rispetto di alcun termine (art. 396
cpv. 2 CPP).
Esso deve
indicare, in particolare, i fatti costitutivi della denegata giustizia ed i mezzi
di prova eventualmente auspicati.
1.2
Il reclamante,
oltre a lamentare una denegata giustizia, chiede a titolo principale di far
ordine al procuratore generale di emanare un decreto di abbandono nei suoi confronti
(reclamo 14/15.11.2012, p. 6).
Questa richiesta non è ricevibile.
1.3
Giusta l’art. 2 cpv. 2 CPP i procedimenti
penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge
(“Erledigungsgrundsatz”): nel processo penale c’è dunque un numerus
clausus delle forme disciplinate per le procedure e per l’evasione delle
pratiche (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 2 CPP n. 8; BSK StPO – P.
STRAUB / T. WELTERT, art. 2 CPP n. 12).
1.3.1
Il CPP
assegna al magistrato inquirente (che, giusta l’art. 16 CPP, è responsabile
dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato e dirige la
procedura preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del
caso, promuove e sostiene l’accusa) il compito di decidere, nella procedura di
istruzione, se emanare un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) o di
abbandono (art. 319 ss. CPP) oppure un decreto di accusa (art. 352 ss. CPP) o,
ancora, se sospendere il procedimento (art. 314 CPP) o se promuovere l’accusa
(art. 324 ss. CPP) [BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, art. 319 CPP n. 2; ZK
StPO – N. LANDSHUT, art. 319 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, vor
art. 319-327 CPP n. 3; Messaggio concernente
l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1175].
Nessun’altra
autorità, se si eccettuano la possibilità di reclamo contro il decreto di
abbandono (art. 322 cpv. 2 CPP) e l’esame dell’accusa da parte del giudice competente
(art. 329 CPP), può pertanto pronunciarsi in merito all’abbandono del procedimento
penale ed alla promozione dell’accusa (Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.
1175; ZK StPO – N. LANDSHUT,
art. 319 CPP n. 5).
1.3.2
Questa Corte,
pendente l’istruzione, non è competente a decretare l’abbandono del
procedimento penale o la promozione dell’accusa, facoltà che rientrano
nell’incombenza esclusiva del magistrato inquirente.
Resta da
esaminare se la Corte dei reclami penali, adita con reclamo, possa “istruire”
il magistrato inquirente, nel senso di dargli vincolanti indicazioni circa il
prosieguo del procedimento e, nel caso concreto, di abbandonare il procedimento.
1.3.3
Si deve
anzitutto fare riferimento all’art. 4 CPP sull’indipendenza, che recita: “Nell’applicazione
del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al
diritto. (cpv. 1). E’ fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle
autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14. (cpv. 2)”.
Indipendenza
ed imparzialità di giudizio comportano l’esercizio delle funzioni processuali
senza essere sottoposti e senza dovere tenere conto di influenze e di istruzioni
di altri organi statali e di altre persone fisiche o giuridiche, comprese le
parti nel processo (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 15).
L’indipendenza
di cui al cpv. 1 dell’art. 4 CPP concerne tutte le autorità penali previste dal
CPP, quindi anche le autorità di perseguimento penale elencate nell’art. 12
CPP, in particolare il pubblico ministero (Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.
1035).
L’indipendenza vale pure nei confronti delle
autorità giudiziarie gerarchicamente superiori, che non sono legittimate a
stabilire quale condotta o giudizio sia conforme al diritto in un determinato
caso concreto, se non nell’ambito di un giudizio pronunciato nell’esame di un
rimedio processuale previsto dalla legge (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art.
4.
CPP n. 17). Anche la giurisprudenza anteriore non è vincolante; la sua
influenza dipende soltanto dalla sua forza di convincimento e dalla sua autorevolezza
interna.
1.3.4
Le uniche
eccezioni all’indipendenza riferite alla giurisdizione di reclamo sono quelle
previste dalla legge (per es. art. 397 cpv. 3/4 CPP) quando consente
all’autorità giudiziaria superiore di emanare istruzioni in un caso concreto,
in accoglimento di un rimedio giuridico presentato contro la decisione di
un’istanza inferiore (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 18; ZK
StPO – W. WOHLERS, art. 4 CPP n. 12).
Giusta l’art.
397.
cpv. 3 CPP, se accoglie il reclamo contro un decreto di abbandono, la
giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all’autorità
penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura. La
norma non è certo applicabile al caso concreto.
Giusta l’art.
397.
cpv. 4 CPP, se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la
giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all’autorità interessata,
fissandole termini per sanare la situazione. Questa norma potrebbe entrare in
linea di conto, ma presuppone vi sia una denegata o ritardata giustizia.
Ma anche in
questa situazione eccezionale, richiamata dall’art. 4 cpv. 2 CPP, sarebbe
contraria al principio di indipendenza un’istruzione che riguardasse il modo di
concludere un’inchiesta preliminare oppure che richiedesse l’emanazione di un decreto
di non luogo a procedere o di abbandono (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art.
4.
CPP n. 21).
La
giurisdizione di reclamo può, se la legge lo consente, dare istruzione nel
senso di tempestivamente emanare le decisioni che sono di competenza del magistrato
inquirente.
Il principio
dell’indipendenza di cui al predetto art. 4 CPP permette dunque ad un’autorità
superiore di impartire istruzioni ad un’autorità inferiore soltanto per quanto
previsto dalla legge, ed in modo limitato.
1.3.5
Per tutto
quanto precede, risulta pertanto che la richiesta, formulata nel gravame (reclamo
14/15.11.2012, p. 6) di far ordine al procuratore pubblico di abbandonare il
procedimento nei confronti di RE 1 non sia ricevibile.
1.4
Il reclamante
domanda, oltre all’emanazione di un decreto di abbandono, accessoriamente e
subordinatamente, anche il dissequestro di tutti i beni patrimoniali ancora
sotto sequestro che sono a lui riconducibili (reclamo 14/15.11.2012, p. 6).
Anche tale
richiesta, in quanto conseguente (accessoria) alla richiesta di abbandono, è da
ritenersi irricevibile e prematura non essendoci ancora una decisione in merito
da parte del magistrato inquirente, lo stesso si è infatti limitato ad
informare il reclamante circa il fatto che “le decisioni relative ai
sequestri effettuati, verranno adottate conformemente all’art. 267 CPP, ovvero
in sede di decisione finale” (scritto 12.10.2012, AI 34).
1.5
Il gravame
sarebbe, per contro, ricevibile per quanto inteso a far unicamente constatare
una denegata o ritardata giustizia sulla decisione di dissequestro o meno, e
più in generale nella conduzione del procedimento.
Per queste
censure, e nei limiti sopra esposti, il reclamo è proponibile in ordine, anche
se le esigenze di motivazione sono solo parzialmente rispettate.
2.2.1
Di principio,
ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito positivamente
dall’art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie evadano le procedure
di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in un tempo adeguato, in
relazione a natura e complessità della causa.
Si ha
denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete l’emanazione
di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non vi pone mano
oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e
in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il
lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente
con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e
di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l’aggravio di pratiche
pendenti (REP. 1998, p. 350, con riferimento a DTF 107 Ib 160; DTF 117 Ia 193;
DTF 124 I 139), e ritenuto che la violazione del principio dipende dal
comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même
si les autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi
exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54).
Il principio
della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di competenza
dell’autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L’autorità viola
questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31 cpv. 3 in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di
sua pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine
ragionevole, tenendo conto della natura della procedura e di tutte le
circostanze (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto
senza devianza, 2006, p. 527 ss., in particolare p. 530).
2.2
Il reclamante,
nel proprio gravame, si limita a riportare i vari solleciti inviati al procuratore
generale, nonché l’unica risposta agli stessi del magistrato inquirente
(scritto 12.10.2012, AI 34), sostenendo - in maniera del tutto sommaria - che
tale atteggiamento, unitamente al fatto di non abbandonare il procedimento nei
suoi confronti e di non dissequestrare di conseguenza quanto di sua spettanza,
configurerebbe una manifesta ritardata/denegata giustizia. In questo senso RE 1
viene meno, almeno in parte, al suo obbligo di motivazione.
2.3
Nel caso in esame, dall’esame dell’incarto
in questione, risulta (cfr. verbale di procedimento dell’inc. MP __________)
che il Rapporto d’esecuzione è pervenuto al Ministero pubblico in data
25.7.2012
(AI 1).
A seguito di
ciò vi è stata l’apertura dell’istruzione penale (AI 2), altri atti relativi
all’arresto del reclamante, verbali di interrogatorio di RE 1 e __________,
nonché atti riguardanti vari ordini di perquisizione e sequestro (AI 3-20).
In data
13.9.2012
è giunto al Ministero pubblico il Rapporto di segnalazione della
Polizia cantonale (AI 21). A questo sono seguiti ulteriori atti relativi a
perquisizioni e sequestri sino al 29.10.2012 (AI 22-36).
Inoltre, dallo
scritto di risposta ai solleciti del procuratore generale, risulta come lo
stesso sia intenzionato a operare una valutazione sul procedere, “non appena
completate le ricostruzioni bancarie e contabili in corso” (scritto 12.10.2012,
AI 34).
Così come
anche nelle osservazioni e nella duplica al presente reclamo il magistrato
inquirente spiega i motivi che giustificano i tempi di completazione della fase
istruttoria, trattandosi di un procedimento con implicazioni finanziarie.
Va ritenuto
infatti che, il procedimento penale oggetto del gravame è tuttora in attivo
svolgimento.
2.4
Le critiche del reclamante circa la mancata
reazione del magistrato inquirente ai suoi solleciti, non sono certo
sufficienti per ritenere una denegata/ritardata giustizia nella conduzione del
procedimento. Basti qui rilevare che il procuratore generale è dominus
dell’inchiesta e pertanto non ha alcun obbligo di dare seguito a richieste dell’imputato
circa il seguito della procedura. Come detto, resta infatti nella competenza esclusiva del magistrato inquirente,
la valutazione della chiusura o meno dell’istruzione, e l’emanazione di eventuali
decisioni conseguenti.
In siffatte
circostanze, nella fattispecie in esame, non si può che constatare una conduzione
regolare del procedimento, vista anche la natura dei reati perseguiti e la loro
complessità, al procuratore generale non può essere quindi rimproverata ritardata/denegata
giustizia od omissione nella trattazione dell’incarto MP __________.
3.
Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 393 e segg. CPC, l’art.
25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo,
per quanto ricevibile, è respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 700.-- e le spese, di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.-- (settecentocinquanta),
sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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