60.2012.459
Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante
6 dicembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.459
Data decisione, Autorità:
06.12.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.459
Lugano
6 dicembre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/20.11.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di un suo verbale
d’interrogatorio di un procedimento penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 15.11.2012
è giunta al Ministero pubblico il 16.11.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Nicola Corti – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 20.11.2012, rilevando di non opporsi alla richiesta e che
il procedimento penale in questione è sfociato nel NLP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito delle segnalazioni dell’8/10.05.2006 e del 29/30.05.2006 da parte
dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio riguardanti
due persone, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
a loro carico per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis cifra 1 CP),
nell’ambito (tra l’altro) del quale IS 1 è stato sentito "con facoltà di non rispondere (…)" (decreto di non luogo a procedere
27.08.2009, NLP __________, p. 1);
che esperite le indagini preliminari, il
procedimento penale – per quanto interessa la fattispecie in esame – è sfociato
nel decreto di non luogo a procedere 27.08.2009 emanato dall’allora procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti a carico di IS 1, riservata la scoperta di
nuove prove (cfr., nel dettaglio, decreto di non luogo a procedere 27.08.2009,
NLP __________);
che
avverso il suddetto decreto non è stata presentata un’istanza di promozione
dell’accusa ex art. 186 CPP TI alla (allora) Camera dei ricorsi penali; il
medesimo è dunque regolarmente passato in giudicato;
che
con la presente istanza l’avv. PR 1, che ha patrocinato IS 1 nell’ambito del procedimento
penale di cui all’incarto MP __________, chiede la trasmissione, in copia, del
verbale d’interrogatorio del suo assistito tenutosi il 24.07.2008 dinanzi alla
polizia (recte: al Ministero pubblico), non disponendo più del medesimo,
precisando parimenti che il mandato di patrocinio è tuttora in essere (doc.
1.A);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte
nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo
archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di indiziato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di indiziato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del suo verbale d’interrogatorio
24.07.2008 di cui all’incarto MP __________ (AI 51), poiché l’ha interessato
personalmente in veste di indiziato;
che
di conseguenza il verbale richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore
di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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