60.2012.46
Reclamo dell'avvocato in materia di retribuzione del difensore d'ufficio
27 luglio 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
60.2012.46
Data decisione, Autorità:
27.07.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'avvocato in materia di retribuzione del difensore d'ufficio
DIFENSORE D'UFFICIO
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
RECLAMO
art. 135 CPP
Incarto n.
60.2012.46
Lugano
27 luglio
2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 6/7.2.2012 presentato da
RE 1, ,
contro
la decisione 24.1.2012 del procuratore pubblico
Margherita Lanzillo in materia di retribuzione del difensore d’ufficio
nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 1, __________, sfociato
nel decreto di accusa 18.1.2012 (DA __________);
richiamate le osservazioni 16.2.2012 del
magistrato inquirente, che postula la reiezione del gravame, e 21/22.2.2012
(replica) dell’avv. RE 1, che si conferma nelle sue allegazioni;
preso atto che il procuratore pubblico,
interpellato il 22.2.2012, non ha duplicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. PI
1 è stato fermato a __________ il 10.1.2012, ore 22.00, siccome sospettato del
furto di due telefoni cellulari.
b. E’
stato interrogato, dalle ore 01.12 alle ore 03.18 dell’11.1.2012, alla presenza
dell’avv. RE 1, suo patrocinatore.
Nei
suoi confronti è stato disposto l’arresto provvisorio.
Il
procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha ordinato la scarcerazione dell’imputato
a partire dalle ore 18.00 dell’11.1.2012.
Il
18.1.2012 il magistrato inquirente ha posto PI 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di furto e di
danneggiamento, reati da ricondurre ai suddetti fatti di data 10.1.2012 e ad
ulteriori fatti di data 17.1.2012. Ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di CHF 1'200.--, pari a 40 aliquote a CHF 30.--/aliquota, dedotto il
carcere preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente per due anni. Il
citato decreto è cresciuto in giudicato (DA __________).
c. Con
decreto 12.1.2012 il procuratore pubblico, dopo esame degli atti, in applicazione
degli art. 132 s. CPP, ha nominato l’avv. RE 1 difensore d’ufficio di PI 1
limitatamente al verbale di interrogatorio di polizia dell’11.1.2012.
d. Il
16/17.1.2012 l’avv. RE 1 ha trasmesso al magistrato inquirente la sua nota professionale
inerente alla predetta difesa d’ufficio, che esponeva un totale di CHF 1'188.--
[di cui CHF 1'000.-- di onorario (quattro ore a CHF 250.--/ora), CHF 100.-- di
spese e CHF 88.-- di IVA]. Ha indicato che a verbale era stato menzionato che
l’interrogatorio era terminato alle ore 03.18. Gli inquirenti avevano tuttavia,
a lui ed all’imputato, ancora sottoposto diversi documenti da firmare; erano
inoltre state effettuate alcune correzioni. Aveva lasciato gli uffici di
polizia alle ore 03.45.
e. Con
decisione 24.1.2012 il procuratore pubblico ha approvato la nota professionale
per CHF 891.-- [di cui CHF 750.-- di onorario (tre ore a CHF 250.--/ora), CHF
75.-- di spese e CHF 66.-- di IVA], ritenuto eccessivo il tempo esposto per il
verbale di polizia.
f. Con
gravame 6/7.2.2012 l’avv. RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa,
la predetta decisione sia annullata e riformata nel senso che la nota sia
approvata come presentata.
Il
reclamante, ricordato che la settimana dal 6.1.2012 al 13.1.2012 era di
picchetto quale difensore “della prima ora”, ha affermato che alle ore
00.10 dell’11.1.2012 sarebbe stato interpellato dalla polizia per una difesa e che
sarebbe giunto in polizia – presso gli uffici di Camorino – alle ore 00.35-00.40.
Durante i primi quindici minuti la polizia gli avrebbe spiegato a grandi linee
la situazione. Avrebbe poi parlato, liberamente, con l’imputato per quindici
minuti. Ci sarebbero voluti altri dieci minuti perché si iniziasse il verbale
di interrogatorio (ore 01.12), che sarebbe terminato alle ore 03.18. Gli
inquirenti avrebbero di seguito sottoposto a lui ed all’imputato alcuni
documenti di presa di conoscenza, mostrato una borsa, ecc. Avrebbe lasciato gli
uffici della polizia alle ore 03.45, rientrando al domicilio alle ore 04.00.
Contesta
la conclusione del procuratore pubblico, che non avrebbe tenuto conto delle
circostanze sopra menzionate.
Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni del magistrato
inquirente, si dirà, semmai, in seguito.
Considerandi
1.
Il
difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può
presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico
ministero o del tribunale di primo grado.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
Il
gravame – inoltrato il 6/7.2.2012 – contro la decisione 24.1.2012 del procuratore pubblico, con cui ha
tassato la nota professionale dell’avv. RE 1, è tempestivo e proponibile.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’avv.
RE 1, designato difensore d’ufficio di PI 1, è pacificamente legittimato a reclamare
giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP.
Il
gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
3.
3.1.
Il
reclamante contesta la decurtazione di un’ora di onorario operata dal magistrato
inquirente alla nota professionale 16.1.2012.
Nel
gravame il legale rileva di comprendere l’esigenza e la preoccupazione di contenere
gli oneri a carico dello Stato; ritiene nondimeno che tali costi potrebbero essere
ridotti se si evitasse di chiamare avvocati in piena notte per situazioni che,
in realtà, non giustificherebbero un loro intervento, come nel suo caso.
Il
procuratore pubblico, da parte sua, nelle osservazioni 16.2.2012, asserisce di
condividere le citate affermazioni sull’inutilità di chiamare un avvocato per
questa fattispecie.
Si
impone anzitutto di comprendere cosa è avvenuto in concreto.
3.2
Agli
atti, allegato al verbale di interrogatorio 11.1.2012 di PI 1, ore 01.12
[verbale peraltro inutilizzabile siccome reso in violazione dell’art. 158 cpv.
1.
lit. a CPP (cfr., sul tema, decisioni
di questa Corte 24.3.2011 in re P., inc. 60.2011.30; 27.7.2011 in re B., inc.
60.2011
; 24.1.2012 in re L., inc. 60.2011.417; 5.7.2012 in re G., inc. 60.2012.28)], c’è il “verbale
presa atto dei diritti e obblighi dell’imputato”, che – a p. 3 – contiene
una parte relativa al patrocinio che distingue il caso bagatella, la difesa di
fiducia / d’ufficio e la difesa obbligatoria.
Dal
formulario, sottoscritto dall’imputato, risulta poi che nel caso di specie si
sarebbe trattato di una difesa obbligatoria e che “lette queste spiegazioni
(presumibilmente il contenuto dell’art. 130 CPP, esposto a p. 2 del “verbale
presa atto dei diritti e obblighi dell’imputato”), vuole
avvalersi dell’assistenza di un suo difensore di fiducia (a sue spese)? Si,
nella persona di avv. RE 1”.
Si
può pertanto dedurre, sulla base di questi atti, che, al momento dell’audizione
11.1
, il legale avrebbe assistito PI 1 – in condizione di difesa
obbligatoria – quale difensore di fiducia.
3.3
Con
decreto del giorno seguente 12.1.2012 il magistrato inquirente [autorità di nomina
del difensore d’ufficio giusta i combinati art. 133 cpv. 1 e 61 lit. a CPP, a
differenza della polizia, che non è annoverata tra le autorità che dirigono il
procedimento a’ sensi dell’art. 61 CPP (BSK StPO – A. JENT, art. 61 CPP n.
3/6)] ha nondimeno designato l’avv. RE 1 difensore d’ufficio di PI 1 limitatamente
al verbale di interrogatorio 11.1.2012.
Ha
indicato, a giustificazione della nomina: “Dopo esame degli atti, in
applicazione dell’art. 132 CPP in combinazione con l’art. 133 CPP; Considerato
che: Una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato, segnatamente
se non si tratta di un caso bagatella e il caso penale presenta in fatto o in
diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo. Non si
tratta comunque di un caso bagatella se si prospetta una pena detentiva
superiore a 4 mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o
un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 2 e 3 CPP).
Nel caso in specie trattasi di furto”.
Il procuratore pubblico ha dunque nominato
il legale in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, secondo cui chi
dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto
dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi
(art. 132 cpv. 2/3 CPP). Ciò che ha ritenuto essere il caso trattandosi, a
carico dell’imputato, del reato di furto.
3.4
La
decisione del procuratore pubblico è anzitutto carente nella motivazione [che deve
menzionare, in ossequio al diritto di essere sentito secondo gli art. 3 cpv. 2
lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost., almeno brevemente, i motivi che hanno spinto
l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., per es.,
decisione TF 6B_124/2012 del 22.6.2012 consid. 2.2.; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., §
55.
n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht,
4.
ed., n. 214 s./260/576;
cfr. anche, ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER,
art. 80 CPP n. 2)]: il fatto
che si ipotizzasse il reato di furto non implica necessariamente, di per sé,
che si imponesse la difesa d’ufficio dell’imputato.
Nella
decisione non si fa poi alcun accenno alla difesa obbligatoria giusta l’art.
130.
CPP [secondo cui
l’imputato deve essere difeso se: a. la carcerazione preventiva, compreso un arresto
provvisorio, è durata più di dieci giorni; b. rischia di subire una pena detentiva
superiore a un anno oppure una misura privativa della libertà; c. a causa del
suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare
sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è
in grado di farlo in sua vece; d. il pubblico ministero interviene
personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d’appello; e.
si procede con rito abbreviato (art. 358-362)], indicata
al momento dell’audizione di data 11.1.2012.
Si
fa riferimento alla difesa a’ sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, i cui
presupposti – sopra ricordati – divergono da quelli della difesa obbligatoria.
In caso di difesa obbligatoria il difensore d’ufficio è peraltro nominato
soltanto se, nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di
fiducia (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP) o se il mandato è revocato al
difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l’imputato non designa un nuovo
difensore nel termine impartito (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 2 CPP).
Nella
fattispecie, dunque, una difesa obbligatoria con legale di fiducia, la notte
dell’audizione, si è tramutata, il giorno dopo l’interrogatorio 11.1.2012, in una
difesa d’ufficio siccome, secondo la pronuncia 12.1.2012, PI 1 era privo dei
mezzi necessari e una difesa si imponeva per tutelare i suoi interessi.
3.5
Tema del gravame è in ogni caso la
tassazione della nota dell’avv. RE 1, non la correttezza della sua nomina
rispettivamente non la questione a sapere se erano dati i presupposti secondo
l’art. 130 CPP oppure l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
L’esposto
modo di procedere desta comunque perplessità.
4.
4.1.
Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento penale a carico del patrocinato.
Al
caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.
4.2
Il
predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel
caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del
beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato
è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del
patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento
(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il
dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale
(BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP
n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP –
M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato
l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei
diritti del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V.
LIEBER, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario
dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa
di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta
Corte, decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.). Se la pratica è
stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e
conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse
questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora
(art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a
interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore
08.00
dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).
Per
la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute
presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 15a cpv. 2
della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione
della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al
tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale
delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF
6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese
necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2
cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un
importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di
cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
4.3
4.3.1
Con
decisione 24.1.2012 il magistrato inquirente ha approvato la nota professionale
di CHF 1'188.-- [di cui CHF 1'000.-- di onorario (quattro ore a CHF
250.
--/ora), CHF 100.-- di spese e CHF 88.-- di IVA] per CHF 891.-- [di cui CHF
750.
-- di onorario (tre ore a CHF 250.--/ora), CHF 75.-- di spese e CHF 66.--
di IVA], ritenuto eccessivo il tempo esposto per il verbale di polizia.
Il
reclamante contesta la predetta conclusione, che non avrebbe tenuto conto del
fatto che sarebbe arrivato a Camorino alle ore 00.35, che avrebbe discusso con
gli agenti, che avrebbe avuto un colloquio con il cliente e che avrebbe dovuto
attendere che gli inquirenti fossero a loro volta pronti per procedere con il
verbale.
4.3.2
Dagli
atti si evince che il verbale di interrogatorio di PI 1 ha avuto inizio alle ore 01.12 dell’11.1.2012 ed è terminato alle ore 03.18. Ha perciò avuto una
durata di due ore circa.
E’
nondimeno evidente che debba essere remunerato non soltanto il tempo strettamente
necessario per la verbalizzazione, ma anche – oltre alle trasferte – il tempo indispensabile
per colloquiare con l’imputato e quindi per poterlo conoscere ed adeguatamente
assistere. E’ poi ragionevole reputare che il legale abbia discusso anche con
gli agenti interroganti, prima dell’audizione per capire i fatti imputati al patrocinato
e dopo la stessa per comprendere ed eventualmente organizzare il prosieguo
della vicenda penale, a maggior ragione ritenuto che a carico di PI 1 era stato
disposto l’arresto provvisorio.
Le
spiegazioni rese dall’avv. RE 1 in capo al dispendio di tempo – alle ore 00.10 dell’11.1.2012
sarebbe stato interpellato dalla polizia per una difesa; sarebbe giunto in
polizia alle ore 00.35-00.40; durante i primi quindici minuti la polizia gli
avrebbe spiegato a grandi linee la situazione; avrebbe poi parlato, liberamente,
con l’imputato per quindici minuti; ci sarebbero voluti altri dieci minuti
perché si iniziasse il verbale di interrogatorio (ore 01.12), che sarebbe
terminato alle ore 03.18; gli inquirenti avrebbero sottoposto a lui ed
all’imputato documenti di presa di conoscenza, mostrato una borsa, ecc.; avrebbe
lasciato gli uffici della polizia alle ore 03.45, rientrando al domicilio alle
ore 04.00 – sono dunque sostenibili, pur ammettendo la semplicità dei fatti.
Qualora
l’intervento del legale fosse stato compiutamente riportato a verbale di interrogatorio,
con indicazione segnatamente dell’ora di arrivo e di partenza negli / dagli
uffici di polizia, la tassazione della nota sarebbe invero risultata più
agevole e corretta.
Il
reclamo deve comunque essere accolto, con contestuale riforma del punto 1 della
decisione 24.1.2012 del procuratore pubblico, per i motivi indicati. La nota
professionale è approvata come esposta: all’avv. RE 1 sono rifusi CHF 1'188.--.
5.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, anche se di formazione
giuridica, in considerazione della natura della vertenza (art. 135 CPP),
adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§ Il
punto 1 della decisione 24.1.2012 del procuratore pubblico Margherita Lanzillo
è riformato nel senso che la nota professionale 16.1.2012 dell’avv. RE 1, __________,
è approvata per CHF 1'188.-- [di cui CHF 1'000.-- di onorario (quattro ore a
CHF 250.--/ora), CHF 100.-- di spese e CHF 88.-- di IVA].
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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