60.2012.462
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
27 novembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.462
Data decisione, Autorità:
27.11.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.462
Lugano
27 novembre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/23.11.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia della decisione di
condanna emanata a suo carico (passata in giudicato);
premesso che la richiesta datata 20.11.2012
è giunta al Tribunale penale cantonale il 21.11.2012, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il 22/23.11.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 7.11.1991 la Corte delle Assise criminali ha ritenuto IS 1 (in detenzione preventiva
dal 18.12.1990), unitamente ad un’altra persona, autore colpevole di sequestro
di persona e tentata rapina, presa di ostaggio aggravata e lo ha in particolare
condannato alla pena di otto anni di reclusione (computato il carcere
preventivo sofferto), a versare alle parti civili la somma di CHF 1.-- a titolo
di torto morale e all’espulsione dal territorio svizzero per quindici anni
[inc. no. __________ (__________)];
che
adita dagli imputati, il 14.04.1992 la (allora) Corte di cassazione e di
revisione penale ha accolto parzialmente il loro ricorso, nel senso che gli
stessi sono stati riconosciuti
autori colpevoli di tentata estorsione anziché di tentata rapina aggravata e la
pena inflitta ad IS 1 è stata ridotta da otto a sette anni di reclusione (ivi
compreso il carcere preventivo sofferto) (sentenza CCRP 14.04.1992, p. 20, inc.
no. __________);
che
con decisione 29.01.1993 il Tribunale federale ha respinto il ricorso per cassazione
17.04./18.05.1992 presentato dal Ministero pubblico contro la sentenza
14.04.1992 emanata dalla (allora) Corte di cassazione e di revisione penale (decisione TF __________ del 29.01.1993);
che con la presente istanza l’avv. PR 1 (in
virtù di una subdelega dell’avv. __________, __________), in nome e per conto
di IS 1, chiede di ottenere la trasmissione della sentenza di condanna alla
pena definitiva di otto (recte: sette) anni di reclusione in relazione al suo
arresto avvenuto il 17.12.1990, non disponendo più di alcun elemento riferibile
alla stessa (doc. 1.A e documentazione ivi annessa);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel
procedimento penale in questione e nel frattempo archiviato, essendo il qui
istante stato parte (in qualità di accusato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato
l’istante parte (in qualità di accusato) nel procedimento nel frattempo
terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare
un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori
preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse
giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, delle
decisioni emanate nell’ambito del procedimento penale di cui si è detto
poc’anzi, poiché l’hanno interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli necessita delle sentenze emanate a suo carico, non
disponendo più di alcun elemento riferibile al procedimento penale nel
frattempo archiviato nell’ambito del quale è stato condannato;
che
dalla procura datata 30.10.2012 annessa alla presente istanza risulta inoltre
che IS 1 ha incaricato, con facoltà di subdelega, il suo difensore di fiducia __________,
avv. __________, di svolgere le ricerche relative allo stato del procedimento
penale per il quale è stato condannato il 7.11.1991 (cfr. copia procura
30.10.2012 annessa all’istanza 20/23.11.2012);
che
di conseguenza la sentenza 7.11.1991 della Corte delle Assise criminali (inc.
no. __________ (__________], la sentenza 14.04.1992 della (allora) Corte di cassazione
e di revisione penale (inc. no. __________) e la decisione TF __________ del
29.01.1993 vengono trasmesse, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente
alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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