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Decisione

60.2012.473

Reclamo del patrocinatore, a proprio nome, contro la decisione del procuratore pubblico mediante la quale ha respinto l'istanza della patrocinata di essere ammessa al gratuito patrocinio. ricevibilità

13 febbraio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 5/6.7.2012 l’Ufficio __________ (di seguito: __________) ha querelato __________

per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento. L’__________ “ha

anticipato e anticipa alla signora PI 1 gli alimenti a favore della figlia minorenne

__________ (__________2004) decisi dal Giudice Civile ed è cessionario degli

stessi in virtù della dichiarazione sottoscritta dalla prefata in data

09.12.2008. Nonostante gli sforzi fatti da detto Ufficio non è stato possibile

incassare dall’ob-bligato [__________] la pensione alimentare nei limiti

prescritti dalla sentenza pretorile (…) dal 01.11.2008 al 31.07.2012 pari a CHF

23’142”

(AI 1, inc. MP __________).

b. Il

18.10.2012 PI 1 è stata interrogata dal segretario giudiziario Alberto Crameri

(agente su delega del magistrato inquirente) in qualità di persona informata

sui fatti. All’interrogato-rio ha presenziato anche l’avv. RE 1, sua

patrocinatrice, oltre ad una rappresentante dell’__________ (AI 14).

c. Con

istanza 19/22.10.2012 PI 1, tramite la patrocinatrice, ha richiesto al

procuratore pubblico la concessione del gratuito patrocinio.

d. Con

decisione 22.11.2012 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza, rilevando

che “la persona informata sui fatti, come gli altri partecipanti al

procedimento, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti se

direttamente lese nei loro diritti e nella misura necessaria alla tutela dei

loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP). In applicazione analogica con le

disposizioni riguardanti il diritto procedurale dell’imputato di beneficiare

dell’assistenza di un difensore d’ufficio (art. 132 cpv. 1 lett. b CPP), non è

sufficiente che questi sia sprovvisto dei mezzi economici necessari ma [è

necessario, ndr.] anche che una sua difesa s’imponga per tutelare i suoi

interessi. In casu, la fattispecie per cui l’istante è stata chiamata a deporre

non presentava una particolare difficoltà a cui non avrebbe potuto far fronte

da sola: si trattava in sostanza di riferire se aveva ricevuto dalle mani

dell’ex marito le somme di denaro che questi doveva pagare all’__________ e in

che modo aveva proceduto ad effettuare tali pagamenti allo sportello postale”

(decisione 22.11.2012, p. 1, AI 19).

e. Con

reclamo 6/10.12.2012 l’avv. RE 1 postula che a PI 1 “venga riconosciuto il beneficio

del gratuito patrocinio” (reclamo 6/10.12.2012, p. 3).

Rileva

che “sulla signora PI 1 pesava il sospetto - neppure troppo velato - che

essa si fosse appropriata delle somme consegnatele da __________ trattenendole

per sé e che avesse falsificato i cedolini postali poi consegnati quale prova

del versamento a __________. La signora PI 1 in prima battuta neppure ha compreso quali fossero gli addebiti che le venivano mossi ed è stata proprio la scrivente

legale a renderla attenta su quello che le veniva prospettato ed a esortarla a

chiarire i fatti (…). A fronte di questi fatti e dei sospetti senz’altro gravi

che pesavano sulla signora PI 1, un suo patrocinio si giustificava pienamente,

non foss’altro che per il fatto che essa non sarebbe stata in grado di

comprendere appieno la portata dei fatti che le venivano rimproverati e di

contestarli compiutamente. Non fosse infatti stato per il fatto che l’autore

era persona già nota alla posta, la signora PI 1 avrebbe dovuto oltre che

subire l’interro-gatorio di cui è stata oggetto, pure confrontarsi con gli

impiegati postali [sempre in sede di interrogatorio, ndr.] e con poche

probabilità di spuntarla, vista la fiducia che notoriamente viene riposta negli

impiegati di questo servizio pubblico che giornalmente hanno tra le mani diverse

somme di denaro” (reclamo 6/10.12.2012, p. 2).

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, entro il termine di dieci giorni (art. 396 cpv. 1

CPP) può essere interposto reclamo contro le decisioni e gli atti procedurali

della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle

contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o

quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza

(art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 6/10.12.2012 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione

22.11.2012

(inc. MP __________), notificata il 26.11.2012, è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

1.3

Va

ora esaminato se l’avv. RE 1 sia legittimata

a reclamare, a titolo personale e non a nome della patrocinata, contro la decisione

impugnata.

1.3.1

Il

presupposto della legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a ricorrere contro una

decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annulla-mento

o alla modifica della stessa.

L’interesse

giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente

e – di principio – attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID,

StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è

sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP

n. 5).

Una

parte ha un interesse giuridicamente

protetto giusta l’art. 382

cpv. 1 CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla decisione nei

suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7). La lesione diretta si

deduce dal dispositivo (art. 81 cpv. 1 lett. c CPP) della decisione impugnata,

non dalla sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse nella misura in

cui il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V.

LIEBER, art. 382 CPP n. 8). È peraltro soltanto il dispositivo che acquista

forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del

30.6.2011

consid. 2.3.).

Quanto

alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 e 105 CPP, che

includono la persona informata sui fatti (art. 105 cpv. 1 lett. d CPP), ma non

il patrocinatore.

1.3.2

Giusta

l’art. 105 cpv. 2 CPP le persone di cui al cpv. 1, se direttamente lese nei

loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella

misura necessaria alla tutela dei loro interessi.

La

persona informata sui fatti, cui viene negata la copertura delle spese di

patrocinio, è direttamente lesa nei sui diritti dalla decisione ed è pertanto

legittimata ad impugnarla, avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica della decisione stessa.

In

concreto, PI 1 avrebbe pertanto avuto la legittimazione a reclamare.

1.3.3

Il

patrocinatore di una parte o di un altro partecipante al procedimento che, come

nella concreta fattispecie, inoltra reclamo non a nome e per conto della

persona patrocinata, bensì a proprio nome, è legittimato a reclamare

(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 4) solamente nel

caso in cui sia toccato il suo diritto al libero esercizio della professione (N.

SCHMID, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1465 nota 74 con ulteriori riferimenti), ad esempio se il suo

mandato di patrocinatore d’ufficio viene terminato dall’autorità competente

poiché questa lo sostituisce con un altro rappresentante (DTF 133 IV 335 consid.

5) o se al patrocinatore viene rimproverato un conflitto d’interessi (decisione

TPF BB.2006.131 del 12.4.2007; decisione TF 1B_7/2009 del 16.3.2009 consid. 5.5),

con riferimento all’art. 12 lett. b/c della Legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati (LLCA) [secondo cui l’avvocato esercita la sua attività professionale

in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità (lett.

b) ed evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli

delle persone con cui ha rapporti professionali o privati (lett. c)]. Si

tratta, pertanto, di casi in cui il patrocinatore impugna una decisione

mediante la quale gli è stato impedito di rappresentare una parte nel corso di

un determinato procedimento penale.

1.3.4

Nel

caso concreto, direttamente lesa nei propri diritti dalla decisione 22.11.2012 è la persona informata sui

fatti, e cioè PI 1, in quanto a lei viene negata la copertura delle spese di

patrocinio.

Di

contro, la sua patrocinatrice avv. RE 1 è solamente indirettamente toccata

dalla decisione impugnata. Detta decisione non le impedisce, e neppure ne

riduce la facoltà, di patrocinare PI 1, definendo unicamente il debitore delle

sue prestazioni di patrocinio.

Neppure

il fatto che la situazione economica di PI 1, documentata (AI 15), non le

consenta di retribuire senza difficoltà la patrocinatrice – che ha quantificato

l’ammontare dovuto in “CHF 585.-- di onorario oltre 10% per spese ed IVA”

(reclamo 6/10.12.2012, p. ) – limita la qui reclamante nell’esercizio della

propria professione.

2.

L’assenza

di legittimazione rende superfluo l’esame della questione a sapere se una persona

informata sui fatti possa essere patrocinata e abbia diritto o meno alla

copertura delle spese di patrocinio.

3.

Il

reclamo è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste

a carico dell’insorgente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 382 e 393 ss. CPP,

1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a

carico dell’avv. RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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