60.2012.473
Reclamo del patrocinatore, a proprio nome, contro la decisione del procuratore pubblico mediante la quale ha respinto l'istanza della patrocinata di essere ammessa al gratuito patrocinio. ricevibilità
13 febbraio 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2012.473
Data decisione, Autorità:
13.02.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo del patrocinatore, a proprio nome, contro la decisione del procuratore pubblico mediante la quale ha respinto l'istanza della patrocinata di essere ammessa al gratuito patrocinio. ricevibilità. legittimazione
LEGITTIMAZIONE
PATROCINATORE
PERSONA INFORMATA SUI FATTI
RECLAMO
RICEVIBILITÀ
art. 105 cpv. 1 let. d CPP
art. 105 cpv. 2 CPP
art. 382 cpv. 1 CPP
art. 393 cpv. 1 CPP
Incarto n.
60.2012.473
Lugano
13 febbraio
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 6/10.12.2012 presentato dall’
avv. RE 1
contro
la decisione 22.11.2012 emanata dal procuratore
pubblico Valentina Tuoni mediante la quale ha respinto l’istanza di PI 1, da
lei patrocinata, di essere ammessa al gratuito patrocinio (inc. MP __________);
richiamato lo scritto 19/20.12.2012,
mediante il quale il procuratore pubblico comunica di non avere osservazioni da
formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 5/6.7.2012 l’Ufficio __________ (di seguito: __________) ha querelato __________
per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento. L’__________ “ha
anticipato e anticipa alla signora PI 1 gli alimenti a favore della figlia minorenne
__________ (__________2004) decisi dal Giudice Civile ed è cessionario degli
stessi in virtù della dichiarazione sottoscritta dalla prefata in data
09.12.2008. Nonostante gli sforzi fatti da detto Ufficio non è stato possibile
incassare dall’ob-bligato [__________] la pensione alimentare nei limiti
prescritti dalla sentenza pretorile (…) dal 01.11.2008 al 31.07.2012 pari a CHF
23’142”
(AI 1, inc. MP __________).
b. Il
18.10.2012 PI 1 è stata interrogata dal segretario giudiziario Alberto Crameri
(agente su delega del magistrato inquirente) in qualità di persona informata
sui fatti. All’interrogato-rio ha presenziato anche l’avv. RE 1, sua
patrocinatrice, oltre ad una rappresentante dell’__________ (AI 14).
c. Con
istanza 19/22.10.2012 PI 1, tramite la patrocinatrice, ha richiesto al
procuratore pubblico la concessione del gratuito patrocinio.
d. Con
decisione 22.11.2012 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza, rilevando
che “la persona informata sui fatti, come gli altri partecipanti al
procedimento, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti se
direttamente lese nei loro diritti e nella misura necessaria alla tutela dei
loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP). In applicazione analogica con le
disposizioni riguardanti il diritto procedurale dell’imputato di beneficiare
dell’assistenza di un difensore d’ufficio (art. 132 cpv. 1 lett. b CPP), non è
sufficiente che questi sia sprovvisto dei mezzi economici necessari ma [è
necessario, ndr.] anche che una sua difesa s’imponga per tutelare i suoi
interessi. In casu, la fattispecie per cui l’istante è stata chiamata a deporre
non presentava una particolare difficoltà a cui non avrebbe potuto far fronte
da sola: si trattava in sostanza di riferire se aveva ricevuto dalle mani
dell’ex marito le somme di denaro che questi doveva pagare all’__________ e in
che modo aveva proceduto ad effettuare tali pagamenti allo sportello postale”
(decisione 22.11.2012, p. 1, AI 19).
e. Con
reclamo 6/10.12.2012 l’avv. RE 1 postula che a PI 1 “venga riconosciuto il beneficio
del gratuito patrocinio” (reclamo 6/10.12.2012, p. 3).
Rileva
che “sulla signora PI 1 pesava il sospetto - neppure troppo velato - che
essa si fosse appropriata delle somme consegnatele da __________ trattenendole
per sé e che avesse falsificato i cedolini postali poi consegnati quale prova
del versamento a __________. La signora PI 1 in prima battuta neppure ha compreso quali fossero gli addebiti che le venivano mossi ed è stata proprio la scrivente
legale a renderla attenta su quello che le veniva prospettato ed a esortarla a
chiarire i fatti (…). A fronte di questi fatti e dei sospetti senz’altro gravi
che pesavano sulla signora PI 1, un suo patrocinio si giustificava pienamente,
non foss’altro che per il fatto che essa non sarebbe stata in grado di
comprendere appieno la portata dei fatti che le venivano rimproverati e di
contestarli compiutamente. Non fosse infatti stato per il fatto che l’autore
era persona già nota alla posta, la signora PI 1 avrebbe dovuto oltre che
subire l’interro-gatorio di cui è stata oggetto, pure confrontarsi con gli
impiegati postali [sempre in sede di interrogatorio, ndr.] e con poche
probabilità di spuntarla, vista la fiducia che notoriamente viene riposta negli
impiegati di questo servizio pubblico che giornalmente hanno tra le mani diverse
somme di denaro” (reclamo 6/10.12.2012, p. 2).
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, entro il termine di dieci giorni (art. 396 cpv. 1
CPP) può essere interposto reclamo contro le decisioni e gli atti procedurali
della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle
contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o
quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza
(art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 6/10.12.2012 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione
22.11.2012
(inc. MP __________), notificata il 26.11.2012, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
1.3
Va
ora esaminato se l’avv. RE 1 sia legittimata
a reclamare, a titolo personale e non a nome della patrocinata, contro la decisione
impugnata.
1.3.1
Il
presupposto della legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a ricorrere contro una
decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annulla-mento
o alla modifica della stessa.
L’interesse
giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente
e – di principio – attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID,
StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è
sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP
n. 5).
Una
parte ha un interesse giuridicamente
protetto giusta l’art. 382
cpv. 1 CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla decisione nei
suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7). La lesione diretta si
deduce dal dispositivo (art. 81 cpv. 1 lett. c CPP) della decisione impugnata,
non dalla sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse nella misura in
cui il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V.
LIEBER, art. 382 CPP n. 8). È peraltro soltanto il dispositivo che acquista
forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del
30.6.2011
consid. 2.3.).
Quanto
alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 e 105 CPP, che
includono la persona informata sui fatti (art. 105 cpv. 1 lett. d CPP), ma non
il patrocinatore.
1.3.2
Giusta
l’art. 105 cpv. 2 CPP le persone di cui al cpv. 1, se direttamente lese nei
loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella
misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
La
persona informata sui fatti, cui viene negata la copertura delle spese di
patrocinio, è direttamente lesa nei sui diritti dalla decisione ed è pertanto
legittimata ad impugnarla, avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica della decisione stessa.
In
concreto, PI 1 avrebbe pertanto avuto la legittimazione a reclamare.
1.3.3
Il
patrocinatore di una parte o di un altro partecipante al procedimento che, come
nella concreta fattispecie, inoltra reclamo non a nome e per conto della
persona patrocinata, bensì a proprio nome, è legittimato a reclamare
(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 4) solamente nel
caso in cui sia toccato il suo diritto al libero esercizio della professione (N.
SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1465 nota 74 con ulteriori riferimenti), ad esempio se il suo
mandato di patrocinatore d’ufficio viene terminato dall’autorità competente
poiché questa lo sostituisce con un altro rappresentante (DTF 133 IV 335 consid.
5) o se al patrocinatore viene rimproverato un conflitto d’interessi (decisione
TPF BB.2006.131 del 12.4.2007; decisione TF 1B_7/2009 del 16.3.2009 consid. 5.5),
con riferimento all’art. 12 lett. b/c della Legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati (LLCA) [secondo cui l’avvocato esercita la sua attività professionale
in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità (lett.
b) ed evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli
delle persone con cui ha rapporti professionali o privati (lett. c)]. Si
tratta, pertanto, di casi in cui il patrocinatore impugna una decisione
mediante la quale gli è stato impedito di rappresentare una parte nel corso di
un determinato procedimento penale.
1.3.4
Nel
caso concreto, direttamente lesa nei propri diritti dalla decisione 22.11.2012 è la persona informata sui
fatti, e cioè PI 1, in quanto a lei viene negata la copertura delle spese di
patrocinio.
Di
contro, la sua patrocinatrice avv. RE 1 è solamente indirettamente toccata
dalla decisione impugnata. Detta decisione non le impedisce, e neppure ne
riduce la facoltà, di patrocinare PI 1, definendo unicamente il debitore delle
sue prestazioni di patrocinio.
Neppure
il fatto che la situazione economica di PI 1, documentata (AI 15), non le
consenta di retribuire senza difficoltà la patrocinatrice – che ha quantificato
l’ammontare dovuto in “CHF 585.-- di onorario oltre 10% per spese ed IVA”
(reclamo 6/10.12.2012, p. ) – limita la qui reclamante nell’esercizio della
propria professione.
2.
L’assenza
di legittimazione rende superfluo l’esame della questione a sapere se una persona
informata sui fatti possa essere patrocinata e abbia diritto o meno alla
copertura delle spese di patrocinio.
3.
Il
reclamo è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste
a carico dell’insorgente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 382 e 393 ss. CPP,
1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a
carico dell’avv. RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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