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Decisione

60.2012.483

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

14 gennaio 2013Italiano4 min

2. Non

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Numero d'incarto:

60.2012.483

Data decisione, Autorità:

14.01.2013, CRPTI

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2012.483

Lugano

14 gennaio

2013/dr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/20.12.2012 presentata dalla

IS 1

rappr. da:

tendente ad ottenere, in copia, il rapporto di

polizia di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ e nel DA __________

(passati in giudicato);

premesso che la richiesta datata 18.12.2012

è giunta al Ministero pubblico il 19.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Nicola Corti – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte il 20.12.2012, comunicando di non avere nulla da obiettare

all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

a seguito dell’intervento da parte della polizia avvenuto il 27.08.2012 presso

la IS 1, con sede a __________, su richiesta del socio e gerente __________, il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a

carico di PI 3 e di PI 2 per titolo di contraffazione di merci ripetuta (art.

155 cifra 1 CP) sfociato nel DA __________ rispettivamente nel DA __________ emanati

il 12.11.2012 dal procuratore pubblico Nicola Corti;

che

entrambi i decreti di accusa sono passati in giudicato il 17.12.2012;

che

con la presente istanza __________, come detto, socio e gerente con diritto di

firma individuale della IS 1, chiede la trasmissione, in copia, dei rapporti di

polizia allestiti in relazione ai DA __________ e DA __________;

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla

richiesta;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 e PI 3, essendo stata

la IS 1 parte (in qualità di accusatrice privata) al procedimento penale nel

frattempo archiviato;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stata la IS 1 parte (in qualità di accusatrice

privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – nonostante __________ abbia omesso di precisare i

motivi della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza

di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo della società

istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria allestito nell’ambito del

procedimento penale sfociato nei decreti di accusa 12.11.2012 (DA __________ e

DA __________, passati in giudicato), poiché il medesimo l’ha interessata

personalmente in veste di accusatrice privata, ciò che emerge chiaramente dalla

lettura degli atti istruttori;

che

a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che

di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, alla IS 1 unitamente

alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la IS 1, già stata

parte al procedimento penale sfociato nel DA __________ e DA __________ entrambi

passati in giudicato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

Fatti

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Considerandi

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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