60.2012.483
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
14 gennaio 2013Italiano4 min
2. Non
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2012.483
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.483
Lugano
14 gennaio
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/20.12.2012 presentata dalla
IS 1
rappr. da:
tendente ad ottenere, in copia, il rapporto di
polizia di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ e nel DA __________
(passati in giudicato);
premesso che la richiesta datata 18.12.2012
è giunta al Ministero pubblico il 19.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Nicola Corti – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 20.12.2012, comunicando di non avere nulla da obiettare
all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito dell’intervento da parte della polizia avvenuto il 27.08.2012 presso
la IS 1, con sede a __________, su richiesta del socio e gerente __________, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a
carico di PI 3 e di PI 2 per titolo di contraffazione di merci ripetuta (art.
155 cifra 1 CP) sfociato nel DA __________ rispettivamente nel DA __________ emanati
il 12.11.2012 dal procuratore pubblico Nicola Corti;
che
entrambi i decreti di accusa sono passati in giudicato il 17.12.2012;
che
con la presente istanza __________, come detto, socio e gerente con diritto di
firma individuale della IS 1, chiede la trasmissione, in copia, dei rapporti di
polizia allestiti in relazione ai DA __________ e DA __________;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 e PI 3, essendo stata
la IS 1 parte (in qualità di accusatrice privata) al procedimento penale nel
frattempo archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata la IS 1 parte (in qualità di accusatrice
privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante __________ abbia omesso di precisare i
motivi della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza
di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo della società
istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria allestito nell’ambito del
procedimento penale sfociato nei decreti di accusa 12.11.2012 (DA __________ e
DA __________, passati in giudicato), poiché il medesimo l’ha interessata
personalmente in veste di accusatrice privata, ciò che emerge chiaramente dalla
lettura degli atti istruttori;
che
a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che
di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, alla IS 1 unitamente
alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la IS 1, già stata
parte al procedimento penale sfociato nel DA __________ e DA __________ entrambi
passati in giudicato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster