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Decisione

60.2012.58

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. appropriazione indebita. gratuito patrocinio

7 maggio 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 7.12.2011/30.1.2012 RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI

1, __________, per titolo di appropriazione indebita, in relazione a delle

somme di sua spettanza che sarebbero state illecitamente trattenute dall’istituto

di credito.

Dall’esposto penale risulta

che RE 1 collaborava con la PI 1 di __________ dal 1990 “rappresentando, giuste

procure generali a mio nome, alcuni clienti __________, tra i quali un certo

sig. __________ che (...) coincideva con il grado di parentela di zio alla mia

persona”. A partire dal 2001 __________ “iniziava a contestare alcune

operazioni riferibili al suo conto” (denominato __________), sul quale il

denunciante beneficiava di una procura, nonché contestava le somme presenti sul

suo conto e “bloccava, dopo aver preso dei soldi in __________, alcune compensazioni

in corso presso la filiale PI 1 di __________, che generarono l’allucinante

presa di posizione della PI 1 di storno di accrediti già eseguiti sul conto __________

da me indicato” (denuncia penale 7.12.2011/30.1.2012, p. 1, AI 1).

A seguito di tali

contestazioni la PI 1 avrebbe posto in essere il blocco della somma di € 5'230.-- presente sul conto del denunciante (denominato __________),

asserendo la mancata presenza della procura a suo nome sul conto di __________

e giustificando che tali somme “rimarranno congelate fino ad esito della

sentenza definitiva della procedura in corso tra la mia persona e il __________”

(denuncia penale 7.12.2011/30.1.2012, p. 2, AI 1).

Da qui il presente

procedimento penale per titolo di appropriazione indebita.

b. Con

decisione 31.1.2012 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo

a procedere interno, con motivazione sommaria, ritenuto che dalla fattispecie “non

emergono indizi a sostegno di un qualsiasi reato commesso a (...) danno” di

RE 1, vista la natura prettamente civile della vertenza (NLP __________, AI 2).

c.Con tempestivo reclamo, emendato su richiesta di

questa Corte, RE 1 impugna la suddetta decisione.

Il reclamante, dopo aver

ripreso parola per parola i fatti indicati in sede di denuncia, sostiene che ”non

avrebbe mai accreditato somme al __________ se non fosse stato certo di poter

compensare, come normalmente accaduto nell’intero periodo di rapporto con

l’istituto e quindi l’inaspettata nuova condizione non solo evidenzia

l’appropriazione indebita recitata nell’art. 138 del codice penale svizzero,

relativamente al fatto che la PI 1, nonostante aver dichiarato (...) che il

blocco si sarebbe potuto liberare a definizione del contenzioso con il __________

e quindi, che i miei averi sarebbero stati restituiti (reclamo emendato

1/8.3.2012, p. 2).

RE 1 afferma che l’istituto

di credito denunciato avrebbe decurtato illegalmente somme di denaro

arricchendosi indebitamente nonostante “la consapevolezza del fatto che solo

la magistratura potrà dare nei suoi gradi di giudizio risposta al contenzioso RE

1/__________” (reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 2).

Ritiene quindi adempiute

nella fattispecie le disposizioni “desumibili dagli art. 138-305 e 158 del

codice penale svizzero, lasciando nei fatti esposta la mia persona al

danneggiamento patrimoniale per comportamento di infedele amministrazione essendo

la banca a conoscenza di tutte le relazioni, nella più totale carenza di diligenza

in operazioni finanziarie (...) e perseguendo nella sostanza un illegittimo

arricchimento sottraendo somme ad un conto che semmai doveva essere congelato

in attesa di sentenza sul contenzioso __________ /RE 1” (reclamo emendato

1/8.3.2012, p. 3).

Il reclamante chiede infine

di essere ammesso al gratuito patrocinio.

Delle ulteriori

argomentazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322

cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1

CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di

reclamo.

Con il gravame si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 9/15.2.2012

(emendato in data 1/8.3.2012) alla Corte dei reclami penali, competente ex art.

62.

cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 31.1.2012 (NLP __________),

è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono solo

parzialmente rispettate.

1.3

Il

reclamante ipotizza a carico di PI 1, __________, pure le disposizioni di cui

agli art. 158 e 305 CP, lamentando che il magistrato inquirente non abbia “dato

riscontro” a tali reati (reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 3).

Oggetto

del decreto di non luogo a procedere 31.1.2012 (NLP __________), qui impugnato,

e dunque di valutazione da parte del procuratore pubblico, è stato nondimeno

soltanto il reato di appropriazione indebita, come risulta dal non luogo a

procedere interno (AI 2).

Questa

Corte, autorità di reclamo giusta l’art. 393 CPP, deve pertanto limitare il suo

esame ai reati argomento di decisione; non può, quale prima istanza,

pronunciarsi su ipotesi accusatorie che non sono state prima vagliate dal

procuratore pubblico.

Il

reclamo è quindi irricevibile per quanto concernente le ipotesi di amministrazione

infedele e favoreggiamento, in difetto di decisione su detti reati.

1.4

RE

1, quale accusatore privato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art.

382.

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica del giudizio.

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a

procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato

(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore

pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti

processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti

impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica

di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art.

310.

cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale - per

principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata

all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,

concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una

diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

3.

3.1.

Il reclamante ipotizza a carico di PI 1, __________, il reato di appropriazione

indebita giusta l’art. 138 cifra

1.

CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata

o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli

(BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI / C. RIEDO, 2a ed., art. 138 CP n.

7.

ss.)].

È punibile per titolo di appropriazione

indebita ai sensi dell'art. 138 cifra 1 CP chi dispone illecitamente di una

cosa altrui o di valori patrimoniali altrui su cui ha un potere di fatto in

virtù dell’accordo con il proprietario che gliel’ha affidata. Il modo in cui

gli è consentito di usare di tale potere risulta dall'accordo, in virtù del

quale il proprietario gli ha affidato valori patrimoniali. Perché sia dato

l'atto dannoso punito dall’art. 138 CP non occorre, stante la facoltà conferita

dal proprietario all'agente, che questi violi il possesso altrui (come nel caso

del furto) o che induca altri in errore (come nel caso della truffa); l'agente

può qui disporre direttamente in modo illecito del patrimonio altrui (DTF 111

IV 130, consid. 1a; sentenza TF 6B_42/2009 del 20.3.2009, consid. 6.1; StGB PK - S. TRECHSEL / D. CRAMERI, art. 138 CP

n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 9a ed., p. 118).

“Affidato” conformemente all’art. 138 CP è

solamente un bene patrimoniale che una persona riceve con l’obbligo di disporne

in un determinato modo nell’interesse di un terzo, in particolare di amministrarlo,

di custodirlo o di consegnarlo, secondo le istruzioni che possono essere

espresse o tacite (DTF 120 IV 276 consid. 2; sentenza TF 6B_33/2008 del

12.6

, consid. 3.1; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code Pénal annoté,

3a ed., art. 138 CP n. 1.2.).

Dal punto di vista oggettivo

quindi, vi è un impiego illecito di valori patrimoniali affidati, quando

l’autore li utilizza contrariamente alle istruzioni ricevute, allontanandosi

dallo scopo prefissato. Con il suo comportamento l’autore deve dimostrare chiaramente

la sua volontà di non rispettare i diritti di colui che gli dà fiducia

(sentenza TF 6B_726/2009 del 28.5.2010, consid. 2.1.2.; sentenza TF 6B_17/2009

del 16.3.2009, DTF 129 IV 257).

Ciò significa che l’autore ha

il possesso del valore patrimoniale affidatogli in virtù di un accordo o di un

altro rapporto giuridico che implica che non ne ha la libera disposizione e non

può appropriarsene.

Tale norma non protegge la

proprietà, ma il diritto di colui che ha affidato il valore patrimoniale affinché

questo sia utilizzato secondo lo scopo previsto (sentenza TF 6B_827/2008 del

7.1

, consid. 1.3).

Sul piano soggettivo l’autore

deve agire intenzionalmente, con la volontà di procurarsi o procurare ad un

terzo un arricchimento indebito, che può essere realizzato anche per dolo

eventuale.

3.2

Dagli

atti e meglio dalla denuncia 7.12.2011/30.1.2012 risulta che RE 1, a suo dire, era

al beneficio di una procura sul conto __________, intestato a suo zio, __________,

presso la filiale di __________ della PI 1.

A

seguito di contestazioni sollevate da __________ circa la gestione del conto di

cui sopra da parte del qui reclamante, l’istituto di credito ha posto in essere

il blocco di € 5'230.- presenti sul conto __________, intestato a

quest’ultimo, ritenuta la mancanza - a dire della banca - della procura a suo favore

ed in attesa dell’esito del contenzioso tra __________ e RE 1.

Il

reclamante non aggiunge nulla di più per sostanziare la sua ipotesi

accusatoria. Questa Corte non è a conoscenza dell’esistenza o meno della citata

procura, né dell’asserita vertenza tra __________ e RE 1, né tantomeno a che

stadio sarebbe la stessa.

3.3

In

ogni caso, anche alla luce delle poche informazioni note a questa Corte, nella

fattispecie fa difetto l’elemento essenziale dell’affidamento di valori

patrimoniali.

Alla

base infatti della disposizione di cui all’art. 138 cifra 1 CP, vi è il fatto

che l’autore del reato si trovi validamente in possesso di una cosa mobile o titolare

dei valori patrimoniali prima di commettere il reato. L’appropriazione indebita

si caratterizza come il fatto di sottrarre a proprio profitto od a profitto di

un terzo la cosa mobile o i valori patrimoniali affidati, in violazione del rapporto

di fiducia.

In concreto RE 1 è titolare del conto

denominato __________ presso la PI 1. Tra le parti vi è quindi un normale

rapporto banca/cliente. Non si può pertanto ritenere che la somma presente sul

conto intestato al reclamante sia stata affidata a PI 1 ai sensi dell’art. 138

cifra 1 CP.

Neppure

si può considerare che PI 1 abbia impiegato illecitamente la somma di € 5'230.- sul

conto __________, di spettanza del reclamante, a prorpio profitto od a profitto

di un terzo. L’istituto di credito ha unicamente operato un blocco su tale conto.

In

casu non vi è infatti stato il trasferimento alla denunciante del potere

materiale e giuridico di disporre dei valori patrimoniali depositati sul conto __________.

PI 1 non può/poteva certo disporre liberamente della somma in questione.

Anche

dal profilo dell’elemento soggettivo del reato, non si può ritenere che la denunciante

abbia avuto l’intenzione di appropriarsi del denaro in questione o di procacciare

a sé o ad altri un indebito profitto.

3.4

Il fatto che la denunciata abbia operato il blocco in questione, in

attesa dell’esito della vertenza tra le parti, conferisce alla fattispecie una

connotazione prettamente civile, che va risolta nelle opportune sedi.

In

queste circostanze, si deve necessariamente concludere per l’assenza di seri indizi

di colpevolezza per il reato ipotizzato a carico di PI 1, __________.

4.

Giusta

l’art. 139 CPP per l’accertamento della verità (art. 6 CPP) le autorità penali

si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze

scientifiche e l’esperienza (cpv. 1). I fatti irrilevanti, manifesti, noti

all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono

oggetto di prova (cpv. 2).

Si

può dunque procedere, in applicazione dell’art. 139 cpv. 2 CPP, ad un apprezzamento

anticipato delle prove, nel cui contesto si valuta se rinunciare ad esperire

determinate prove perché concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti

all’autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico (BSK StPO – S.

GLESS, art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 139 CPP n. 3 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,

art. 139 CPP n. 3; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale

penale del 21.12.2005, p. 1088; decisione TF 6B_354/2011 del 10.10.2011,

consid. 1.2.).

Nella

fattispecie in esame, alla luce delle precedenti considerazioni, si può

senz’altro rinunciare senza incorrere in arbitrio – effettuando un apprezzamento

anticipato – alle prove proposte dal reclamante (cfr. reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 3), non potendo mutare l’esito del procedimento penale.

5.

RE 1 chiede di essere messo al beneficio del gratuito

patrocinio, “non potendo sostenere i costi di ulteriori procedure

giudiziarie” (reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 3).

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati

dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali

diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone

dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa

non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora

la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Secondo

il Tribunale federale sono da ritenersi prive di possibilità di esito favorevole

le richieste ("Begehren")

per le quali le possibilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle

di insuccesso e che pertanto non possono definirsi serie. A tal fine ci si deve

chiedere se una parte che dovesse disporre dei mezzi finanziari sufficienti si

deciderebbe, dopo matura riflessione, ad agire in giudizio; va infatti evitato

che una parte inoltri una causa che non affronterebbe a proprie spese soltanto

perché non le costa nulla. La valutazione va fatta sulla base di un esame

sommario delle circostanze vigenti al momento dell'inoltro della domanda

(decisione TF 1B_51/2011 del 29.03.2011 consid. 2.1. e rif.).

Visto

l’esito della presente decisione e considerato inoltre che a giudizio di questa

Corte la denuncia 7.12.2011/30.1.2012 è manifestamente infondata, la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, peraltro nemmeno adeguatamente

documentata, non può essere accolta, essendo il presente gravame fin

dall'inizio privo di possibilità di successo.

6.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese, ridotte

vista la particolarità della fattispecie, sono poste a carico dell’insorgente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 138 CP, 309 - 310, 322,

385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste

a carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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