60.2012.58
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. appropriazione indebita. gratuito patrocinio
7 maggio 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2012.58
Data decisione, Autorità:
07.05.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. appropriazione indebita. gratuito patrocinio
APPROPRIAZIONE INDEBITA
GRATUITO PATROCINIO
INDIZIO DI REATO
RECLAMO
art. 310 CPP
art. 322 CPP
art. 393 CPP
art. 138 CPS
Incarto n.
60.2012.58
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/15.2.2012, emendato su richiesta di
questa Corte l’1/8.3.2012, presentato da
RE 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 31.1.2012
emanato dal procuratore pubblico Raffaella Rigamonti nell’ambito del procedimento
penale dipendente da sua denuncia 7.12.2011/30.1.2012 nei confronti di PI 1, (patr.
da: avv. PR 1, __________), per titolo di appropriazione indebita (inc. NLP __________);
richiamate le osservazioni 9.3.2012 del
procuratore pubblico e 13/14.3.2012 di PI 1, mediante le quali entrambe si
rimettono al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 7.12.2011/30.1.2012 RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI
1, __________, per titolo di appropriazione indebita, in relazione a delle
somme di sua spettanza che sarebbero state illecitamente trattenute dall’istituto
di credito.
Dall’esposto penale risulta
che RE 1 collaborava con la PI 1 di __________ dal 1990 “rappresentando, giuste
procure generali a mio nome, alcuni clienti __________, tra i quali un certo
sig. __________ che (...) coincideva con il grado di parentela di zio alla mia
persona”. A partire dal 2001 __________ “iniziava a contestare alcune
operazioni riferibili al suo conto” (denominato __________), sul quale il
denunciante beneficiava di una procura, nonché contestava le somme presenti sul
suo conto e “bloccava, dopo aver preso dei soldi in __________, alcune compensazioni
in corso presso la filiale PI 1 di __________, che generarono l’allucinante
presa di posizione della PI 1 di storno di accrediti già eseguiti sul conto __________
da me indicato” (denuncia penale 7.12.2011/30.1.2012, p. 1, AI 1).
A seguito di tali
contestazioni la PI 1 avrebbe posto in essere il blocco della somma di € 5'230.-- presente sul conto del denunciante (denominato __________),
asserendo la mancata presenza della procura a suo nome sul conto di __________
e giustificando che tali somme “rimarranno congelate fino ad esito della
sentenza definitiva della procedura in corso tra la mia persona e il __________”
(denuncia penale 7.12.2011/30.1.2012, p. 2, AI 1).
Da qui il presente
procedimento penale per titolo di appropriazione indebita.
b. Con
decisione 31.1.2012 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo
a procedere interno, con motivazione sommaria, ritenuto che dalla fattispecie “non
emergono indizi a sostegno di un qualsiasi reato commesso a (...) danno” di
RE 1, vista la natura prettamente civile della vertenza (NLP __________, AI 2).
c.Con tempestivo reclamo, emendato su richiesta di
questa Corte, RE 1 impugna la suddetta decisione.
Il reclamante, dopo aver
ripreso parola per parola i fatti indicati in sede di denuncia, sostiene che ”non
avrebbe mai accreditato somme al __________ se non fosse stato certo di poter
compensare, come normalmente accaduto nell’intero periodo di rapporto con
l’istituto e quindi l’inaspettata nuova condizione non solo evidenzia
l’appropriazione indebita recitata nell’art. 138 del codice penale svizzero,
relativamente al fatto che la PI 1, nonostante aver dichiarato (...) che il
blocco si sarebbe potuto liberare a definizione del contenzioso con il __________
e quindi, che i miei averi sarebbero stati restituiti (reclamo emendato
1/8.3.2012, p. 2).
RE 1 afferma che l’istituto
di credito denunciato avrebbe decurtato illegalmente somme di denaro
arricchendosi indebitamente nonostante “la consapevolezza del fatto che solo
la magistratura potrà dare nei suoi gradi di giudizio risposta al contenzioso RE
1/__________” (reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 2).
Ritiene quindi adempiute
nella fattispecie le disposizioni “desumibili dagli art. 138-305 e 158 del
codice penale svizzero, lasciando nei fatti esposta la mia persona al
danneggiamento patrimoniale per comportamento di infedele amministrazione essendo
la banca a conoscenza di tutte le relazioni, nella più totale carenza di diligenza
in operazioni finanziarie (...) e perseguendo nella sostanza un illegittimo
arricchimento sottraendo somme ad un conto che semmai doveva essere congelato
in attesa di sentenza sul contenzioso __________ /RE 1” (reclamo emendato
1/8.3.2012, p. 3).
Il reclamante chiede infine
di essere ammesso al gratuito patrocinio.
Delle ulteriori
argomentazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322
cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1
CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di
reclamo.
Con il gravame si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 9/15.2.2012
(emendato in data 1/8.3.2012) alla Corte dei reclami penali, competente ex art.
62.
cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 31.1.2012 (NLP __________),
è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono solo
parzialmente rispettate.
1.3
Il
reclamante ipotizza a carico di PI 1, __________, pure le disposizioni di cui
agli art. 158 e 305 CP, lamentando che il magistrato inquirente non abbia “dato
riscontro” a tali reati (reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 3).
Oggetto
del decreto di non luogo a procedere 31.1.2012 (NLP __________), qui impugnato,
e dunque di valutazione da parte del procuratore pubblico, è stato nondimeno
soltanto il reato di appropriazione indebita, come risulta dal non luogo a
procedere interno (AI 2).
Questa
Corte, autorità di reclamo giusta l’art. 393 CPP, deve pertanto limitare il suo
esame ai reati argomento di decisione; non può, quale prima istanza,
pronunciarsi su ipotesi accusatorie che non sono state prima vagliate dal
procuratore pubblico.
Il
reclamo è quindi irricevibile per quanto concernente le ipotesi di amministrazione
infedele e favoreggiamento, in difetto di decisione su detti reati.
1.4
RE
1, quale accusatore privato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art.
382.
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica del giudizio.
2.
Il reclamo contro il decreto di non luogo a
procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato
(art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore
pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti
processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti
impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica
di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art.
310.
cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale - per
principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata
all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,
concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una
diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la
dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che
merita approfondimento.
3.
3.1.
Il reclamante ipotizza a carico di PI 1, __________, il reato di appropriazione
indebita giusta l’art. 138 cifra
1.
CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata
o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli
(BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI / C. RIEDO, 2a ed., art. 138 CP n.
7.
ss.)].
È punibile per titolo di appropriazione
indebita ai sensi dell'art. 138 cifra 1 CP chi dispone illecitamente di una
cosa altrui o di valori patrimoniali altrui su cui ha un potere di fatto in
virtù dell’accordo con il proprietario che gliel’ha affidata. Il modo in cui
gli è consentito di usare di tale potere risulta dall'accordo, in virtù del
quale il proprietario gli ha affidato valori patrimoniali. Perché sia dato
l'atto dannoso punito dall’art. 138 CP non occorre, stante la facoltà conferita
dal proprietario all'agente, che questi violi il possesso altrui (come nel caso
del furto) o che induca altri in errore (come nel caso della truffa); l'agente
può qui disporre direttamente in modo illecito del patrimonio altrui (DTF 111
IV 130, consid. 1a; sentenza TF 6B_42/2009 del 20.3.2009, consid. 6.1; StGB PK - S. TRECHSEL / D. CRAMERI, art. 138 CP
n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 9a ed., p. 118).
“Affidato” conformemente all’art. 138 CP è
solamente un bene patrimoniale che una persona riceve con l’obbligo di disporne
in un determinato modo nell’interesse di un terzo, in particolare di amministrarlo,
di custodirlo o di consegnarlo, secondo le istruzioni che possono essere
espresse o tacite (DTF 120 IV 276 consid. 2; sentenza TF 6B_33/2008 del
12.6
, consid. 3.1; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code Pénal annoté,
3a ed., art. 138 CP n. 1.2.).
Dal punto di vista oggettivo
quindi, vi è un impiego illecito di valori patrimoniali affidati, quando
l’autore li utilizza contrariamente alle istruzioni ricevute, allontanandosi
dallo scopo prefissato. Con il suo comportamento l’autore deve dimostrare chiaramente
la sua volontà di non rispettare i diritti di colui che gli dà fiducia
(sentenza TF 6B_726/2009 del 28.5.2010, consid. 2.1.2.; sentenza TF 6B_17/2009
del 16.3.2009, DTF 129 IV 257).
Ciò significa che l’autore ha
il possesso del valore patrimoniale affidatogli in virtù di un accordo o di un
altro rapporto giuridico che implica che non ne ha la libera disposizione e non
può appropriarsene.
Tale norma non protegge la
proprietà, ma il diritto di colui che ha affidato il valore patrimoniale affinché
questo sia utilizzato secondo lo scopo previsto (sentenza TF 6B_827/2008 del
7.1
, consid. 1.3).
Sul piano soggettivo l’autore
deve agire intenzionalmente, con la volontà di procurarsi o procurare ad un
terzo un arricchimento indebito, che può essere realizzato anche per dolo
eventuale.
3.2
Dagli
atti e meglio dalla denuncia 7.12.2011/30.1.2012 risulta che RE 1, a suo dire, era
al beneficio di una procura sul conto __________, intestato a suo zio, __________,
presso la filiale di __________ della PI 1.
A
seguito di contestazioni sollevate da __________ circa la gestione del conto di
cui sopra da parte del qui reclamante, l’istituto di credito ha posto in essere
il blocco di € 5'230.- presenti sul conto __________, intestato a
quest’ultimo, ritenuta la mancanza - a dire della banca - della procura a suo favore
ed in attesa dell’esito del contenzioso tra __________ e RE 1.
Il
reclamante non aggiunge nulla di più per sostanziare la sua ipotesi
accusatoria. Questa Corte non è a conoscenza dell’esistenza o meno della citata
procura, né dell’asserita vertenza tra __________ e RE 1, né tantomeno a che
stadio sarebbe la stessa.
3.3
In
ogni caso, anche alla luce delle poche informazioni note a questa Corte, nella
fattispecie fa difetto l’elemento essenziale dell’affidamento di valori
patrimoniali.
Alla
base infatti della disposizione di cui all’art. 138 cifra 1 CP, vi è il fatto
che l’autore del reato si trovi validamente in possesso di una cosa mobile o titolare
dei valori patrimoniali prima di commettere il reato. L’appropriazione indebita
si caratterizza come il fatto di sottrarre a proprio profitto od a profitto di
un terzo la cosa mobile o i valori patrimoniali affidati, in violazione del rapporto
di fiducia.
In concreto RE 1 è titolare del conto
denominato __________ presso la PI 1. Tra le parti vi è quindi un normale
rapporto banca/cliente. Non si può pertanto ritenere che la somma presente sul
conto intestato al reclamante sia stata affidata a PI 1 ai sensi dell’art. 138
cifra 1 CP.
Neppure
si può considerare che PI 1 abbia impiegato illecitamente la somma di € 5'230.- sul
conto __________, di spettanza del reclamante, a prorpio profitto od a profitto
di un terzo. L’istituto di credito ha unicamente operato un blocco su tale conto.
In
casu non vi è infatti stato il trasferimento alla denunciante del potere
materiale e giuridico di disporre dei valori patrimoniali depositati sul conto __________.
PI 1 non può/poteva certo disporre liberamente della somma in questione.
Anche
dal profilo dell’elemento soggettivo del reato, non si può ritenere che la denunciante
abbia avuto l’intenzione di appropriarsi del denaro in questione o di procacciare
a sé o ad altri un indebito profitto.
3.4
Il fatto che la denunciata abbia operato il blocco in questione, in
attesa dell’esito della vertenza tra le parti, conferisce alla fattispecie una
connotazione prettamente civile, che va risolta nelle opportune sedi.
In
queste circostanze, si deve necessariamente concludere per l’assenza di seri indizi
di colpevolezza per il reato ipotizzato a carico di PI 1, __________.
4.
Giusta
l’art. 139 CPP per l’accertamento della verità (art. 6 CPP) le autorità penali
si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze
scientifiche e l’esperienza (cpv. 1). I fatti irrilevanti, manifesti, noti
all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono
oggetto di prova (cpv. 2).
Si
può dunque procedere, in applicazione dell’art. 139 cpv. 2 CPP, ad un apprezzamento
anticipato delle prove, nel cui contesto si valuta se rinunciare ad esperire
determinate prove perché concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti
all’autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico (BSK StPO – S.
GLESS, art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 139 CPP n. 3 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,
art. 139 CPP n. 3; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale
penale del 21.12.2005, p. 1088; decisione TF 6B_354/2011 del 10.10.2011,
consid. 1.2.).
Nella
fattispecie in esame, alla luce delle precedenti considerazioni, si può
senz’altro rinunciare senza incorrere in arbitrio – effettuando un apprezzamento
anticipato – alle prove proposte dal reclamante (cfr. reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 3), non potendo mutare l’esito del procedimento penale.
5.
RE 1 chiede di essere messo al beneficio del gratuito
patrocinio, “non potendo sostenere i costi di ulteriori procedure
giudiziarie” (reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 3).
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati
dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali
diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone
dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa
non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora
la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Secondo
il Tribunale federale sono da ritenersi prive di possibilità di esito favorevole
le richieste ("Begehren")
per le quali le possibilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle
di insuccesso e che pertanto non possono definirsi serie. A tal fine ci si deve
chiedere se una parte che dovesse disporre dei mezzi finanziari sufficienti si
deciderebbe, dopo matura riflessione, ad agire in giudizio; va infatti evitato
che una parte inoltri una causa che non affronterebbe a proprie spese soltanto
perché non le costa nulla. La valutazione va fatta sulla base di un esame
sommario delle circostanze vigenti al momento dell'inoltro della domanda
(decisione TF 1B_51/2011 del 29.03.2011 consid. 2.1. e rif.).
Visto
l’esito della presente decisione e considerato inoltre che a giudizio di questa
Corte la denuncia 7.12.2011/30.1.2012 è manifestamente infondata, la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, peraltro nemmeno adeguatamente
documentata, non può essere accolta, essendo il presente gravame fin
dall'inizio privo di possibilità di successo.
6.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese, ridotte
vista la particolarità della fattispecie, sono poste a carico dell’insorgente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 138 CP, 309 - 310, 322,
385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste
a carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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