60.2012.6
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di sorveglianza postale e telefonica. improponibilità del reclamo
12 gennaio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.6
Data decisione, Autorità:
12.01.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di sorveglianza postale e telefonica. improponibilità del reclamo
RECLAMO
RICEVIBILITÀ
art. 20 CPP
art. 248 CPP
art. 272 CPP
art. 273 CPP
art. 274 CPP
art. 279 CPP
art. 380 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2012.6
Lugano
12 gennaio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/10.1.2012
presentato dal
RE 1
contro
la decisione 29.12.2011 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Ursula Züblin in materia di sorveglianza postale e telefonica
(inc. __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nel
quadro di procedimenti penali per truffe a danno di persone anziane (“__________”),
condotti dal Ministero pubblico (inc. __________), il procuratore pubblico
Chiara Borelli ha chiesto l’approvazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi,
di ordini di sorveglianza di celle telefoniche emanati il 28.12.2011.
b. Con
decisione del 29.12.2011 (__________) il giudice dei provvedimenti coercitivi
non ha approvato la sorveglianza richiesta.
c. Contro
detta decisione insorge il procuratore pubblico mediante reclamo a questa
Corte. Contestualmente egli annuncia di aver presentato ricorso in materia
penale al Tribunale federale sul medesimo oggetto.
d. In
considerazione dell’esito del gravame, si è rinunciato ad ordinare uno scambio
di allegati.
Considerandi
1.
1.1.
In
ordine, si pone preliminarmente il quesito della competenza di questa Corte, quale
giurisdizione di reclamo ai sensi del CPP, ad esaminare un reclamo in materia
di misure di sorveglianza segrete.
1.2
È
pacifico che il Codice preveda la possibilità di impugnare con reclamo le decisioni
dei giudici dei provvedimenti coercitivi unicamente nei casi previsti dalla
legge (art. 20 cpv. 1 lit. c e 393 cpv. 1 lit. c CPP). È data una competenza
enumerativa e non generale.
1.3
In
materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni, il Codice prevede l’approvazione della misura di
sorveglianza segreta da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi (art.
272.
e 273 CPP).
Una
possibilità di reclamo è prevista unicamente all’art. 279 cpv. 3 CPP. Il
gravame è possibile contro la decisione di approvazione da parte del giudice
dei provvedimenti coercitivi: possono impugnare la decisione unicamente le
persone il cui collegamento di telecomunicazione o indirizzo postale è stato
sorvegliato o le persone che hanno utilizzato tale collegamento o tale
indirizzo.
Il
reclamo interviene a posteriori, dopo la comunicazione prevista dall’art. 279
cpv. 1 CPP: il termine di reclamo decorre infatti dalla ricezione di detta
comunicazione.
L’art.
274.
CPP, consacrato alla procedura di approvazione della sorveglianza, non
prevede la possibilità di reclamo da parte del procuratore pubblico in caso di
non approvazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi.
1.4
Anche
il Tribunale federale, con giudizio del 3.11.2011 (1B_376/2011), ha confermato l’improponibilità
del reclamo del procuratore pubblico avverso la non approvazione della sorveglianza
telefonica o postale.
A
questa chiara conclusione imposta dal Codice, nulla cambia il successivo
giudizio del Tribunale federale del 17.11.2011 (1B_516/2011).
Il
chiaro testo degli art. 248 cpv. 3 e 380 CPP esclude la possibilità di reclamo a
questa Corte contro le decisioni in tema di sigilli, così come il tenore degli
art. 274 e 279 CPP negano il reclamo contro la mancata approvazione della
sorveglianza. Il tutto come risulta anche dalla costruzione e dalla logica
interna del Codice.
1.5
Anche
la dottrina conferma l’improponibilità del reclamo da parte del procuratore
pubblico contro la mancata approvazione della sorveglianza (N. SCHMID, StPO – Praxiskommentar, art. 274 CPP n. 8; BSK StPO – M. JEAN-RICHARD, art.
274.
CPP n. 10; ZK StPO – T. HANSJAKOB, art. 274 CPP n. 23).
2.
Per questi motivi, il reclamo è inammissibile, ciò
che esclude l’esame del merito.
Considerate
le circostanze particolari, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate le disposizioni menzionate ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è inammissibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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