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Decisione

60.2012.6

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di sorveglianza postale e telefonica. improponibilità del reclamo

12 gennaio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

a. Nel

quadro di procedimenti penali per truffe a danno di persone anziane (“__________”),

condotti dal Ministero pubblico (inc. __________), il procuratore pubblico

Chiara Borelli ha chiesto l’approvazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi,

di ordini di sorveglianza di celle telefoniche emanati il 28.12.2011.

b. Con

decisione del 29.12.2011 (__________) il giudice dei provvedimenti coercitivi

non ha approvato la sorveglianza richiesta.

c. Contro

detta decisione insorge il procuratore pubblico mediante reclamo a questa

Corte. Contestualmente egli annuncia di aver presentato ricorso in materia

penale al Tribunale federale sul medesimo oggetto.

d. In

considerazione dell’esito del gravame, si è rinunciato ad ordinare uno scambio

di allegati.

Considerandi

1.

1.1.

In

ordine, si pone preliminarmente il quesito della competenza di questa Corte, quale

giurisdizione di reclamo ai sensi del CPP, ad esaminare un reclamo in materia

di misure di sorveglianza segrete.

1.2

È

pacifico che il Codice preveda la possibilità di impugnare con reclamo le decisioni

dei giudici dei provvedimenti coercitivi unicamente nei casi previsti dalla

legge (art. 20 cpv. 1 lit. c e 393 cpv. 1 lit. c CPP). È data una competenza

enumerativa e non generale.

1.3

In

materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni, il Codice prevede l’approvazione della misura di

sorveglianza segreta da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi (art.

272.

e 273 CPP).

Una

possibilità di reclamo è prevista unicamente all’art. 279 cpv. 3 CPP. Il

gravame è possibile contro la decisione di approvazione da parte del giudice

dei provvedimenti coercitivi: possono impugnare la decisione unicamente le

persone il cui collegamento di telecomunicazione o indirizzo postale è stato

sorvegliato o le persone che hanno utilizzato tale collegamento o tale

indirizzo.

Il

reclamo interviene a posteriori, dopo la comunicazione prevista dall’art. 279

cpv. 1 CPP: il termine di reclamo decorre infatti dalla ricezione di detta

comunicazione.

L’art.

274.

CPP, consacrato alla procedura di approvazione della sorveglianza, non

prevede la possibilità di reclamo da parte del procuratore pubblico in caso di

non approvazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi.

1.4

Anche

il Tribunale federale, con giudizio del 3.11.2011 (1B_376/2011), ha confermato l’improponibilità

del reclamo del procuratore pubblico avverso la non approvazione della sorveglianza

telefonica o postale.

A

questa chiara conclusione imposta dal Codice, nulla cambia il successivo

giudizio del Tribunale federale del 17.11.2011 (1B_516/2011).

Il

chiaro testo degli art. 248 cpv. 3 e 380 CPP esclude la possibilità di reclamo a

questa Corte contro le decisioni in tema di sigilli, così come il tenore degli

art. 274 e 279 CPP negano il reclamo contro la mancata approvazione della

sorveglianza. Il tutto come risulta anche dalla costruzione e dalla logica

interna del Codice.

1.5

Anche

la dottrina conferma l’improponibilità del reclamo da parte del procuratore

pubblico contro la mancata approvazione della sorveglianza (N. SCHMID, StPO – Praxiskommentar, art. 274 CPP n. 8; BSK StPO – M. JEAN-RICHARD, art.

274.

CPP n. 10; ZK StPO – T. HANSJAKOB, art. 274 CPP n. 23).

2.

Per questi motivi, il reclamo è inammissibile, ciò

che esclude l’esame del merito.

Considerate

le circostanze particolari, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le disposizioni menzionate ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è inammissibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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