60.2012.65
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. nozione di prognosi non sfavorevole. contraddizione nella sentenza del GPC circa la prognosi
1 marzo 2012Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
60.2012.65
Data decisione, Autorità:
01.03.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. nozione di prognosi non sfavorevole. contraddizione nella sentenza del GPC circa la prognosi
LIBERAZIONE CONDIZIONALE DA UNA PENA DETENTIVA
PROGNOSI
art. 393 CPP
art. 439 CPP
art. 86 CPS
art. 10 LEPMS
art. 12 LEPMS
Incarto n.
60.2012.65
Lugano
1 marzo 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 20/21.2.2012
presentato da
RE 1
contro
la decisione 10.2.2012 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi in tema di liberazione condizionale
(inc. __________);
richiamato lo scritto 23/24.2.2012 del
procuratore pubblico Nicola Respini mediante il quale comunica di non aver
particolari osservazioni da formulare;
richiamato lo scritto 27/28.2.2012 del giudice
dei provvedimenti coercitivi mediante il quale comunica di non avere
osservazioni da inoltrare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con giudizio 31.03.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di ripetuti atti sessuali con
fanciulli (consumati e tentati), atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere, somministrazione a fanciulli di sostanze
pericolose per la salute, violazione della sfera segreta o privata mediante
apparecchi di presa d'immagini, rappresentazione di atti di cruda violenza e
ripetuta pornografia. Riconosciuta una scemata imputabilità di grado lieve
(sulla scorta di un referto peritale giudiziario del 7.9.2009), l'ha quindi
condannato alla pena detentiva di cinque anni, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv.
1 seconda frase e dell’art. 49 cpv. 2 CP. La Corte di primo grado ha anche ordinato un trattamento
ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in espiazione di pena.
b. La Corte di appello e di revisione penale,
sedente quale Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 17.01.2011, in parziale accoglimento del ricorso per cassazione presentato da RE 1, ha ricommisurato la pena detentiva inflitta a quest'ultimo dal giudice di prime cure riducendola a
tre anni e sei mesi (inc. CCRP 17.2010.20). La sentenza è cresciuta in giudicato.
c. Considerato il periodo di detenzione
preventiva sofferto dal 18.02.2009 al 31.03.2010, il qui reclamante ha raggiunto il primo terzo dell'esecuzione della pena il 19.04.2010, la metà pena in data 18.11.2010 ed i 2/3, per la liberazione condizionale, il 18.06.2011. Il termine dell'espiazione della pena verrà a cadere il 17.08.2012.
d.Il reclamante ha già goduto del primo congedo (in data
28.6.2011), del trasferimento in sezione aperta (dal 4.7.2011), e dal
21.11.2011 usufruisce del regime del lavoro esterno.
In
data 16.6.2011, il giudice dei provvedimenti aveva rifiutato la liberazione
condizionale: il successivo reclamo era stato respinto da questa Corte con
sentenza del 13.7.2011 (inc. CRP __________).
e.
Nella procedura che
ha condotto alla decisione qui impugnata, il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha sentito il reclamante in data 21.12.2011, ed ha ricevuto i seguenti
scritti: preavviso del 13.12.2011 dell’Ufficio di patronato favorevole ad
un’ulteriore progressione nell’esecuzione della pena (alloggio esterno, “Electronic
monitoring” o liberazione condizionale); preavviso negativo del 16.12.2011 della
Direzione delle Strutture carcerarie, che valuta la liberazione condizionale
prematura, non essendo ancora stata raggiunta la fase 5 del Piano di esecuzione
(PES) con l’alloggio esterno o l’”Electronic monitoring”; il rapporto della psichiatra
dell’11/16.1.2012.
f.
Con la decisione
10.2.2012 qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rifiutato
la domanda di liberazione condizionale al reclamante.
Accertato
un comportamento corretto durante l’esecuzione della pena e una buona condotta
durante i congedi ed il regime di lavoro esterno, il giudice ha ritenuto che RE
1, in un contesto strutturato e con un alto controllo istituzionale (quale
l’attuale) è in grado di comportarsi correttamente, a patto che sia sottoposto
a trattamento terapeutico intensivo per la cura della sua cronica turba
psichica. Ciò risulta anche dal rapporto 11/16.1.2012 della psichiatra, che
evidenzia come RE 1 sia in grado di comportarsi in modo adeguato qualora la sua
situazione sociale (affettiva, finanziaria e logistica) sia equilibrata.
Nella
decisione il magistrato fa pure riferimento alla perizia psichiatrica
giudiziaria del 7.9.2009, che indicava come i comportamenti antisociali
(psicopatici) del peritando, che danneggiano il prossimo, sembrano emanare da
un’incapacità di organizzare qualsiasi ambito della sua esistenza, tanto quello
professionale quanto quello relazionale, finanziario e logistico.
Posti
questi accertamenti, il magistrato ha ritenuto che il fatto, per il reclamante,
di non disporre di un alloggio sia un elemento di precarietà non accettabile,
in quanto non farebbe che riprodurre la situazione negativa che in passato l’ha
portato a delinquere.
Il
magistrato ha valutato quale precaria anche la situazione lavorativa del reclamante,
così come il suo costante richiamo alla domanda AI pendente.
Questi
elementi di precarietà, oltre ai precedenti e ai fatti avvenuti a __________
(p. 37 perizia giudiziaria) non permettono di formulare una prognosi positiva.
In
conclusione, il magistrato giudica meritevole di considerazione il preavviso
della direzione delle Strutture carcerarie, che richiede prima il passaggio
anche all’alloggio esterno.
g.Nel proprio gravame, il reclamante ritiene inesatte e
incomplete le considerazioni esposte al punto 7 della decisione impugnata. Riguardo
all’alloggio, evidenzia che in assenza di una data della (possibile) scarcerazione,
non può contrarre un contratto di locazione.
Contesta le considerazioni del magistrato sulla
domanda di AI, allegando al gravame un certificato medico (che fa stato di un intervento
al ginocchio sinistro nel 1980, di formicolii ad un braccio con ripercussioni
professionali, di scogliosi grave con relativi dolori, di una trombosi venosa
alla gamba sinistra del 2008 e una patologia di coagulazione del sangue).
Infine il reclamante fa riferimento al rapporto della
psichiatra dell’11/16.1.2012, che sarebbe ripreso solo in parte nella decisione
impugnata.
Conclude chiedendo che gli venga concessa la
(liberazione) condizionale o, come ripiego, la possibilità di restare in
sezione aperta.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), in vigore dal 1°.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la
facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle
misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.04.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.01.2011, conferisce al giudice
dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dal 1°.01.2011
al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza,
fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da
una pena detentiva ex art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j).
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato
e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e
seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2
Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si
possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2
lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2
lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10
giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con
riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art.
385.
CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il
gravame, inoltrato il 21/22.2.2012, contro la decisione 10.2.2012 del giudice
dei provvedimenti coercitivi è quindi tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
L'art.
86.
cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena,
ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente
se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si
debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale,
l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86
cpv. 3 CP).
2.2
La
liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un
atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di
rifiutare (DTF 101 Ib 452 cons. 1); esaminata d'ufficio, può, se del caso,
essere disposta contro la volontà del detenuto, non presupponendo l'accordo di
quest'ultimo (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
art. 86 n. 12; CR CP I - A. KUHN, art. 86 n. 16).
Si
tratta di una modalità d'esecuzione della pena detentiva, ossia della quarta ed
ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, precedente la
liberazione definitiva. Come tale essa costituisce la regola da cui conviene
scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà
efficace. Ove l'autorità vi si discosti, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano
la sua decisione (DTF 133 IV 201 cons. 2.3; 124 IV 193 cons. 4d; 119 IV 5 cons.
2; PRA 6/2000, p. 534).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).
Con
il nuovo art. 86 cpv. 1 CP ci sono state tuttavia due modifiche.
Anzitutto
se l’art. 38 cpv. 1 vCP era potestativo, l’art. 86 cpv. 1 CP prevede che se le
condizioni sono date, l’autorità penale competente “lo libera”.
Inoltre,
se in precedenza la liberazione era concessa al detenuto "se si può
presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà" (art. 38 cifra 1
vCP), con la nuova disposizione la liberazione va concessa se "non si
debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti" (art. 86 cpv.
1.
CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa
il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole
(decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una
prognosi certa.
Per
il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto
previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP
conserva la sua validità (decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).
2.4
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, e, soprattutto, il
grado del suo eventuale ravvedimento così come le condizioni nelle quali ci si
può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisione 6B_714/2010 del
4.01.2011
cons. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 cons. 1.1.; DTF 133 IV 201 cons. 2.3.; 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della
libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell'agente, se
questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse
interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente
accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole
alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV
193.
cons. 4).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è
determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le
circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui
permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza
sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti
che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per
sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la
liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere
esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119
IV 5 cons. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla
revisione della parte generale del CP entrata in vigore l'1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è
rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la
possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio
del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1801).
3.3.1
Nel
presente caso, la decisione impugnata contiene una contraddizione su di un punto
essenziale.
Dopo
aver posto le corrette premesse giuridiche al punto 6, indicando che la prognosi
da operare in base alla legge deve essere “non sfavorevole”, specialmente nei
casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa, alla fine
del punto 7 della decisione impugnata il giudice conclude che “Questi
elementi, correlati con i precedenti dell’imputato, con particolare riferimento
a quanto avvenuto a __________ e ripreso in perizia (p.37) non permettono di
formulare una prognosi “positiva” in relazione alla sua liberazione
condizionale.
3.2
Nel
presente giudizio (punto 2.3) si è indicato come il cambiamento legislativo intervenuto
abbia proprio riguardato questo punto, passando da una liberazione concessa al detenuto "se si
può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà" (art. 38 cifra
1.
vCP) ad una liberazione concessa se "non si debba presumere che commetterà
nuovi crimini o delitti" (art. 86 cpv. 1 CP).
Dall'esigenza
di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è
passato a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non
si arriva a formulare una prognosi certa, come parrebbe nel presente caso.
3.3
Non
potendosi questa Corte sostituirsi al giudizio del magistrato senza sopprimere
un grado di giudizio, il reclamo va
accolto e l’incarto è conseguentemente ritornato al giudice dei provvedimenti coercitivi,
affinché decida nuovamente, non senza auspicare che nel frattempo venga ulteriormente
portata avanti l’esecuzione del PES.
4.
Il reclamo
è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss.
CPP, la LEPM ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il
reclamo è accolto.
Di conseguenza:
§ La
decisione 10.2.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata.
§ L’incarto
è ritornato a tale giudice per nuova decisione.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1
LTF).
4. Intimazione:
-
per conoscenza:
-
.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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