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Decisione

60.2012.65

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. nozione di prognosi non sfavorevole. contraddizione nella sentenza del GPC circa la prognosi

1 marzo 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con giudizio 31.03.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di ripetuti atti sessuali con

fanciulli (consumati e tentati), atti sessuali con persone incapaci di

discernimento o inette a resistere, somministrazione a fanciulli di sostanze

pericolose per la salute, violazione della sfera segreta o privata mediante

apparecchi di presa d'immagini, rappresentazione di atti di cruda violenza e

ripetuta pornografia. Riconosciuta una scemata imputabilità di grado lieve

(sulla scorta di un referto peritale giudiziario del 7.9.2009), l'ha quindi

condannato alla pena detentiva di cinque anni, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv.

1 seconda frase e dell’art. 49 cpv. 2 CP. La Corte di primo grado ha anche ordinato un trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in espiazione di pena.

b. La Corte di appello e di revisione penale,

sedente quale Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 17.01.2011, in parziale accoglimento del ricorso per cassazione presentato da RE 1, ha ricommisurato la pena detentiva inflitta a quest'ultimo dal giudice di prime cure riducendola a

tre anni e sei mesi (inc. CCRP 17.2010.20). La sentenza è cresciuta in giudicato.

c. Considerato il periodo di detenzione

preventiva sofferto dal 18.02.2009 al 31.03.2010, il qui reclamante ha raggiunto il primo terzo dell'esecuzione della pena il 19.04.2010, la metà pena in data 18.11.2010 ed i 2/3, per la liberazione condizionale, il 18.06.2011. Il termine dell'espiazione della pena verrà a cadere il 17.08.2012.

d.Il reclamante ha già goduto del primo congedo (in data

28.6.2011), del trasferimento in sezione aperta (dal 4.7.2011), e dal

21.11.2011 usufruisce del regime del lavoro esterno.

In

data 16.6.2011, il giudice dei provvedimenti aveva rifiutato la liberazione

condizionale: il successivo reclamo era stato respinto da questa Corte con

sentenza del 13.7.2011 (inc. CRP __________).

e.

Nella procedura che

ha condotto alla decisione qui impugnata, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha sentito il reclamante in data 21.12.2011, ed ha ricevuto i seguenti

scritti: preavviso del 13.12.2011 dell’Ufficio di patronato favorevole ad

un’ulteriore progressione nell’esecuzione della pena (alloggio esterno, “Electronic

monitoring” o liberazione condizionale); preavviso negativo del 16.12.2011 della

Direzione delle Strutture carcerarie, che valuta la liberazione condizionale

prematura, non essendo ancora stata raggiunta la fase 5 del Piano di esecuzione

(PES) con l’alloggio esterno o l’”Electronic monitoring”; il rapporto della psichiatra

dell’11/16.1.2012.

f.

Con la decisione

10.2.2012 qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rifiutato

la domanda di liberazione condizionale al reclamante.

Accertato

un comportamento corretto durante l’esecuzione della pena e una buona condotta

durante i congedi ed il regime di lavoro esterno, il giudice ha ritenuto che RE

1, in un contesto strutturato e con un alto controllo istituzionale (quale

l’attuale) è in grado di comportarsi correttamente, a patto che sia sottoposto

a trattamento terapeutico intensivo per la cura della sua cronica turba

psichica. Ciò risulta anche dal rapporto 11/16.1.2012 della psichiatra, che

evidenzia come RE 1 sia in grado di comportarsi in modo adeguato qualora la sua

situazione sociale (affettiva, finanziaria e logistica) sia equilibrata.

Nella

decisione il magistrato fa pure riferimento alla perizia psichiatrica

giudiziaria del 7.9.2009, che indicava come i comportamenti antisociali

(psicopatici) del peritando, che danneggiano il prossimo, sembrano emanare da

un’incapacità di organizzare qualsiasi ambito della sua esistenza, tanto quello

professionale quanto quello relazionale, finanziario e logistico.

Posti

questi accertamenti, il magistrato ha ritenuto che il fatto, per il reclamante,

di non disporre di un alloggio sia un elemento di precarietà non accettabile,

in quanto non farebbe che riprodurre la situazione negativa che in passato l’ha

portato a delinquere.

Il

magistrato ha valutato quale precaria anche la situazione lavorativa del reclamante,

così come il suo costante richiamo alla domanda AI pendente.

Questi

elementi di precarietà, oltre ai precedenti e ai fatti avvenuti a __________

(p. 37 perizia giudiziaria) non permettono di formulare una prognosi positiva.

In

conclusione, il magistrato giudica meritevole di considerazione il preavviso

della direzione delle Strutture carcerarie, che richiede prima il passaggio

anche all’alloggio esterno.

g.Nel proprio gravame, il reclamante ritiene inesatte e

incomplete le considerazioni esposte al punto 7 della decisione impugnata. Riguardo

all’alloggio, evidenzia che in assenza di una data della (possibile) scarcerazione,

non può contrarre un contratto di locazione.

Contesta le considerazioni del magistrato sulla

domanda di AI, allegando al gravame un certificato medico (che fa stato di un intervento

al ginocchio sinistro nel 1980, di formicolii ad un braccio con ripercussioni

professionali, di scogliosi grave con relativi dolori, di una trombosi venosa

alla gamba sinistra del 2008 e una patologia di coagulazione del sangue).

Infine il reclamante fa riferimento al rapporto della

psichiatra dell’11/16.1.2012, che sarebbe ripreso solo in parte nella decisione

impugnata.

Conclude chiedendo che gli venga concessa la

(liberazione) condizionale o, come ripiego, la possibilità di restare in

sezione aperta.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), in vigore dal 1°.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la

facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle

misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.04.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.01.2011, conferisce al giudice

dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dal 1°.01.2011

al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza,

fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da

una pena detentiva ex art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j).

Contro tali decisioni è data facoltà al condannato

e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e

seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

1.2

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si

possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2

lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2

lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10

giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con

riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art.

385.

CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il

gravame, inoltrato il 21/22.2.2012, contro la decisione 10.2.2012 del giudice

dei provvedimenti coercitivi è quindi tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

L'art.

86.

cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena,

ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente

se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si

debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale,

l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86

cpv. 3 CP).

2.2

La

liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un

atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di

rifiutare (DTF 101 Ib 452 cons. 1); esaminata d'ufficio, può, se del caso,

essere disposta contro la volontà del detenuto, non presupponendo l'accordo di

quest'ultimo (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

art. 86 n. 12; CR CP I - A. KUHN, art. 86 n. 16).

Si

tratta di una modalità d'esecuzione della pena detentiva, ossia della quarta ed

ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, precedente la

liberazione definitiva. Come tale essa costituisce la regola da cui conviene

scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà

efficace. Ove l'autorità vi si discosti, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano

la sua decisione (DTF 133 IV 201 cons. 2.3; 124 IV 193 cons. 4d; 119 IV 5 cons.

2; PRA 6/2000, p. 534).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

Con

il nuovo art. 86 cpv. 1 CP ci sono state tuttavia due modifiche.

Anzitutto

se l’art. 38 cpv. 1 vCP era potestativo, l’art. 86 cpv. 1 CP prevede che se le

condizioni sono date, l’autorità penale competente “lo libera”.

Inoltre,

se in precedenza la liberazione era concessa al detenuto "se si può

presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà" (art. 38 cifra 1

vCP), con la nuova disposizione la liberazione va concessa se "non si

debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti" (art. 86 cpv.

1.

CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa

il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole

(decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una

prognosi certa.

Per

il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto

previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP

conserva la sua validità (decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).

2.4

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, e, soprattutto, il

grado del suo eventuale ravvedimento così come le condizioni nelle quali ci si

può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisione 6B_714/2010 del

4.01.2011

cons. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 cons. 1.1.; DTF 133 IV 201 cons. 2.3.; 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della

libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell'agente, se

questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse

interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente

accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole

alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV

193.

cons. 4).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è

determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le

circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui

permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza

sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti

che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per

sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la

liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere

esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119

IV 5 cons. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla

revisione della parte generale del CP entrata in vigore l'1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è

rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la

possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio

del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1801).

3.3.1

Nel

presente caso, la decisione impugnata contiene una contraddizione su di un punto

essenziale.

Dopo

aver posto le corrette premesse giuridiche al punto 6, indicando che la prognosi

da operare in base alla legge deve essere “non sfavorevole”, specialmente nei

casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa, alla fine

del punto 7 della decisione impugnata il giudice conclude che “Questi

elementi, correlati con i precedenti dell’imputato, con particolare riferimento

a quanto avvenuto a __________ e ripreso in perizia (p.37) non permettono di

formulare una prognosi “positiva” in relazione alla sua liberazione

condizionale.

3.2

Nel

presente giudizio (punto 2.3) si è indicato come il cambiamento legislativo intervenuto

abbia proprio riguardato questo punto, passando da una liberazione concessa al detenuto "se si

può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà" (art. 38 cifra

1.

vCP) ad una liberazione concessa se "non si debba presumere che commetterà

nuovi crimini o delitti" (art. 86 cpv. 1 CP).

Dall'esigenza

di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è

passato a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non

si arriva a formulare una prognosi certa, come parrebbe nel presente caso.

3.3

Non

potendosi questa Corte sostituirsi al giudizio del magistrato senza sopprimere

un grado di giudizio, il reclamo va

accolto e l’incarto è conseguentemente ritornato al giudice dei provvedimenti coercitivi,

affinché decida nuovamente, non senza auspicare che nel frattempo venga ulteriormente

portata avanti l’esecuzione del PES.

4.

Il reclamo

è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss.

CPP, la LEPM ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il

reclamo è accolto.

Di conseguenza:

§ La

decisione 10.2.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata.

§ L’incarto

è ritornato a tale giudice per nuova decisione.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1

LTF).

4. Intimazione:

-

per conoscenza:

-

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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