60.2012.71
Reclamo del detenuto contro la decisione del GPC che ha concesso la liberazione condizionale. pronunciata anche contro la volontà del detenuto. audizione del detenuto
1 marzo 2012Italiano10 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
60.2012.71
Data decisione, Autorità:
01.03.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo del detenuto contro la decisione del GPC che ha concesso la liberazione condizionale. pronunciata anche contro la volontà del detenuto. audizione del detenuto
LIBERAZIONE CONDIZIONALE DA UNA PENA DETENTIVA
art. 379 CPP
art. 393 CPP
art. 439 CPP
art. 86 CPS
art. 10 LEPMS
art. 12 LEPMS
Incarto n.
60.2012.71
Lugano
1 marzo 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 22/23.2.2012
presentato da
RE 1
contro
la decisione 14.2.2012 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Claudia Solcà mediante la quale concede al reclamante la liberazione
condizionale (inc. GPC __________);
richiamato lo scritto 24/27.2.2012 del
giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale si rimette al giudizio
di questa Corte;
richiamato lo scritto 24/27.2.2012 del
procuratore pubblico Moreno Capella mediante il quale si rimette al giudizio di
questa Corte;
richiamato lo scritto 24/27.2.2012 del
procuratore pubblico Valentina Tuoni mediante il quale comunica di non avere
osservazioni da formulare e si rimette al giudizio di questa Corte;
richiamato lo scritto 28.2.2012 del
procuratore pubblico Andrea Pagani mediante il quale comunica di non avere
osservazioni da formulare e si rimette al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
seguito di diverse condanne (del 31.3.2010, DA __________, a una pena pecuniaria di CHF 1’600.-- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni ed a una multa di CHF 300.-- commutata in una pena detentiva di 4 giorni; del
30.6.2011, DA __________, a una pena pecuniaria da espiare di 90 aliquote giornaliere
di CHF 90.--, commutata in una pena detentiva di 90 giorni; del 9.8.2011, DA __________, a una multa di CHF 500.-- commutata in una pena detentiva di 4
giorni), il reclamante ha iniziato ad espiare le corrispondenti pene a partire
dal 15.12.2011.
Egli è stato collocato inizialmente in
sezione chiusa (poiché positivo agli oppiacei), e dal 23.12.2011 in sezione aperta.
Non ha chiesto e beneficiato di congedi.
I termini di espiazione sono stati così
stabiliti: 1/3 della pena al 16.1.2012, 1/2 della pena il 1.2.2012, 2/3 della
pena il 13.3.2012, fine pena il 22.3.2012.
b. Con
scritto 31.1/2.2.2012, l’Ufficio del Patronato del Canton Ticino ha preavvisato
favorevolmente la liberazione condizionale del reclamante, proponendo anche
l’affidamento al Patronato e la norma di comportamento del mantenimento del
posto di lavoro.
c. Con
scritto 3/7.2.2012, le Strutture carcerarie cantonali (a firma del direttore)
hanno preavvisato favorevolmente la richiesta di lavoro esterno formulata dal reclamante,
in relazione ad una possibilità di occupazione presso un privato ad __________
(iniziata dal 6.2.2012). Con il medesimo scritto, le Strutture carcerarie
cantonali hanno preavvisato favorevolmente anche la liberazione condizionale.
d. Con
decisione 14.2.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso il regime
di esecuzione della pena nella forma di lavoro esterno (già intrapreso dal
6.2.2012) ed ha disposto la liberazione condizionale a far tempo dal 13.3.2012,
con un periodo di prova di un anno, sottoponendo il reclamante all’assistenza
riabilitativa (art. 93 CP) ed alla norma di condotta dell’impegno a mantenere
un’attività lavorativa.
e. Con
scritto 21/23.2.2012 RE 1 impugna la decisione in relazione alla liberazione
condizionale. Egli evidenzia come la domanda di liberazione condizionale sia
stata inoltrata a sua insaputa, e si oppone alla stessa “poiché desidererei
chiudere i conti con la giustizia e poter ricominciare un’esistenza regolare”.
Osserva inoltre che se dovesse cercare un altro lavoro, difficilmente lo troverebbe
con delle pendenze giudiziarie.
f. Le
parti interpellate si sono rimesse al giudizio di questa Corte e non hanno presentato
specifiche osservazioni.
Considerandi
1.
1.1.
In
data 1.1.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale
svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che ha portato all'abrogazione del
Codice di procedura penale ticinese (CPP TI) e alla riforma di diverse altre
leggi cantonali.
1.2
L'art. 439 cpv. 1 CPP ha lasciato ai
Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle
pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
A
livello cantonale l'1.1.2011 è quindi entrata in vigore la nuova Legge sull'esecuzione
delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (nel seguito LEPM) che all'art.
10.
lit. j conferisce al giudice dell'applicazione della pena (funzione che dall'1.1.2011
viene attribuita, giusta l'art. 73 LOG, al nuovo giudice dei provvedimenti
coercitivi) la competenza ad adottare tutte le decisioni relative alla
liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e
95.
cpv. 3-5 CP).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami
penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
1.3
Ne
consegue che il presente gravame - tempestivo - è ricevibile in ordine, essendo
presentato dal condannato e destinatario della decisione qui impugnata.
2.
2.1.
L'art.
86.
cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena,
ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente
se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si
debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale,
l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86
cpv. 3 CP).
2.2
La
liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto
di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare
(DTF 101 Ib 452 cons. 1); esaminata d'ufficio, può, se del caso, essere
disposta contro la volontà del detenuto, non presupponendo l'accordo di
quest'ultimo (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
art. 86 CP n. 12; CR CP I - A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si
tratta di una modalità d'esecuzione della pena detentiva, ossia della quarta ed
ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, precedente la
liberazione definitiva.
Come
tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono
valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si
discosti, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF
133.
IV 201 cons. 2.3; 124 IV 193 cons. 4d; 119 IV 5 cons. 2; PRA 6/2000, p.
534).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP riprende quanto previsto dal precedente
art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).
Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP ci sono state tuttavia due modifiche: se date le
condizioni, l’art. 38 cpv. 1 vCP disponeva che l’autorità penale poteva
liberare condizionalmente il detenuto, mentre che l’art. 86 cpv. 1 CP prevede
che l’autorità penale competente lo libera; se prima la liberazione era
concessa al detenuto "se si può presumere ch'egli terrà buona condotta
in libertà" (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la
liberazione va concessa se "non si debba presumere che commetterà nuovi
crimini o delitti" (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza
di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella
di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non
si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non
si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza
resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisione TF
6B_428/2009 del 9.7.2009; DTF 133 IV 201).
3.
3.1.
Nel
presente caso, non sono contestate le condizioni della liberazione condizionale
(pacificamente date nel caso del reclamante), ma il principio della sua
concessione da parte del beneficiario di detto regime.
3.2
L’art.
86.
cpv. 2 CP prevede che l’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto
possa essere liberato condizionalmente. Per questo motivo, l’obiezione del reclamante
riguardo la presentazione a sua insaputa della richiesta risulta irrilevante.
3.3
Come
evidenziato al punto 2.3., con la riforma della parte generale del CP, la liberazione
condizionale da potestativa è divenuta obbligatoria, sempre che siano riunite
le condizioni legali.
Come
ricordato dalla dottrina (S.
TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, art. 86 CP n. 12; CR
CP I - A. KUHN, art. 86 CP n. 16) e dalla
giurisprudenza (DTF 101 Ib 452), la concessione della liberazione condizionale
non presuppone l’accordo del condannato, trattandosi di un modo di esecuzione
della pena.
Per
questo motivo, il disaccordo manifestato dal reclamante con il proprio gravame
non è determinate per la concessione della liberazione condizionale.
3.4
Per
il resto, nel gravame, il reclamante non contesta l’assi-stenza riabilitativa e
la norma di condotta, peraltro giustificate.
3.5
L’art.
86.
cpv. 2 in fine CP prevede invero che il detenuto debba essere sentito.
Nel
caso concreto, ciò non è avvenuto, a torto. Considerato come il regime di
lavoro esterno e la liberazione condizionale sono stati accolti dal giudice dei
provvedimenti coercitivi, quest'ultimo ha ritenuto di poter prescindere
dall’audizione, che sarebbe assurta a formalismo eccessivo ed a un atto
contrario all’economia procedurale.
La
successiva presentazione del gravame dimostra che al contrario, l’audizione sarebbe
stata oltre che dovuta in base all’art. 86 cpv. 2 in fine CP, anche opportuna,
in quanto avrebbe permesso di esaminare le eventuali obiezioni del reclamante
alla concessione della liberazione condizionale.
Ritenuto
però come la decisione impugnata sia comunque conforme per il resto alle condizioni
dell’art. 86 CP e la soluzione adottata con la concessione della liberazione
condizionale sia favorevole al reclamante in termini di libertà personale, la
violazione della norma sull’audizione del reclamante pur grave, non può avere
quale effetto quello di prorogare la detenzione del reclamante.
4.
Il
reclamo è respinto. Considerato quanto riferito al punto 3.5., si può
prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss.
CPP, la LEPM ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1
LTF).
4. Intimazione:
-
per conoscenza:
-
.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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