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Decisione

60.2012.71

Reclamo del detenuto contro la decisione del GPC che ha concesso la liberazione condizionale. pronunciata anche contro la volontà del detenuto. audizione del detenuto

1 marzo 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

seguito di diverse condanne (del 31.3.2010, DA __________, a una pena pecuniaria di CHF 1’600.-- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni ed a una multa di CHF 300.-- commutata in una pena detentiva di 4 giorni; del

30.6.2011, DA __________, a una pena pecuniaria da espiare di 90 aliquote giornaliere

di CHF 90.--, commutata in una pena detentiva di 90 giorni; del 9.8.2011, DA __________, a una multa di CHF 500.-- commutata in una pena detentiva di 4

giorni), il reclamante ha iniziato ad espiare le corrispondenti pene a partire

dal 15.12.2011.

Egli è stato collocato inizialmente in

sezione chiusa (poiché positivo agli oppiacei), e dal 23.12.2011 in sezione aperta.

Non ha chiesto e beneficiato di congedi.

I termini di espiazione sono stati così

stabiliti: 1/3 della pena al 16.1.2012, 1/2 della pena il 1.2.2012, 2/3 della

pena il 13.3.2012, fine pena il 22.3.2012.

b. Con

scritto 31.1/2.2.2012, l’Ufficio del Patronato del Canton Ticino ha preavvisato

favorevolmente la liberazione condizionale del reclamante, proponendo anche

l’affidamento al Patronato e la norma di comportamento del mantenimento del

posto di lavoro.

c. Con

scritto 3/7.2.2012, le Strutture carcerarie cantonali (a firma del direttore)

hanno preavvisato favorevolmente la richiesta di lavoro esterno formulata dal reclamante,

in relazione ad una possibilità di occupazione presso un privato ad __________

(iniziata dal 6.2.2012). Con il medesimo scritto, le Strutture carcerarie

cantonali hanno preavvisato favorevolmente anche la liberazione condizionale.

d. Con

decisione 14.2.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso il regime

di esecuzione della pena nella forma di lavoro esterno (già intrapreso dal

6.2.2012) ed ha disposto la liberazione condizionale a far tempo dal 13.3.2012,

con un periodo di prova di un anno, sottoponendo il reclamante all’assistenza

riabilitativa (art. 93 CP) ed alla norma di condotta dell’impegno a mantenere

un’attività lavorativa.

e. Con

scritto 21/23.2.2012 RE 1 impugna la decisione in relazione alla liberazione

condizionale. Egli evidenzia come la domanda di liberazione condizionale sia

stata inoltrata a sua insaputa, e si oppone alla stessa “poiché desidererei

chiudere i conti con la giustizia e poter ricominciare un’esistenza regolare”.

Osserva inoltre che se dovesse cercare un altro lavoro, difficilmente lo troverebbe

con delle pendenze giudiziarie.

f. Le

parti interpellate si sono rimesse al giudizio di questa Corte e non hanno presentato

specifiche osservazioni.

Considerandi

1.

1.1.

In

data 1.1.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale

svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che ha portato all'abrogazione del

Codice di procedura penale ticinese (CPP TI) e alla riforma di diverse altre

leggi cantonali.

1.2

L'art. 439 cpv. 1 CPP ha lasciato ai

Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle

pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

A

livello cantonale l'1.1.2011 è quindi entrata in vigore la nuova Legge sull'esecuzione

delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (nel seguito LEPM) che all'art.

10.

lit. j conferisce al giudice dell'applicazione della pena (funzione che dall'1.1.2011

viene attribuita, giusta l'art. 73 LOG, al nuovo giudice dei provvedimenti

coercitivi) la competenza ad adottare tutte le decisioni relative alla

liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e

95.

cpv. 3-5 CP).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami

penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

1.3

Ne

consegue che il presente gravame - tempestivo - è ricevibile in ordine, essendo

presentato dal condannato e destinatario della decisione qui impugnata.

2.

2.1.

L'art.

86.

cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena,

ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente

se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si

debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale,

l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86

cpv. 3 CP).

2.2

La

liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto

di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare

(DTF 101 Ib 452 cons. 1); esaminata d'ufficio, può, se del caso, essere

disposta contro la volontà del detenuto, non presupponendo l'accordo di

quest'ultimo (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

art. 86 CP n. 12; CR CP I - A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si

tratta di una modalità d'esecuzione della pena detentiva, ossia della quarta ed

ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, precedente la

liberazione definitiva.

Come

tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono

valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si

discosti, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF

133.

IV 201 cons. 2.3; 124 IV 193 cons. 4d; 119 IV 5 cons. 2; PRA 6/2000, p.

534).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP riprende quanto previsto dal precedente

art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP ci sono state tuttavia due modifiche: se date le

condizioni, l’art. 38 cpv. 1 vCP disponeva che l’autorità penale poteva

liberare condizionalmente il detenuto, mentre che l’art. 86 cpv. 1 CP prevede

che l’autorità penale competente lo libera; se prima la liberazione era

concessa al detenuto "se si può presumere ch'egli terrà buona condotta

in libertà" (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la

liberazione va concessa se "non si debba presumere che commetterà nuovi

crimini o delitti" (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza

di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella

di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non

si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non

si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza

resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisione TF

6B_428/2009 del 9.7.2009; DTF 133 IV 201).

3.

3.1.

Nel

presente caso, non sono contestate le condizioni della liberazione condizionale

(pacificamente date nel caso del reclamante), ma il principio della sua

concessione da parte del beneficiario di detto regime.

3.2

L’art.

86.

cpv. 2 CP prevede che l’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto

possa essere liberato condizionalmente. Per questo motivo, l’obiezione del reclamante

riguardo la presentazione a sua insaputa della richiesta risulta irrilevante.

3.3

Come

evidenziato al punto 2.3., con la riforma della parte generale del CP, la liberazione

condizionale da potestativa è divenuta obbligatoria, sempre che siano riunite

le condizioni legali.

Come

ricordato dalla dottrina (S.

TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, art. 86 CP n. 12; CR

CP I - A. KUHN, art. 86 CP n. 16) e dalla

giurisprudenza (DTF 101 Ib 452), la concessione della liberazione condizionale

non presuppone l’accordo del condannato, trattandosi di un modo di esecuzione

della pena.

Per

questo motivo, il disaccordo manifestato dal reclamante con il proprio gravame

non è determinate per la concessione della liberazione condizionale.

3.4

Per

il resto, nel gravame, il reclamante non contesta l’assi-stenza riabilitativa e

la norma di condotta, peraltro giustificate.

3.5

L’art.

86.

cpv. 2 in fine CP prevede invero che il detenuto debba essere sentito.

Nel

caso concreto, ciò non è avvenuto, a torto. Considerato come il regime di

lavoro esterno e la liberazione condizionale sono stati accolti dal giudice dei

provvedimenti coercitivi, quest'ultimo ha ritenuto di poter prescindere

dall’audizione, che sarebbe assurta a formalismo eccessivo ed a un atto

contrario all’economia procedurale.

La

successiva presentazione del gravame dimostra che al contrario, l’audizione sarebbe

stata oltre che dovuta in base all’art. 86 cpv. 2 in fine CP, anche opportuna,

in quanto avrebbe permesso di esaminare le eventuali obiezioni del reclamante

alla concessione della liberazione condizionale.

Ritenuto

però come la decisione impugnata sia comunque conforme per il resto alle condizioni

dell’art. 86 CP e la soluzione adottata con la concessione della liberazione

condizionale sia favorevole al reclamante in termini di libertà personale, la

violazione della norma sull’audizione del reclamante pur grave, non può avere

quale effetto quello di prorogare la detenzione del reclamante.

4.

Il

reclamo è respinto. Considerato quanto riferito al punto 3.5., si può

prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss.

CPP, la LEPM ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1

LTF).

4. Intimazione:

-

per conoscenza:

-

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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