60.2012.74
Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle contribuzioni AFC quale istante
22 marzo 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2012.74
Data decisione, Autorità:
22.03.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle contribuzioni AFC quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.74
Lugano
22 marzo 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/23.02.2012 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli atti penali di una società;
premesso che la richiesta datata 15.02.2012
è giunta al Ministero pubblico il 16.02.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Gianini – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 23.02.2012, informando
parimenti che da parte del Ministero pubblico nulla osta all’ispezione
dell’incarto MP __________ da parte dell’autorità richiedente;
richiamate le osservazioni 5/7.03.2012 della
società PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), di cui si dirà in
seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte – l’IS 1 (in seguito IS 1), richiamando il decreto di non luogo a
procedere 17.12.2007 (NLP __________) emanato dall’allora procuratore pubblico
Giuseppe Muschietti inerente, tra l’altro, alla società PI 1 (di seguito PI 1)
chiede di poter accedere a tutti gli atti della predetta società e degli atti di
ogni eventuale procedura penale, civile e amministrativa pendente/conclusa;
che a suffragio della sua richiesta, richiamando
gli art. 36 cpv. 2 e 39 cpv. 1 LIP, precisa che necessita di ulteriori documenti/ragguagli
allo scopo di stabilire se la società debba ancora versare dei tributi,
principalmente a titolo di imposta preventiva;
che il procuratore pubblico, che non si è
opposto alla richiesta, ha contestualmente trasmesso a questa Corte l’incarto
MP __________ aperto d’ufficio il 13.09.2007 a carico della PI 1, del suo
allora presidente (ora amministratore unico) e di uno dei suoi membri per l’ipotesi
di reato di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, sfociato nel decreto
di non luogo a procedere 17.12.2007 (NLP __________) emanato dall’allora
procuratore pubblico Giuseppe Muschietti;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 18.01.2008;
che il patrocinatore della PI 1, dal canto
suo, comunica che gli organi della sua assistita sono rimasti sorpresi dalla
presente istanza, poiché finora hanno collaborato assiduamente con l’IS 1 e hanno
dimostrato la loro completa disponibilità alle sollecitazioni di quest’ultima,
ritenendo parimenti di non dover formulare osservazioni in merito all’istanza e
di prediligere la collaborazione attiva senza nuove procedure giudiziarie (doc.
3);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che la Confederazione riscuote un’imposta
preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle
prestazioni d’assicurazione (art. 1 cpv. 1 prima frase LIP);
che l’Amministrazione federale delle
contribuzioni emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia
di riscossione e di rimborso dell’imposta preventiva, che non sono
espressamente riservate ad un’altra autorità (art. 34 cpv. 1 LIP);
che giusta l’art. 36 cpv. 2 prima frase LIP le autorità amministrative della Confederazione e le
autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate
all’art. 36 cpv. 1 LIP (ovverossia le autorità fiscali dei Cantoni, distretti,
circoli, Comuni e l’Amministrazione federale delle contribuzioni) hanno
l’obbligo di fornire informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni,
qualora le informazioni domandate possano assumere importanza nell’applicazione
della LIP;
che
un’informazione può essere negata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti,
in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei
Cantoni, oppure se l’informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento
dei compiti dell’autorità sollecitata; il segreto postale, telefonico o telegrafico
deve essere rispettato (art. 36 cpv. 2 seconda e terza frase LIP);
che le autorità di cui all’art. 36 cpv. 2 LIP
trasmettono all’Amministrazione federale delle contribuzioni i dati che possono
essere importanti per l’esecuzione della stessa LIP (art. 36a cpv. 2 seconda
frase LIP);
che, di principio, chiunque è incaricato di applicare la LIP, o è
chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di
persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle
sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali (art. 37 cpv. 1
LIP);
che
inoltre l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami
penali), con riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________,
__________, e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del
Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:
"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un
procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente
terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad
un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP
(decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del
28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP),
applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al
quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non
appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono
manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito
di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione
2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):
"D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità,
per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale
delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza
dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come
già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel
procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità
di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta
dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata
in modo
legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame
da parte dell'autorità fiscale. In
particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di
consultare indistintamente e senza obiettivo
concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".
che gli stessi principi valgono oggi per
l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
alla luce di quanto sopra esposto nella fattispecie in esame – ritenuti in
particolare i motivi addotti dall’IS 1 nella sua richiesta, la finalità per cui
è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto MP __________ nonché la LIP e
considerati inoltre il contenuto e l’esito del procedimento penale (sfociato,
come detto, in un decreto di non luogo a procedere passato in giudicato) – si
deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante che prevale
sugli interessi personali delle parti coinvolte nel procedimento penale nel frattempo
archiviato;
che a ciò aggiungasi che le parti al
procedimento penale (PI 1 e i suoi organi) così come il procuratore pubblico,
non si sono opposti alla richiesta;
che di conseguenza questa Corte autorizza
un funzionario dell’IS 1 ad esaminare, presso il Ministero pubblico di Lugano, gli
atti dell’incarto penale MP __________, concordando i tempi di accesso con il
procuratore pubblico Andrea Gianini, compatibilmente con i suoi impegni;
che il funzionario è, se necessario,
autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze;
che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette
considerazioni;
che stante la natura della richiesta e
l’art. 36a cpv. 3 seconda frase LIP, si rinuncia al prelievo di tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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