60.2012.76
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante/querelante quale istante (istanza respinta causa rischio di un uso inappropriato dei documenti richiesti)
6 aprile 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.76
Data decisione, Autorità:
06.04.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante/querelante quale istante (istanza respinta causa rischio di un uso inappropriato dei documenti richiesti)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.76
Lugano
6 aprile 2012/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/24.02.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere gli atti di un procedimento
penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 16.02.2012
è giunta al Ministero pubblico il 17.02.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Nicola Respini – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 23/24.02.2012, comunicando di non avere osservazioni da formulare e di
rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;
ritenuto che in data 16.03.2012 questa
Corte ha informato IS 1 di aver acquisito agli atti lo scritto 23/26.03.2012 di
__________ (in relazione all’inc. CRP __________) (doc. 4 e doc. 5);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela 26.06.2002 sporta
da IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel
decreto di non luogo a procedere 30.09.2002 (NLP __________), poiché i reati
erano ampiamente prescritti e poiché, con riferimento ad alcuni reati ipotizzati,
non erano stati indicati i fatti alla base dell’esposto penale;
che in data 13.11.2002 l’allora Camera dei ricorsi penali
ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 8.10.2002 presentata
da IS 1 avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);
che con la presente istanza – completata, su richiesta
Fatti
27.02.2012 di questa Corte, con scritto 21/22.03.2012 – IS 1 chiede di ottenere
la trasmissione, in copia, degli atti del citato procedimento penale allo scopo di verificare possibili
lacune procedurali (doc. 1.a), sostenendo parimenti di aver lasciato i
documenti in questione nella soffitta di una casa in cui abitava, la quale è
stata in seguito demolita unitamente agli stessi e che "(…) discutendo
dell’argomento a posteriori, con alcune persone coinvolte nel caso sono
scaturite delle incongruenze fra quanto da me allora denunciato e la procedura
d’inchiesta allora allestita dalla P.P. competente" (doc. 3);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico
si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte;
che il 16.03.2012 questa Corte ha informato il qui
istante di aver acquisito agli atti lo scritto 23/26.03.2012 di __________, di
cui si dirà in seguito;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante
parte (quale denunciante/querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli
deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un
Considerandi
interesse giuridico legittimo;
che come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle
richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il
procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori,
per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico
legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p.
19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4
LOG;
che, come esposto, il 26.03.2012 questa Corte ha
informato il qui istante di aver acquisito agli atti lo scritto 16.03.2012 di __________
inerente al procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ sfociato
nella decisione 19.02.2012, passata in giudicato il 6.03.2012 (poiché con
sentenza 1B_110/2012 di medesima data il Tribunale federale, adito da IS 1, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso);
che __________ mediante il suddetto scritto ha
informato questa Corte che il qui istante ha pubblicato sulla pagina web
dell’Associazione __________ tutti gli atti riguardanti l’incarto CRP __________
e che tra questi documenti figura in particolare il suo verbale
d’interrogatorio, da cui emerge pure il suo stato civile e la sua situazione
patrimoniale;
che stante l’agire riprovevole del qui istante e il
rischio che egli possa fare un uso inappropriato dei documenti richiesti di cui
all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, questa Corte non può che
decidere di non dare seguito alla sua domanda, non essendo nella fattispecie in
esame adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG
prevalente sui diritti personali della persona coinvolta nel procedimento penale
nel frattempo archiviato;
che l’istanza deve essere quindi respinta;
che vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia
al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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