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Decisione

60.2012.76

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante/querelante quale istante (istanza respinta causa rischio di un uso inappropriato dei documenti richiesti)

6 aprile 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

27.02.2012 di questa Corte, con scritto 21/22.03.2012 – IS 1 chiede di ottenere

la trasmissione, in copia, degli atti del citato procedimento penale allo scopo di verificare possibili

lacune procedurali (doc. 1.a), sostenendo parimenti di aver lasciato i

documenti in questione nella soffitta di una casa in cui abitava, la quale è

stata in seguito demolita unitamente agli stessi e che "(…) discutendo

dell’argomento a posteriori, con alcune persone coinvolte nel caso sono

scaturite delle incongruenze fra quanto da me allora denunciato e la procedura

d’inchiesta allora allestita dalla P.P. competente" (doc. 3);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico

si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte;

che il 16.03.2012 questa Corte ha informato il qui

istante di aver acquisito agli atti lo scritto 23/26.03.2012 di __________, di

cui si dirà in seguito;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante

parte (quale denunciante/querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli

deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un

Considerandi

interesse giuridico legittimo;

che come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle

richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il

procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori,

per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico

legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p.

19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4

LOG;

che, come esposto, il 26.03.2012 questa Corte ha

informato il qui istante di aver acquisito agli atti lo scritto 16.03.2012 di __________

inerente al procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ sfociato

nella decisione 19.02.2012, passata in giudicato il 6.03.2012 (poiché con

sentenza 1B_110/2012 di medesima data il Tribunale federale, adito da IS 1, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso);

che __________ mediante il suddetto scritto ha

informato questa Corte che il qui istante ha pubblicato sulla pagina web

dell’Associazione __________ tutti gli atti riguardanti l’incarto CRP __________

e che tra questi documenti figura in particolare il suo verbale

d’interrogatorio, da cui emerge pure il suo stato civile e la sua situazione

patrimoniale;

che stante l’agire riprovevole del qui istante e il

rischio che egli possa fare un uso inappropriato dei documenti richiesti di cui

all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, questa Corte non può che

decidere di non dare seguito alla sua domanda, non essendo nella fattispecie in

esame adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG

prevalente sui diritti personali della persona coinvolta nel procedimento penale

nel frattempo archiviato;

che l’istanza deve essere quindi respinta;

che vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia

al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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