60.2012.77
Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa quale istante
20 marzo 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.77
Data decisione, Autorità:
20.03.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.77
Lugano
20 marzo 2012/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/28.02.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
l’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 21.02.2012
è giunta al Ministero pubblico il 23.02.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte in data 27/28.02.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il __________, verso le ore 11:20, a __________, presso il cantiere di __________,
un tubo di ferro della lunghezza di 1 metro e del diametro di 5 centimetri è caduto da un’altezza di circa 14 metri colpendo al capo l’operaio IS 1, provocandogli
in particolare un forte trauma cranico e un ematoma epidurale con frattura
parietotemporale (inc. MP __________);
che
di conseguenza il Ministero pubblico ha aperto, d’ufficio, un procedimento penale
a carico di PI 2, montatore di ponteggi, per le ipotesi di reato di lesioni
colpose e violazione delle regole dell’arte edilizia [essendo emerso
dall’istruttoria che il tubo di metallo è rotolato sul ponteggio a seguito del
movimento della camminata di quest’ultimo] sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 23.11.2010 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico
Zaccaria Akbas (NLP __________);
che
avverso il suddetto decreto non è stata presentata un’istanza di promozione
dell’accusa ex art. 186 cpv. 1 CPP TI all’allora Camera dei ricorsi penali;
che
con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede
di ottenere gli atti di cui al surriferito incarto penale allo scopo di visionarli;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato osservazioni
in merito all’istanza;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stato il qui
istante parte al procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ in
qualità di parte lesa ai sensi del CPP TI;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte lesa ai sensi
del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi che
stanno alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e
dalla costante giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse
giuridico legittimo dell’istante ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli
atti dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato, poiché l’ha
interessato personalmente in veste di parte;
che
di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 rispettivamente il suo
patrocinatore, avv. PR 1, ad esaminare e a fotocopiare presso il Ministero
pubblico tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto
di non luogo a procedere 23.11.2010 (NLP __________), concordando i tempi di
accesso con il procuratore pubblico Zaccaria Akbas, compatibilmente con i suoi
impegni;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese,
ritenuto che l’istante è già stato parte al procedimento penale nel frattempo
archiviato;
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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