60.2012.81
Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di trasferimento in sezione aperta. prognosi negativa circa il pericolo di fuga di straniero con lunghi e pesanti precedenti penali all
5 aprile 2012Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2012.81
Data decisione, Autorità:
05.04.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di trasferimento in sezione aperta. prognosi negativa circa il pericolo di fuga di straniero con lunghi e pesanti precedenti penali all'estero e nessun legame con il nostro territorio
PERICOLO DI FUGA
TRASFERIMENTO IN SEZIONE APERTA
art. 379 CPP
art. 393 CPP
art. 439 CPP
art. 75a CPS
art. 76 CPS
art. 10 LEPMS
art. 12 LEPMS
art. 19 REPMS
Incarto n.
60.2012.81
Lugano
5 aprile 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/5.03.2012 presentato da
RE 1, c/o PCT La Stampa, Lugano,
contro
la decisione 21.02.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, che ha
respinto la sua richiesta di trasferimento in sezione aperta (inc. GPC __________);
preso atto che il giudice dei provvedimenti
coercitivi con scritto 12/13.03.2012 ha dichiarato di rinunciare a formulare osservazioni, rinviando integralmente alle motivazioni esposte nella propria
sentenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 6.07.2010 la Corte delle assise criminali ha giudicato RE 1, unitamente a
un correo, autore colpevole di rapina (ai danni di una gioielleria, sottraendo
merce preziosa per un valore complessivo denunciato di oltre CHF 1,2 milioni, merce
che ha potuto quasi interamente essere recuperata) e lo ha condannato alla pena
detentiva ferma di quattro anni.
Sentenza,
questa, passata in giudicato.
b. L'espiazione
della pena è iniziata il 6.07.2010. Dedotto il carcere preventivo sofferto, RE 1 ha raggiunto il 1/3 della pena il 27.02.2011, la metà della pena il 29.10.2011 e i 7/12 il 29.02.2012. I 2/3, per la liberazione condizionale, scadranno il
28.06.2012 mentre egli avrà interamente espiato la sua pena il 28.10.2013.
c. In
data 6.12.2010 la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emesso nei confronti
di RE 1 - privo di un qualsiasi permesso per risiedere in Svizzera -
un'ingiunzione di allontanamento senza formalità da eseguire al momento della
sua scarcerazione. Nel contempo ha segnalato di aver contattato la competente autorità
federale, onde emanare contro di lui un divieto d'entrata, in ragione della
reprensibilità penale del suo comportamento (cfr. lettera 6.12.2010 della Sezione della popolazione, Bellinzona).
d. Con
scritto 7.11.2011 RE 1 ha inoltrato alla Direzione delle Strutture carcerarie richiesta
di trasferimento in sezione aperta a far tempo dal 29.02.2012, ovvero una volta raggiunti i 7/12 dell'esecuzione della pena, asserendo di impegnarsi
"a mantenere un comportamento corretto e rispettoso" (scritto 7.11.2011).
e. L'operatore
sociale ha espresso preavviso favorevole al postulato trasferimento in sezione
aperta, rilevando che il detenuto non avrebbe sino ad allora destato nessun
problema dal profilo comportamentale nonché lavorerebbe regolarmente e diligentemente.
Ha inoltre evidenziato che tale passaggio è espressamente previsto nel Piano
d'esecuzione della sanzione (PES) [approvato nel gennaio 2011 e a cui RE 1 ha aderito] con il raggiungimento dei 7/12 della pena.
Il
Servizio medico del penitenziario, dal canto suo, ha segnalato di non intravvedere
al proposito alcun impedimento apparente.
Il
direttore aggiunto delle Strutture carcerarie cantonali il 9.11.2011 ha pure formulato preavviso favorevole al trasferimento del qui reclamante dopo il 29.02.2012. Tenuto conto della sentenza di condanna della Corte delle assise criminali e
dei numerosi precedenti penali in Italia, egli ha osservato che il comportamento
del detenuto in carcere è risultato essere nella norma (malgrado un richiamo di
data 4.05.2010 per inosservanza delle norme comportamentali, in particolare per
il possesso di corrispondenza non censurata), che il rendimento del suo lavoro
a partire dal 10.08.2010 presso la legatoria del penitenziario è da considerare
buono, e che il detenuto ha intrattenuto contatti regolari con la propria
compagna, residente a __________, la quale lo avrebbe regolarmente visitato in
carcere.
f. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha quindi interpellato la Commissione per
l'esame dei condannati pericolosi, che riunitasi in seduta del 23.12.2011 - dopo aver sentito RE 1 come da lui richiesto - ha preavvisato favorevolmente
il postulato trasferimento. A motivazione essa ha molto succintamente indicato
che "l'istante, sentito dalla Commissione, esprime in modo convincente
la propria presa di coscienza dell'errore commesso delinquendo (per la prima
volta) in territorio svizzero. L'efficacia del procedimento penale nei suoi
confronti così come si è svolto finora pare costituire deterrente sufficiente e
consente di esprimere ragionevole pronostico di assenza di rischio di recidiva"
(cfr. preavviso 17.01.2012 della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi).
g. In
data 25.01.2012 RE 1 è stato sentito dalla segretaria giudiziaria dell'Ufficio
dei giudici dei provvedimenti coercitivi. Davanti alla stessa, preso atto dei
succitati preavvisi espressi dalle competenti autorità interpellate, egli ha
ribadito la propria richiesta di trasferimento. Ha sottolineato le frequenti
visite in carcere della sua compagna, residente a __________ e ivi attiva quale
contabile, come pure dei numerosi amici e parenti tutti provenienti dall'Italia,
evidenziando di non averne più sul nostro territorio. Ha confermato di voler
far rientro in Italia al suo rilascio. Inoltre ha osservato di lavorare con
impegno e piacere nel reparto di legatoria del penitenziario, rilevando di aver
altresì seguito un corso di inglese e un corso di informatica.
h. Con
decisione 21.02.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l'istanza
di trasferimento in sezione aperta presentata da RE 1.
Il giudice, riassunti i fatti salienti e i
preavvisi formulati al proposito, nonché dopo aver riassunto le norme
applicabili, ha in particolare riscontrato un concreto pericolo di fuga. Ciò
sulla base dell'assenza di legami personali e professionali del qui reclamante
con il nostro Paese, ove egli è giunto al solo scopo di delinquervi, e dell'ordine
di allontanamento emesso nei suoi confronti al momento della sua scarcerazione,
che gli preclude qualsiasi possibilità di stabilirsi legalmente sul nostro
territorio.
Pure
ha formulato una prognosi fortemente negativa circa il rischio di recidiva, a
fronte dei numerosi precedenti penali in Italia, la cui espiazione delle
relative pene non avrebbe avuto alcun effetto deterrente, così come delle constatazioni/conclusioni
della sentenza di condanna della Corte delle assise criminali in relazione alla
rapina commessa in Svizzera. Di tutto ciò la Commissione per l'esame dei
condannati pericolosi non avrebbe debitamente tenuto conto, così che il
preavviso espresso dalla stessa, a mente del giudice, non sarebbe da ritenere sufficiente
per escludere la pericolosità pubblica del qui reclamante. Infine il magistrato
ha sottolineato come dagli atti (tra cui il PES) non emergerebbero indicazioni
concrete e dettagliate in punto al progetto di un lavoro esterno (a cui
preluderebbe il trasferimento in sezione aperta), né un programma di reinserimento/rientro
in Patria.
i. RE
1 insorge contro tale decisione con reclamo 2/5.03.2012 chiedendone l'accoglimento e quindi la concessione del trasferimento in sezione aperta entro fine
aprile.
Sottolinea
i preavvisi favorevoli espressi dalle autorità interpellate e rimprovera al
giudice dei provvedimenti coercitivi di aver, a suo dire, sostanzialmente
fondato la sua decisione negativa "sulla scarsa collaborazione nei
primi 45 giorni del mio arresto (periodo nel quale ero comprensibilmente molto
depresso)" (reclamo 2/5.03.2012, p. 1) e sui precedenti penali italiani senza tener debitamente conto della sua incensuratezza in Svizzera.
Critica
al magistrato di non aver considerato il parere espresso dalla Commissione per
l'esame dei condannati pericolosi e nega esista in concreto un pericolo di recidiva
e/o di fuga.
Allega
al suo esposto la dichiarazione di una signora residente a __________ autorizzata
al commercio di fiori e piante, disposta ad assumere il reclamante ed evidenzia
il suo progetto, iniziato in carcere, di realizzare cornici portafoto in
cartone destinate alla vendita e per il cui commercio necessiterebbe di un
telefono e di internet che solo con il trasferimento in sezione aperta avrebbe
a disposizione.
Delle
ulteriori argomentazioni si dirà, laddove necessario, nei considerandi in
diritto.
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale
svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti
per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa
procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della
pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a
decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del
lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP).
Contro
tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al
condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.
393.
e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10
giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in
particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la
motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il
gravame, inoltrato il 2.03.2012, contro la decisione 21.02.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata in data 22.02.2012 è tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1.
- quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente,
personalmente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a
reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l'art. 75a cpv. 2 CP "Per regime aperto si intende un'espiazione della
pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il
trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione
del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale".
L'art. 76 cpv. 2 CP stabilisce inoltre che
"il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto
chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi
è da attendersi che commetta nuovi reati".
Interpretata
e contrario quest'ultima norma prevede quali criteri determinanti per il
collocamento in un penitenziario aperto o in un reparto aperto di un
penitenziario chiuso, cumulativamente, che non sussista il pericolo che il detenuto
si dia alla fuga e che nemmeno vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati
(cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER,
2a. ed., art. 76 CP n. 8).
A
livello cantonale - oltre l'applicazione del Concordato sull'esecuzione delle
pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani
adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) - l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle
pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM), in vigore dal 9.03.2007, al cpv. 1 dispone che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso
(ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la
forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse
altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli
a terzi.
Il
cpv. 3 del medesimo regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la
pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto
(ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto
concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione
non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e
non vi è rischio di fuga.
L'art.
3.
del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, precisa che sono considerate strutture aperte lo
Stampino e il Naravazz (cpv. 5). Esse sono in particolare destinate
all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di
lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia;
c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d)
persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le
quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
Inoltre
l'art. 43 cpv. 1 di detto regolamento stabilisce che l'esecuzione della pena avviene
di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono
contemplati dal PES (Piano d'esecuzione della sanzione penale). I passaggi tra
le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente
della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno
nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare
le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.
2.2
Con
quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il
detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere
espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri
non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale
svizzero del 21.09.1998, FF 1999 p. 1793).
Conformemente
alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in
funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere
dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che
lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale
rischio non solo possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.1.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.7.2010; DTF 125 I 60).
In
una recente sentenza in ambito di concessione del primo congedo, l'Alta Corte
ha avuto modo di precisare che il pericolo di fuga non può essere ammesso, allorquando
un rischio simile è dato solo in modo astratto. Devono sussistere dei motivi
concreti, che facciano apparire la fuga come probabile. Al proposito va preso
in considerazione l'insieme delle condizioni del detenuto ("die
gesamten Verhältnisse des Eingewiesenen"), quali ad esempio i suoi
legami familiari ("familiäre Bindungen"), le sue condizioni di
vita ("Lebensumstände"), la sua situazione professionale e finanziaria
("berufliche und finanzielle Situation"), i suoi contatti
all'estero ("Kontakte zum Ausland") [sentenza TF 6B_577/2011
del 12.01.2012, consid. 2.2.].
La
dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in
particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni ("Beziehungsnetz")
con il nostro paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la
Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen")
e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora
(BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
Per
quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente
di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la
dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza (BSK Strafrecht I – A.
BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP n. 7), stante che nel pericolo di recidiva non
entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici
contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar,
art. 76 CP n. 3).
3.
È
pacifico che RE 1 ha raggiunto i 7/12 dell'esecuzione della pena. Inoltre il
suo comportamento in carcere è stato corretto, rispettoso nelle relazioni con
il personale dell'istituto e ha svolto bene il lavoro assegnatogli (cfr. PES,
p. 5).
Nondimeno
questa Corte intravvede, per le circostanze che verranno esposte nei
considerandi che seguono, un concreto pericolo di fuga che impedisce la concessione
del postulato trasferimento in sezione aperta, così come correttamente accertato
dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata, che dunque
merita tutela.
4.
4.1.
RE
1, cittadino italiano, è nato il __________1960 in Svizzera interna da
emigranti italiani, che dopo i suoi primi quattro anni di vita, decidono di
fare rientro in Italia. Egli vi frequenta le scuole dell'obbligo sino alla
terza media e nel seguito lavora per circa un anno, come apprendista, in una
ditta di astucci. Non conclude alcuna formazione professionale. A suo dire egli
avrebbe svolto svariati mestieri, quali l'artigiano in una ditta d'argenteria,
il fiorista, il barista, il lavapiatti ed altri. Perde la madre all'età di 12 anni
mentre all'età di 19-20 anni il padre, comunque a suo dire violento, si
trasferisce nel __________ e con lui non avrà più alcuna frequentazione.
In
patria RE 1 è pesantemente pregiudicato. Egli è incorso, a partire dall'età di
18.
anni e sull'arco di quasi una trentina d'anni, in ben 14 condanne, per le
quali egli ha asserito di aver complessivamente trascorso in carcere cinque
anni della sua vita e all'incirca due-tre anni agli arresti domiciliari. In
particolare nel 1978 egli è stato condannato per furto e nel 1981, 1982, 1984
per furto (consumato o tentato) e per ricettazione; nel 1989 per rapina e per resistenza
a pubblico ufficiale (per i quali ha ricevuto una pena di due anni), nel 1998
per resistenza a pubblico ufficiale e per lesione personale, nel 2003 per
ricettazione, nel 2004 per furto tentato, nel giugno 2006 per rapina, per lesioni
personali, per ricettazione e per ostacolo all'identificazione della provenienza
illecita di beni (per i quali è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione
e ad una multa), nell'ottobre 2006 e nel 2007 per violazione delle misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose (cfr. sentenza 6.07.2010 della Corte delle assise criminali, p. 8-9; PES, p. 2 e 4)
4.2
Aggregatosi
ad un altro cittadino italiano o brasiliano (gli inquirenti non hanno potuto meglio
identificarlo) e ad almeno uno di origine serba residenti nel __________, dove RE
1, disoccupato, viveva in casa propria, egli è giunto in Svizzera nell'ottobre
2009.
solo per compiervi la rapina per la quale egli è in espiazione di pena.
Rapina questa ai danni di una gioielleria di __________, dalla quale il
reclamante unitamente ai correi ha illecitamente sottratto 121 orologi e alcuni
gioielli di gran marca per un valore denunciato di oltre CHF 1,2 milioni (gran
parte della refurtiva è tuttavia stata recuperata e restituita al proprietario).
Secondo la Corte di prime cure, tale reato è stato perpetrato in modo audace,
spregiudicato, con grande determinazione e sangue freddo, da veri
professionisti, mettendo a segno un piano articolato e meticoloso, per puro
scopo di lucro, facendo uso di una pistola a salve automatica e vincendo le
resistenze delle due commesse.
4.3
Il
reclamante non ha possibilità alcuna di stabilirsi legalmente in Svizzera, dove
peraltro egli, eccetto per i primi quattro anni di vita, mai ha risieduto.
Il
6.12.2010
la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emanato nei suoi
confronti un ordine di allontanamento immediato da eseguirsi al suo rilascio. Essa
ha altresì sottoposto la fattispecie alla competente autorità federale affinché
emani a suo carico un divieto d'entrata.
Il
reclamante, nemmeno dal profilo familiare ed affettivo, vanta un qualche legame
con il nostro territorio.
La
compagna con cui ha una relazione stabile, e che lo ha regolarmente visitato in
carcere, risiede in Italia. Pure da questo paese provengono i numerosi amici e parenti
venuti a visitarlo al penitenziario con regolarità. Egli stesso ha sostenuto di
non avere più alcun parente o amico in Svizzera.
L'Italia, paese in cui egli è vissuto sino
al suo arresto da parte degli inquirenti elvetici e dove ha dichiarato di voler
far rientro, rimane indiscutibilmente il centro dei suoi interessi personali, familiari
e professionali. La ventilata proposta di un possibile impiego - sebbene non
sia dato di sapere con quale regolarità, grado d'occupazione e remunerazione -
proviene da una signora attiva nel commercio di fiori e piante a __________.
4.4
In
tali circostanze risulta palese non essere data al reclamante la possibilità di
una progressiva reintegrazione nel nostro paese dal profilo professionale e
sociale.
4.5
RE
1, ormai ultracinquantenne - come accertanto nella sentenza di primo grado -
dopo tante condanne, quale consumato pregiudicato ha dimostrato di volersi procurare
col crimine, senza troppa fatica e senza lavorare, i mezzi per la sua
sussistenza. Pertanto, seppure manchino solo pochi mesi al termine dei 2/3 dell'espiazione
della pena che permettono l'esame della liberazione condizionale, a tutt'oggi egli
non può essere certo che la stessa gli verrà concessa, stante il presupposto
imposto dall'art. 86 cpv. 1 CP dell'assenza di un rischio di recidiva. Così che
per raggiungere il termine dell'espiazione integrale della pena, egli ha davanti
a sé ancora oltre un anno e mezzo di carcere.
Egli
inoltre, nel procedimento davanti alle autorità penali elvetiche, ha appalesato
una tempra pertinace e ha dato prova di saper tenere testa ad oltranza agli
inquirenti, avvalendosi del suo diritto di non rispondere e sottacendo il nome
dei correi, al di fuori del coimputato che sapeva essere parimenti agli arresti.
Pertanto
anche dal profilo caratteriale, il rischio che egli non intenda sottomettersi
oltre al prosieguo dell'espiazione di pena appare concreto.
Per
concludere, avendo il proprio centro degli interessi in Italia e non avendo
alcun legame e/o prospettiva di integrarsi in Svizzera, visti le sue condizioni
di vita, il suo trascorso penale nonché il suo carattere personale, il rischio
che egli possa sottrarsi al residuo di pena riparando in patria, qualora fosse
trasferito in sezione aperta, risulta concreto e altamente probabile.
5.
L'esistenza
di un concreto pericolo di fuga, essendo da solo sufficiente a giustificare il
mantenimento del reclamante in un penitenziario chiuso ex art. 76 cpv. 2 CP,
rende superfluo l'esame dell'ulteriore rischio di recidiva valutato dal giudice
dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata.
6.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono
poste a carico del qui reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv.
1 CPP, 75a, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie
del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o
Penitenziario La Stampa, Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv.
2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
-
per conoscenza:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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