60.2012.82
Reclamo contro il decreto di abbandono della Sezione della circolazione in materia di contravvenzione. legittimazione polizia
10 luglio 2012Italiano10 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
60.2012.82
Data decisione, Autorità:
10.07.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro il decreto di abbandono della Sezione della circolazione in materia di contravvenzione. legittimazione polizia
AUTORITÀ PENALI DELLE CONTRAVVENZIONI
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
LEGITTIMAZIONE
RICEVIBILITÀ
art. 17 CPP
art. 322 CPP
art. 357 CPP
art. 381 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2012.82
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/6.3.2012 presentato
dalla
RE 1
in relazione
al decreto di abbandono 24.2.2012 emanato dalla
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, a seguito di opposizione
24.1.2012 al decreto d’accusa 20.1.2012 (DA __________) emanato nei confronti
di PI 1, __________, per titolo di infrazione alla LCStr (ABB __________);
richiamate le osservazioni 22/26.3.2012 della
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, e 25/27.4.2012 (replica) della RE 1, mediante le quali l’autorità contesta la
legittimazione del reclamante, mentre il tenente __________, della RE 1, ritiene
di essere “parte interessata” e si riconferma nelle proprie allegazioni;
considerato che PI 1, interpellata, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 14.9.2011, in territorio di __________, la RE 1, e per essa il tenente __________,
ha posto in contravvenzione PI 1, conducente della vettura __________ targata
TI __________, in quanto quest’ultima era parcheggiata sul marciapiede davanti
all’entrata del Municipio.
In data 19.12.2011, trascorso
il termine per il pagamento della multa secondo la procedura disciplinare ed
atteso l’avvio della procedura ordinaria, la conducente, per il tramite del suo
rappresentante legale, ha presentato osservazioni all’intimazione di
contravvenzione 5.12.2011 (multa no. __________), confermando la sua presenza
allo sportello della cancelleria comunale per una pratica privata. Sosta che -
a suo dire – sarebbe durata al massimo tre minuti.
La RE 1, con scritto
20.12.2011, ha trasmesso l’incarto alla Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, presentando delle brevi contro-osservazioni.
b. Con
decreto 20.1.2012, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha posto
in stato d’accusa PI 1, proponendo la sua condanna al pagamento di una multa di
CHF 120.--, per infrazione alla LCStr (DA __________).
In data 24.1.2012 PI 1 ha presentato opposizione al suddetto decreto.
Con decisione 24.2.2012 - richiamati gli art. 1 cpv. 1 e 2 della
LPcontr, gli art. 17, 319 ss. e 357 cpv. 3 CPP, visti la LCStr, le relative
ordinanze d’esecuzione, il CPP, la LACS e il relativo regolamento, la LPcontr e
la LOG - la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha decretato l’abbandono nei confronti di PI 1,
annullando il decreto d’accusa di cui sopra, in considerazione della lieve entità
della trasgressione (ABB __________).
c. Con
tempestivo gravame la RE 1, e per essa il tenente __________, chiede
l’annullamento del decreto di abbandono 24.2.2012 (ABB __________), con contestuale
conferma del decreto d’accusa 20.1.2012 (DA __________).
Lo stesso, dopo aver ripreso
i fatti imputati a PI 1, contesta la conclusione a cui è giunta la Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, posto come l’infrazione commessa non
possa essere ritenuta di lieve entità. Infatti, “il veicolo parcheggiato ostruiva
(oltre all’unico accesso veicolare al Municipio) completamente il marciapiede.
Ciò avveniva in un momento di traffico di punta, a pochi metri da uno dei
passaggi pedonali ritenuto tra i più pericolosi del Cantone e in una piazza con
un transito di oltre 30'000 veicoli al giorno” (reclamo 5/6.3.2012, p. 2).
Ritiene infine che il
perturbamento al transito dei pedoni è durato al minino dalle ore 18.10 alle
ore 18.20, motivo per cui l’infrazione non può quindi essere considerata lieve.
Delle ulteriori
argomentazioni così come delle osservazioni della Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, e della replica della RE 1 si dirà, se necessario, in corso
di motivazione nei considerandi successivi.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il
reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della
polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,
eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista
un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
1.2.1
Il
gravame - inoltrato tempestivamente il 5/6.3.2012– è stato presentato avverso il decreto di abbandono 24.2.2012 (ABB __________)
emanato dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico.
1.2.2
La
Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio
delle contravvenzioni ad autorità amministrative (art. 17 cpv. 1 CPP).
Il
Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni
penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da
giudicare secondo la legge del 20.04.2010 di procedura per le contravvenzioni
(art. 7 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla
circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.09.1985, LACS, RU
7.4.2.1
).
La
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è competente ad istruire e
decidere le contravvenzioni e le denunce previste, tra l’altro, in materia di
circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 4
lit. f del regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione
federale sulla circolazione stradale del 2.03.1999, RLACS, RU 7.4.2.1.1.).
1.2.3
Le autorità amministrative istituite per il
perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del
pubblico ministero (art. 357 cpv. 1 CPP).
Se la fattispecie contravvenzionale non è
realizzata, l’autorità penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento
con un decreto succintamente motivato (art. 357 cpv. 3 CPP).
1.2.4
Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP le parti possono
impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di abbandono
dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
La Corte dei reclami penali è
dunque competente, in applicazione (anche) dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, a
decidere il gravame.
1.2.5
Il reclamo contro il decreto di abbandono
deve essere accolto, segnatamente, in presenza di indizi di reato tali da
giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente
al giudizio del procuratore pubblico o delle autorità delle contravvenzioni)
sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b
CPP), in difetto di cause esimenti (art. 319 cpv. 1 lit. c CPP), qualora sono
realizzati presupposti processuali negati dal procuratore pubblico
rispettivamente non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 319 cpv. 1
lit. d CPP) oppure, infine,
quando è stata applicata a torto una disposizione legale che prevede la possibilità
di rinunciare all’azione penale o alla punizione (art. 319 cpv. 1 lit. e CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per
principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,
esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata
all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,
concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa
interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione
della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
2.
Il gravame, inoltrato il 5/6.3.2012 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di abbandono
24.2.2012
(ABB __________), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
Nella
fattispecie si pone anzitutto la questione riguardante la legittimazione della RE
1.
ad impugnare detta decisione.
3.
3.1.
Il gravame che qui ci occupa
è stato presentato da __________, nella sua qualità di tenente della RE 1, in materia di contravvenzioni.
Come
detto sopra, le autorità
amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle
contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero (art. 357 cpv. 1
CPP).
Tra
le autorità amministrative di cui sopra vi sono le Polizie comunali, e ciò in
virtù dell’art. 6 cpv. 1 lit. b RLACS, secondo cui le Polizie comunali esercitano
le funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento delle istituzioni, in
particolare constatano le infrazioni alle norme della circolazione e perseguono
secondo procedura disciplinare, rispettivamente denuncia alla Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile
o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge,
come pure l’incasso dei relativi depositi cauzionali previsti dall’art. 17
LACS.
Nell’ambito
quindi del perseguimento delle infrazioni alla LCStr, la Polizia comunale
dispone dei poteri del pubblico ministero.
3.2
La
legittimazione ad interporre ricorso da parte del pubblico ministero è retta
dall’art. 381 CPP, il quale al cpv. 1 prevede che il pubblico ministero può
ricorrere a favore o a pregiudizio dell’imputato o condannato.
Tuttavia,
per quanto concerne la legittimazione nell’ambito della procedura penale in
materia di contravvenzioni, le autorità amministrative istituite per il
perseguimento delle stesse non godono di quanto previsto per il ministero
pubblico ai sensi della disposizione di cui sopra.
Il
cpv. 3 dell’art. 381 CPP sancisce infatti che sono la Confederazione e i
Cantoni che designano le autorità legittimate a ricorrere nell’ambito della
procedura penale contravvenzionale.
Il
ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere inoltrato in ogni
caso unicamente da un pubblico ministero (Commentario CPP - M. MINI, art. 381
CPP n. 8).
3.3
Il
Cantone Ticino non ha previsto alcuna norma al riguardo, non definendo quindi
in maniera chiara ed univoca la legittimazione o meno della Polizia ad impugnare
un decreto di non luogo a procedere/abbandono emanato dalla Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, in materia di contravvenzioni.
L’art.
6.
cpv. 1 lit. b RLACS parla infatti unicamente di “constatazione delle
infrazioni alle norme della circolazione e perseguimento secondo la procedura
disciplinare, rispettivamente denuncia alla Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico”, ciò che non può essere interpretato come una legittimazione a
ricorrere ai sensi dell’art. 381 cpv. 3 CPP.
4.
In siffatte circostanze ed in assenza di una chiara
base legale che attribuisca la legittimazione alla Polizia nel senso indicato
al considerando precedente, il presente reclamo non può che essere dichiarato
irricevibile, ciò che permette a questa Corte di prescindere da un esame del
merito.
5.
Il
gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano
ripetibili, non avendo PI 1, presentato osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 322, 357, 381, 385
e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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