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Decisione

60.2012.82

Reclamo contro il decreto di abbandono della Sezione della circolazione in materia di contravvenzione. legittimazione polizia

10 luglio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 14.9.2011, in territorio di __________, la RE 1, e per essa il tenente __________,

ha posto in contravvenzione PI 1, conducente della vettura __________ targata

TI __________, in quanto quest’ultima era parcheggiata sul marciapiede davanti

all’entrata del Municipio.

In data 19.12.2011, trascorso

il termine per il pagamento della multa secondo la procedura disciplinare ed

atteso l’avvio della procedura ordinaria, la conducente, per il tramite del suo

rappresentante legale, ha presentato osservazioni all’intimazione di

contravvenzione 5.12.2011 (multa no. __________), confermando la sua presenza

allo sportello della cancelleria comunale per una pratica privata. Sosta che -

a suo dire – sarebbe durata al massimo tre minuti.

La RE 1, con scritto

20.12.2011, ha trasmesso l’incarto alla Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, presentando delle brevi contro-osservazioni.

b. Con

decreto 20.1.2012, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha posto

in stato d’accusa PI 1, proponendo la sua condanna al pagamento di una multa di

CHF 120.--, per infrazione alla LCStr (DA __________).

In data 24.1.2012 PI 1 ha presentato opposizione al suddetto decreto.

Con decisione 24.2.2012 - richiamati gli art. 1 cpv. 1 e 2 della

LPcontr, gli art. 17, 319 ss. e 357 cpv. 3 CPP, visti la LCStr, le relative

ordinanze d’esecuzione, il CPP, la LACS e il relativo regolamento, la LPcontr e

la LOG - la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha decretato l’abbandono nei confronti di PI 1,

annullando il decreto d’accusa di cui sopra, in considerazione della lieve entità

della trasgressione (ABB __________).

c. Con

tempestivo gravame la RE 1, e per essa il tenente __________, chiede

l’annullamento del decreto di abbandono 24.2.2012 (ABB __________), con contestuale

conferma del decreto d’accusa 20.1.2012 (DA __________).

Lo stesso, dopo aver ripreso

i fatti imputati a PI 1, contesta la conclusione a cui è giunta la Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, posto come l’infrazione commessa non

possa essere ritenuta di lieve entità. Infatti, “il veicolo parcheggiato ostruiva

(oltre all’unico accesso veicolare al Municipio) completamente il marciapiede.

Ciò avveniva in un momento di traffico di punta, a pochi metri da uno dei

passaggi pedonali ritenuto tra i più pericolosi del Cantone e in una piazza con

un transito di oltre 30'000 veicoli al giorno” (reclamo 5/6.3.2012, p. 2).

Ritiene infine che il

perturbamento al transito dei pedoni è durato al minino dalle ore 18.10 alle

ore 18.20, motivo per cui l’infrazione non può quindi essere considerata lieve.

Delle ulteriori

argomentazioni così come delle osservazioni della Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, e della replica della RE 1 si dirà, se necessario, in corso

di motivazione nei considerandi successivi.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il

reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della

polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,

eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista

un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

1.2.1

Il

gravame - inoltrato tempestivamente il 5/6.3.2012– è stato presentato avverso il decreto di abbandono 24.2.2012 (ABB __________)

emanato dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico.

1.2.2

La

Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio

delle contravvenzioni ad autorità amministrative (art. 17 cpv. 1 CPP).

Il

Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni

penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da

giudicare secondo la legge del 20.04.2010 di procedura per le contravvenzioni

(art. 7 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla

circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.09.1985, LACS, RU

7.4.2.1

).

La

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è competente ad istruire e

decidere le contravvenzioni e le denunce previste, tra l’altro, in materia di

circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 4

lit. f del regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione

federale sulla circolazione stradale del 2.03.1999, RLACS, RU 7.4.2.1.1.).

1.2.3

Le autorità amministrative istituite per il

perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del

pubblico ministero (art. 357 cpv. 1 CPP).

Se la fattispecie contravvenzionale non è

realizzata, l’autorità penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento

con un decreto succintamente motivato (art. 357 cpv. 3 CPP).

1.2.4

Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP le parti possono

impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di abbandono

dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

La Corte dei reclami penali è

dunque competente, in applicazione (anche) dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, a

decidere il gravame.

1.2.5

Il reclamo contro il decreto di abbandono

deve essere accolto, segnatamente, in presenza di indizi di reato tali da

giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente

al giudizio del procuratore pubblico o delle autorità delle contravvenzioni)

sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b

CPP), in difetto di cause esimenti (art. 319 cpv. 1 lit. c CPP), qualora sono

realizzati presupposti processuali negati dal procuratore pubblico

rispettivamente non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 319 cpv. 1

lit. d CPP) oppure, infine,

quando è stata applicata a torto una disposizione legale che prevede la possibilità

di rinunciare all’azione penale o alla punizione (art. 319 cpv. 1 lit. e CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per

principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale,

esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata

all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi,

concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa

interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione

della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

2.

Il gravame, inoltrato il 5/6.3.2012 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di abbandono

24.2.2012

(ABB __________), è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

Nella

fattispecie si pone anzitutto la questione riguardante la legittimazione della RE

1.

ad impugnare detta decisione.

3.

3.1.

Il gravame che qui ci occupa

è stato presentato da __________, nella sua qualità di tenente della RE 1, in materia di contravvenzioni.

Come

detto sopra, le autorità

amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle

contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero (art. 357 cpv. 1

CPP).

Tra

le autorità amministrative di cui sopra vi sono le Polizie comunali, e ciò in

virtù dell’art. 6 cpv. 1 lit. b RLACS, secondo cui le Polizie comunali esercitano

le funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento delle istituzioni, in

particolare constatano le infrazioni alle norme della circolazione e perseguono

secondo procedura disciplinare, rispettivamente denuncia alla Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile

o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge,

come pure l’incasso dei relativi depositi cauzionali previsti dall’art. 17

LACS.

Nell’ambito

quindi del perseguimento delle infrazioni alla LCStr, la Polizia comunale

dispone dei poteri del pubblico ministero.

3.2

La

legittimazione ad interporre ricorso da parte del pubblico ministero è retta

dall’art. 381 CPP, il quale al cpv. 1 prevede che il pubblico ministero può

ricorrere a favore o a pregiudizio dell’imputato o condannato.

Tuttavia,

per quanto concerne la legittimazione nell’ambito della procedura penale in

materia di contravvenzioni, le autorità amministrative istituite per il

perseguimento delle stesse non godono di quanto previsto per il ministero

pubblico ai sensi della disposizione di cui sopra.

Il

cpv. 3 dell’art. 381 CPP sancisce infatti che sono la Confederazione e i

Cantoni che designano le autorità legittimate a ricorrere nell’ambito della

procedura penale contravvenzionale.

Il

ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere inoltrato in ogni

caso unicamente da un pubblico ministero (Commentario CPP - M. MINI, art. 381

CPP n. 8).

3.3

Il

Cantone Ticino non ha previsto alcuna norma al riguardo, non definendo quindi

in maniera chiara ed univoca la legittimazione o meno della Polizia ad impugnare

un decreto di non luogo a procedere/abbandono emanato dalla Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, in materia di contravvenzioni.

L’art.

6.

cpv. 1 lit. b RLACS parla infatti unicamente di “constatazione delle

infrazioni alle norme della circolazione e perseguimento secondo la procedura

disciplinare, rispettivamente denuncia alla Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico”, ciò che non può essere interpretato come una legittimazione a

ricorrere ai sensi dell’art. 381 cpv. 3 CPP.

4.

In siffatte circostanze ed in assenza di una chiara

base legale che attribuisca la legittimazione alla Polizia nel senso indicato

al considerando precedente, il presente reclamo non può che essere dichiarato

irricevibile, ciò che permette a questa Corte di prescindere da un esame del

merito.

5.

Il

gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano

ripetibili, non avendo PI 1, presentato osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 322, 357, 381, 385

e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

Non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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