60.2012.86
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26 marzo 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2012.86
Data decisione, Autorità:
26.03.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha ordinato la sua carcerazione preventiva. impugnata proporzionalità della decisione (durata della carcerazione preventiva ordinata). la gravità dei fatti contestati all'imputato giustifica la durata proposta
CARCERAZIONE PREVENTIVA
DURATA MASSIMA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA
RECLAMO
art. 5 cpv. 2 CPP
art. 212 cpv. 2 CPP
art. 221 CPP
art. 393 cpv. 1 CPP
Incarto n.
60.2012.86
Lugano
26 marzo 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 8/9.3.2012
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione del giudice dei provvedimenti
coercitivi Claudia Solcà del 2.3.2012 che ha ordinato la sua carcerazione preventiva
fino al 27.4.2012 (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 13/14.3.2012 del
giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, mediante le quali si
rimette al giudizio di questa Corte;
richiamate le osservazioni 14.3.2012 del procuratore
pubblico Andrea Pagani, mediante le quali chiede di respingere il reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
seguito delle dichiarazioni di un acquirente di stupefacenti raccolte il
27.2.2012 (allegato 12 al rapporto di arresto del 29.2.2012), la mattina del
29.2.2012 la Polizia ha perquisito il domicilio del reclamante, e quest’ultimo
è stato accompagnato in modo coatto e sentito la mattina medesima dalla Polizia
(allegato 1 al rapporto di arresto del 29.2.2012). Nel pomeriggio il reclamante
è stato interrogato dal procuratore pubblico (inc. __________). Il giorno
seguente il magistrato inquirente ha fatto istanza di carcerazione preventiva.
b.Con decisione 2.3.2012, qui impugnata, il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva del qui reclamante
fino al 27.4.2102.
Il
magistrato ha ammesso l’esistenza di seri indizi di reato e di colpevolezza in relazione
a quanto trovato presso il domicilio del reclamante, in base alle sue ammissioni
ed alle deposizioni di un acquirente e della convivente.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso l’esistenza di un pericolo d’inquinamento
delle prove, trovandosi l’inchiesta al suo inizio, ed essendo necessaria
l’audizione dei fornitori e degli acquirenti.
In
relazione al principio della proporzionalità, il magistrato ha ordinato la
carcerazione preventiva fino al 27.4.2012, come richiesto dal procuratore.
In
conclusione della sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ricordato
al procuratore pubblico l’obbligo di procedere alla revoca della misura
cautelare qualora si manifestassero prima della scadenza le condizioni dell’art.
212 cpv. 2 CPP, ed al reclamante la possibilità di formulare in ogni momento
una domanda di scarcerazione.
c.
Con gravame
7/9.3.2012 il reclamante afferma di aver immediatamente collaborato, chiarendo
la sua posizione ed ammettendo quanto commesso, ma contestando in parte quanto
riferito da un acquirente. Riguardo all’indicazione dei suoi fornitori, egli ha
espresso i suoi timori.
Per
il reclamante, il procuratore pubblico può al massimo rimproverargli un commercio
di marijuana, ma non un commercio di cocaina, in quanto non ancora attuato.
Considerato
come sarebbe esclusa la possibilità di promuovergli l’imputazione aggravata
della LStup, la carcerazione preventiva ammessa dal giudice dei provvedimenti
coercitivi apparirebbe contraria al principio della proporzionalità, ritenuto
pure che gli accertamenti ancora necessari possono essere compiuti in tempi brevi.
Il reclamante conclude chiedendo di accogliere il gravame e di limitare la sua carcerazione
preventiva al massimo fino al 14.3.2012, rispettivamente (e subordinatamente)
fino al 28.3.2012.
d.Nelle proprie osservazioni 13/14.3.2012 il giudice dei
provvedimenti coercitivi evidenzia come il reclamante, al momento in cui è
stata ordinata la carcerazione preventiva, non avesse fornito informazioni
sufficienti in merito ai suoi fornitori ed acquirenti, a fronte di quantità e varietà
delle sostanze stupefacenti e del denaro trovati al suo domicilio. Di modo che
il periodo di carcerazione preventiva determinato era, con riferimento agli
atti istruttori necessari (compresi i controlli telefonici), conforme al principio
della proporzionalità.
e.
Nelle proprie
osservazioni 14.3.2012 il procuratore pubblico espone gli indizi di colpevolezza
e i motivi a fondamento del pericolo di collusione. In considerazione del numero
non indifferente di persone da identificare, giudica il termine di carcerazione
(richiesto e ordinato) quasi insufficiente per concludere un’inchiesta che è
ancora ai suoi albori.
In
conclusione, oltre a chiedere il rigetto del reclamo, il procuratore pubblico si
riserva di chiedere una proroga della carcerazione preventiva.
Considerandi
1.
1.1.
A’
sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF
1B_64/2011 del 17.2.2011,1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)]
può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano,
prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di
sicurezza (art. 229 ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art.
390.
CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, presentato l’8/9.3.2012 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione
2.3.2012
del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione
preventiva (inc. GPC __________), è tempestivo.
RE
1, quale imputato e quale persona in stato di carcerazione preventiva, è pacificamente
legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il
reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a
provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle
disposizioni del CPP [secondo i principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono
essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono previsti dalla
legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi con essi
perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; d.
l’importanza del reato li giustifica.”)]. Eventuali provvedimenti coercitivi
privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro
presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o
autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di
raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP). La durata della
carcerazione preventiva o della carcerazione di sicurezza non può superare quella
della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).
2.2
La
carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) comincia quando è disposta dal giudice
dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell’atto di accusa
presso il tribunale di primo grado, con l’inizio anticipato di una sanzione
privativa della libertà o con la liberazione dell’imputato nel corso
dell’istruzione (art. 220 cpv. 1 CPP).
La
carcerazione preventiva – e di sicurezza – è ammissibile soltanto quando
l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv.
2/3 CP) e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al
procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini
mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci
seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver
già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP). In applicazione
dell’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione preventiva (non tuttavia quella di
sicurezza: BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 16 nota 65) è pure ammissibile
se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un
grave crimine lo compia effettivamente.
3.
Nel
presente caso, non sono contestati i seri indizi di colpevolezza rispetto ai
reati ipotizzati, e neppure il pericolo di collusione e d’inquinamento delle
prove: impugnata è solo la proporzionalità della decisione con riferimento alla
durata della carcerazione preventiva ordinata.
Considerato
il bene giuridico protetto della libertà personale in gioco, questa Corte non può
però esimersi dall’operare preventivamente una verifica degli altri presupposti
della carcerazione preventiva.
4.4.1
La
carcerazione preventiva presuppone anzitutto l’esistenza di gravi indizi di un
crimine o di un delitto (art. 221 cpv. 1 CPP).
4.2
I
seri indizi di colpevolezza sono certamente riuniti in considerazione delle
sostanze stupefacenti e dei valori patrimoniali trovati al domicilio del
reclamante (allegato 3 al rapporto di polizia 29.2.2012), in base alle ammissioni
già rese (allegato 2 al rapporto di polizia 29.2.2012 e verbale PP 29.2.2012,
AI 6) , nonché in base anche alle dichiarazioni della convivente (allegato 13
al rapporto di polizia 29.2.2012) e di un acquirente (allegato 12 al rapporto
di polizia 29.2.2012).
5.5.1
I
pericoli di collusione e d’inquinamento dei mezzi di prova sono precisati
all’art. 221 cpv. 1 lit. b CPP nei seguenti termini: “ (...) vi è seriamente
da temere che: (…) b. influenzi persone e inquini mezzi di prova,
compromettendo in tal modo l’accertamento della verità”.
Come
già precisato dalla giurisprudenza precedente l’entrata in vigore del CPP,
detti pericoli sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa
abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne
illecitamente a suo scarico.
Tali
pericoli sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta
predibattimentale. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire
accordi tra l'imputato e i testimoni – già sentiti o ancora
da sentire – o i correi e i complici non arrestati,
messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro lato di impedire
interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora
in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo
vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità
giudiziaria da parte dell’imputato deve essere valutata sulla base di elementi
concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente
e in maniera astratta (Commentario CPP – E.
MELI, art. 221 CPP n. 9 e 10).
5.2
È
nella natura dell’inchiesta in materia di stupefacenti la necessità di
procedere all’identificazione degli acquirenti, ma soprattutto dei fornitori
della sostanza, così come occorre ricostruire le quantità di stupefacente
trattate dall’imputato.
Nel
caso concreto, il reclamante ha fatto delle ammissioni, ma è stato intenzionalmente
reticente in relazione ai nomi dei propri fornitori, ciò che richiede
ovviamente degli approfondimenti dell’inchiesta.
Riguardo
agli acquirenti, in caso di contestazione (come parzialmente sembra il caso) dei
quantitativi loro riferiti, occorre procedere all’identificazione, alla loro
audizione e a dei confronti.
Per
la loro identificazione, occorre esaminare anche i tabulati telefonici, già
richiesti e già al vaglio degli inquirenti, ma che, per il loro numero, richiedono
certamente tempo (AI 29).
6.6.1
Nell’ottica del principio della
proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione preventiva, il
Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal
giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2
e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il nuovo CPP ha recepito tale
giurisprudenza all’art. 212 cpv. 3, stabilendo che : “La durata della
carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena
detentiva presumibile”.
6.2
Il
protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche l’imperativo di celerità
(art. 5 CPP): il cpv. 2 della norma impone che “se l’imputato è in stato di
carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità”.
Concretamente
l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e
senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze
concrete, in particolare, alla vastità e alla complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento del carcerato.
6.3
Sempre
nell’ottica del principio della proporzionalità, ed in particolare del suo corollario
della sussidiarietà, occorre chiedersi se eventuali misure sostitutive alla
carcerazione preventiva (quali descritte agli art. 237 ss. CPP) consentano di
raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 lit. c CPP).
6.4
Nel
presente caso, non è la sussidiarietà (punto 6.3.) ad essere contestata, ma la
durata della carcerazione preventiva, nell’ottica della possibile pena (punto
6.1
) e della celerità nella conduzione dell’inchiesta (6.2.).
6.5
Riguardo
l’imputazione, per il reclamante sarebbe da scartare l’infrazione aggravata,
avendo venduto solo marijuana: ciò renderebbe sproporzionata la durata di due
mesi di detenzione preventiva.
6.6
Il
ragionamento non merita particolare tutela per i seguenti motivi.
Anzitutto,
i quantitativi di sostanza venduta non sono a priori minimi, e sono già in parte
contestati.
Inoltre,
anche ammettendo l’infrazione semplice dell’art. 19 cpv. 1 LStup, per la stessa
è prevista una pena fino a tre anni, trattandosi di un delitto, ciò che la
rende difficilmente incompatibile con una carcerazione preventiva di due mesi.
Infine,
il reclamante ha ammesso l’acquisto della cocaina almeno in parte per la
vendita, ciò che assurge ad atto preparatorio punibile ai sensi dell’art. 19
cpv. 1 lit. g LStup.
6.7
Il
reclamante sostiene che i residui bisogni istruttori ed il relativo pericolo di
collusione potrebbero essere superati in tempi brevi, entro il 14.3.2012,
rispettivamente (e subordinatamente) entro il 28.3.2012.
6.8
Premesso
che, già in astratto, appare difficile determinare a priori la durata dei bisogni
di un’inchiesta e la durata del pericolo di collusione e d’inquinamento delle
prove (connesso), ciò vale a maggior ragione per un’inchiesta per spaccio di sostanze
stupefacenti, del genere di quella oggetto del presente procedimento. Se la
collaborazione del reclamante potrà certamente concorrere ad abbreviare i
tempi, ciò non toglie che sia compito degli inquirenti identificare soprattutto
i fornitori, ma anche gli acquirenti, onde determinare i quantitativi oggetto
delle infrazioni. Ciò richiede tempo ed impegno non sempre facilmente
quantificabile a priori.
6.9
Nel
presente caso occorre pure considerare come il procuratore pubblico abbia
chiesto, ed il giudice dei provvedimenti coercitivi abbia ordinato, un periodo
di detenzione preventiva inferiore ai tre mesi massimi consentiti dal CPP:
entrambi hanno perciò già operato una valutazione dei possibili tempi richiesti
dall’inchiesta, contenendoli.
Dalla
lettura degli atti questa Corte non può che condividere la valutazione del procuratore
pubblico e del giudice dei provvedimenti coercitivi, in considerazione dello
stadio iniziale dell’inchiesta, della complessità della medesima, in
particolare per determinare i fornitori, gli acquirenti e i quantitativi, anche
mediante i (non pochi) dati risultanti dalle utenze telefoniche.
6.10
In
ogni caso, e come giustamente ricordato dal giudice dei provvedimenti
coercitivi alla fine della motivazione della sua decisione, al reclamante è
data in ogni tempo la facoltà di presentare una domanda di scarcerazione giusta
l’art. 228 CPP, mentre che al procuratore pubblico compete l’onere di condurre
l’inchiesta in modo celere conformemente al principio generale dell’art. 5 cpv.
1.
CPP ed alla sua concretizzazione in materia di carcerazione dell’art. 5 cpv.
2.
CPP, nonché il rispetto dell’art. 212 cpv. 2 CPP.
7.
Il reclamo
è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 221 s., 385 e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese
di CHF 100.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico di RE
1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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