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60.2012.86

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 marzo 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

seguito delle dichiarazioni di un acquirente di stupefacenti raccolte il

27.2.2012 (allegato 12 al rapporto di arresto del 29.2.2012), la mattina del

29.2.2012 la Polizia ha perquisito il domicilio del reclamante, e quest’ultimo

è stato accompagnato in modo coatto e sentito la mattina medesima dalla Polizia

(allegato 1 al rapporto di arresto del 29.2.2012). Nel pomeriggio il reclamante

è stato interrogato dal procuratore pubblico (inc. __________). Il giorno

seguente il magistrato inquirente ha fatto istanza di carcerazione preventiva.

b.Con decisione 2.3.2012, qui impugnata, il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva del qui reclamante

fino al 27.4.2102.

Il

magistrato ha ammesso l’esistenza di seri indizi di reato e di colpevolezza in relazione

a quanto trovato presso il domicilio del reclamante, in base alle sue ammissioni

ed alle deposizioni di un acquirente e della convivente.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso l’esistenza di un pericolo d’inquinamento

delle prove, trovandosi l’inchiesta al suo inizio, ed essendo necessaria

l’audizione dei fornitori e degli acquirenti.

In

relazione al principio della proporzionalità, il magistrato ha ordinato la

carcerazione preventiva fino al 27.4.2012, come richiesto dal procuratore.

In

conclusione della sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ricordato

al procuratore pubblico l’obbligo di procedere alla revoca della misura

cautelare qualora si manifestassero prima della scadenza le condizioni dell’art.

212 cpv. 2 CPP, ed al reclamante la possibilità di formulare in ogni momento

una domanda di scarcerazione.

c.

Con gravame

7/9.3.2012 il reclamante afferma di aver immediatamente collaborato, chiarendo

la sua posizione ed ammettendo quanto commesso, ma contestando in parte quanto

riferito da un acquirente. Riguardo all’indicazione dei suoi fornitori, egli ha

espresso i suoi timori.

Per

il reclamante, il procuratore pubblico può al massimo rimproverargli un commercio

di marijuana, ma non un commercio di cocaina, in quanto non ancora attuato.

Considerato

come sarebbe esclusa la possibilità di promuovergli l’imputazione aggravata

della LStup, la carcerazione preventiva ammessa dal giudice dei provvedimenti

coercitivi apparirebbe contraria al principio della proporzionalità, ritenuto

pure che gli accertamenti ancora necessari possono essere compiuti in tempi brevi.

Il reclamante conclude chiedendo di accogliere il gravame e di limitare la sua carcerazione

preventiva al massimo fino al 14.3.2012, rispettivamente (e subordinatamente)

fino al 28.3.2012.

d.Nelle proprie osservazioni 13/14.3.2012 il giudice dei

provvedimenti coercitivi evidenzia come il reclamante, al momento in cui è

stata ordinata la carcerazione preventiva, non avesse fornito informazioni

sufficienti in merito ai suoi fornitori ed acquirenti, a fronte di quantità e varietà

delle sostanze stupefacenti e del denaro trovati al suo domicilio. Di modo che

il periodo di carcerazione preventiva determinato era, con riferimento agli

atti istruttori necessari (compresi i controlli telefonici), conforme al principio

della proporzionalità.

e.

Nelle proprie

osservazioni 14.3.2012 il procuratore pubblico espone gli indizi di colpevolezza

e i motivi a fondamento del pericolo di collusione. In considerazione del numero

non indifferente di persone da identificare, giudica il termine di carcerazione

(richiesto e ordinato) quasi insufficiente per concludere un’inchiesta che è

ancora ai suoi albori.

In

conclusione, oltre a chiedere il rigetto del reclamo, il procuratore pubblico si

riserva di chiedere una proroga della carcerazione preventiva.

Considerandi

1.

1.1.

A’

sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF

1B_64/2011 del 17.2.2011,1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)]

può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano,

prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di

sicurezza (art. 229 ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art.

390.

CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, presentato l’8/9.3.2012 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione

2.3.2012

del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione

preventiva (inc. GPC __________), è tempestivo.

RE

1, quale imputato e quale persona in stato di carcerazione preventiva, è pacificamente

legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Le

esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

Il

reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a

provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle

disposizioni del CPP [secondo i principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono

essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono previsti dalla

legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi con essi

perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; d.

l’importanza del reato li giustifica.”)]. Eventuali provvedimenti coercitivi

privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro

presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o

autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di

raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP). La durata della

carcerazione preventiva o della carcerazione di sicurezza non può superare quella

della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

2.2

La

carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) comincia quando è disposta dal giudice

dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell’atto di accusa

presso il tribunale di primo grado, con l’inizio anticipato di una sanzione

privativa della libertà o con la liberazione dell’imputato nel corso

dell’istruzione (art. 220 cpv. 1 CPP).

La

carcerazione preventiva – e di sicurezza – è ammissibile soltanto quando

l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv.

2/3 CP) e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al

procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini

mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci

seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver

già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP). In applicazione

dell’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione preventiva (non tuttavia quella di

sicurezza: BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 16 nota 65) è pure ammissibile

se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un

grave crimine lo compia effettivamente.

3.

Nel

presente caso, non sono contestati i seri indizi di colpevolezza rispetto ai

reati ipotizzati, e neppure il pericolo di collusione e d’inquinamento delle

prove: impugnata è solo la proporzionalità della decisione con riferimento alla

durata della carcerazione preventiva ordinata.

Considerato

il bene giuridico protetto della libertà personale in gioco, questa Corte non può

però esimersi dall’operare preventivamente una verifica degli altri presupposti

della carcerazione preventiva.

4.4.1

La

carcerazione preventiva presuppone anzitutto l’esistenza di gravi indizi di un

crimine o di un delitto (art. 221 cpv. 1 CPP).

4.2

I

seri indizi di colpevolezza sono certamente riuniti in considerazione delle

sostanze stupefacenti e dei valori patrimoniali trovati al domicilio del

reclamante (allegato 3 al rapporto di polizia 29.2.2012), in base alle ammissioni

già rese (allegato 2 al rapporto di polizia 29.2.2012 e verbale PP 29.2.2012,

AI 6) , nonché in base anche alle dichiarazioni della convivente (allegato 13

al rapporto di polizia 29.2.2012) e di un acquirente (allegato 12 al rapporto

di polizia 29.2.2012).

5.5.1

I

pericoli di collusione e d’inquinamento dei mezzi di prova sono precisati

all’art. 221 cpv. 1 lit. b CPP nei seguenti termini: “ (...) vi è seriamente

da temere che: (…) b. influenzi persone e inquini mezzi di prova,

compromettendo in tal modo l’accertamento della verità”.

Come

già precisato dalla giurisprudenza precedente l’entrata in vigore del CPP,

detti pericoli sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa

abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne

illecitamente a suo scarico.

Tali

pericoli sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta

predibattimentale. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire

accordi tra l'imputato e i testimoni – già sentiti o ancora

da sentire – o i correi e i complici non arrestati,

messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro lato di impedire

interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora

in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo

vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità

giudiziaria da parte dell’imputato deve essere valutata sulla base di elementi

concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente

e in maniera astratta (Commentario CPP – E.

MELI, art. 221 CPP n. 9 e 10).

5.2

È

nella natura dell’inchiesta in materia di stupefacenti la necessità di

procedere all’identificazione degli acquirenti, ma soprattutto dei fornitori

della sostanza, così come occorre ricostruire le quantità di stupefacente

trattate dall’imputato.

Nel

caso concreto, il reclamante ha fatto delle ammissioni, ma è stato intenzionalmente

reticente in relazione ai nomi dei propri fornitori, ciò che richiede

ovviamente degli approfondimenti dell’inchiesta.

Riguardo

agli acquirenti, in caso di contestazione (come parzialmente sembra il caso) dei

quantitativi loro riferiti, occorre procedere all’identificazione, alla loro

audizione e a dei confronti.

Per

la loro identificazione, occorre esaminare anche i tabulati telefonici, già

richiesti e già al vaglio degli inquirenti, ma che, per il loro numero, richiedono

certamente tempo (AI 29).

6.6.1

Nell’ottica del principio della

proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione preventiva, il

Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal

giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2

e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il nuovo CPP ha recepito tale

giurisprudenza all’art. 212 cpv. 3, stabilendo che : “La durata della

carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena

detentiva presumibile”.

6.2

Il

protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche l’imperativo di celerità

(art. 5 CPP): il cpv. 2 della norma impone che “se l’imputato è in stato di

carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità”.

Concretamente

l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e

senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze

concrete, in particolare, alla vastità e alla complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento del carcerato.

6.3

Sempre

nell’ottica del principio della proporzionalità, ed in particolare del suo corollario

della sussidiarietà, occorre chiedersi se eventuali misure sostitutive alla

carcerazione preventiva (quali descritte agli art. 237 ss. CPP) consentano di

raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 lit. c CPP).

6.4

Nel

presente caso, non è la sussidiarietà (punto 6.3.) ad essere contestata, ma la

durata della carcerazione preventiva, nell’ottica della possibile pena (punto

6.1

) e della celerità nella conduzione dell’inchiesta (6.2.).

6.5

Riguardo

l’imputazione, per il reclamante sarebbe da scartare l’infrazione aggravata,

avendo venduto solo marijuana: ciò renderebbe sproporzionata la durata di due

mesi di detenzione preventiva.

6.6

Il

ragionamento non merita particolare tutela per i seguenti motivi.

Anzitutto,

i quantitativi di sostanza venduta non sono a priori minimi, e sono già in parte

contestati.

Inoltre,

anche ammettendo l’infrazione semplice dell’art. 19 cpv. 1 LStup, per la stessa

è prevista una pena fino a tre anni, trattandosi di un delitto, ciò che la

rende difficilmente incompatibile con una carcerazione preventiva di due mesi.

Infine,

il reclamante ha ammesso l’acquisto della cocaina almeno in parte per la

vendita, ciò che assurge ad atto preparatorio punibile ai sensi dell’art. 19

cpv. 1 lit. g LStup.

6.7

Il

reclamante sostiene che i residui bisogni istruttori ed il relativo pericolo di

collusione potrebbero essere superati in tempi brevi, entro il 14.3.2012,

rispettivamente (e subordinatamente) entro il 28.3.2012.

6.8

Premesso

che, già in astratto, appare difficile determinare a priori la durata dei bisogni

di un’inchiesta e la durata del pericolo di collusione e d’inquinamento delle

prove (connesso), ciò vale a maggior ragione per un’inchiesta per spaccio di sostanze

stupefacenti, del genere di quella oggetto del presente procedimento. Se la

collaborazione del reclamante potrà certamente concorrere ad abbreviare i

tempi, ciò non toglie che sia compito degli inquirenti identificare soprattutto

i fornitori, ma anche gli acquirenti, onde determinare i quantitativi oggetto

delle infrazioni. Ciò richiede tempo ed impegno non sempre facilmente

quantificabile a priori.

6.9

Nel

presente caso occorre pure considerare come il procuratore pubblico abbia

chiesto, ed il giudice dei provvedimenti coercitivi abbia ordinato, un periodo

di detenzione preventiva inferiore ai tre mesi massimi consentiti dal CPP:

entrambi hanno perciò già operato una valutazione dei possibili tempi richiesti

dall’inchiesta, contenendoli.

Dalla

lettura degli atti questa Corte non può che condividere la valutazione del procuratore

pubblico e del giudice dei provvedimenti coercitivi, in considerazione dello

stadio iniziale dell’inchiesta, della complessità della medesima, in

particolare per determinare i fornitori, gli acquirenti e i quantitativi, anche

mediante i (non pochi) dati risultanti dalle utenze telefoniche.

6.10

In

ogni caso, e come giustamente ricordato dal giudice dei provvedimenti

coercitivi alla fine della motivazione della sua decisione, al reclamante è

data in ogni tempo la facoltà di presentare una domanda di scarcerazione giusta

l’art. 228 CPP, mentre che al procuratore pubblico compete l’onere di condurre

l’inchiesta in modo celere conformemente al principio generale dell’art. 5 cpv.

1.

CPP ed alla sua concretizzazione in materia di carcerazione dell’art. 5 cpv.

2.

CPP, nonché il rispetto dell’art. 212 cpv. 2 CPP.

7.

Il reclamo

è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 221 s., 385 e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese

di CHF 100.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico di RE

1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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