60.2012.89
Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la liberazione condizionale in quanto prematura. prima passaggio alla fase del lavoro e alloggio esterni. prognosi sfavorevole circa il pericolo di
9 maggio 2012Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2012.89
Data decisione, Autorità:
09.05.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la liberazione condizionale in quanto prematura. prima passaggio alla fase del lavoro e alloggio esterni. prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva
LIBERAZIONE CONDIZIONALE DA UNA PENA DETENTIVA
PERICOLO DI RECIDIVA
PROGNOSI
art. 75 CPS
art. 86 CPS
art. 379 CPS
art. 393 CPS
art. 10 LEPMS
art. 12 LEPMS
art. 19 REPMS
art. 34 REPMS
art. 35 REPMS
Incarto n.
60.2012.89
Lugano
9 maggio 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/13.03.2012 presentato da
RE 1
contro
la decisione 5.03.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione
della pena, in relazione alla concessione della liberazione condizionale
(inc. GPC __________);
richiamato lo scritto 14.03.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale comunica di non avere
osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte;
richiamate altresì le osservazioni 21/22.03.2012 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, che - a conferma del
precedente proprio preavviso - conclude ritenendo che la liberazione
condizionale sia prematura;
preso atto che, interpellato, RE 1 non ha
presentato osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con giudizio 31.03.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di ripetuti atti sessuali con
fanciulli (consumati e tentati), atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere, somministrazione a fanciulli di sostanze
pericolose per la salute, violazione della sfera segreta o privata mediante
apparecchi di presa d'immagini, rappresentazione di atti di cruda violenza e
ripetuta pornografia. Riconosciuta una scemata imputabilità di grado lieve,
l'ha quindi condannato alla pena detentiva di cinque anni, a valere quale pena unica ai sensi
dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase e dell’art. 49 cpv. 2 CP. La Corte di primo grado ha pure ordinato il
trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in espiazione di
pena.
b. La Corte di appello e di revisione penale,
sedente quale Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 17.01.2011, in parziale accoglimento del ricorso per cassazione presentato da RE 1, ha ricommisurato la pena detentiva inflitta a quest'ultimo dal giudice di prime cure riducendola a
tre anni e sei mesi (inc. CCRP 17.2010.20).
La
sentenza è cresciuta in giudicato.
c. Considerato il periodo di detenzione
preventiva e di sicurezza sofferto dal 18.02.2009 e l'inizio dell'espiazione della pena al 17.01.2011, il qui reclamante ha raggiunto il primo terzo dell'esecuzione
della pena il 19.04.2010, la metà pena in data 18.11.2010 ed i 2/3, per la liberazione condizionale, il 18.06.2011. Il termine dell'espiazione della pena verrà a cadere il 17.08.2012.
d.Il reclamante ha già goduto del primo congedo (in data
28.06.2011) [inc. GPC __________], così come di successivi altri congedi, del
trasferimento in sezione aperta (dal 4.07.2011) [inc. GPC __________], e dal 21.11.2011 usufruisce del regime del lavoro esterno [inc. GPC __________],
svolgendo un'attività al 50 % presso la lavanderia __________ a __________ e il
rimanente 50 % occupandosi della traduzione di audiocassette per ciechi per
l'associazione __________ (attività questa già iniziata in sezione aperta).
In
data 16.06.2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rifiutato la
liberazione condizionale (inc. GPC __________): il successivo reclamo è stato
respinto da questa Corte con sentenza del 13.07.2011 (inc. CRP 60.2011.221).
e. In
data 10.02.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente rifiutato
la concessione della liberazione condizionale.
Il
magistrato, valutati i preavvisi delle competenti autorità interpellate e ritenuti
in buona sostanza la turba psichica presente in RE 1, i suoi precedenti, i
fatti accaduti a __________, la precarietà della sua situazione lavorativa nonché
l'assenza di un alloggio esterno, ha ritenuto di non poter formulare "una
prognosi positiva" in punto al pericolo di recidiva (inc. GPC __________).
In
accoglimento del successivo reclamo interposto da RE 1, in data 1.03.2012 questa Corte, avendo riscontrato una contraddizione circa la formulazione della
prognosi espressa dal giudice dei provvedimenti coercitivi, ha annullato la
decisione 10.02.2012 di quest'ultimo e gli ha rinviato l'incarto affinché statuisse
nuovamente, auspicando nel frattempo il prosieguo dell'esecuzione del Piano
d'esecuzione della sanzione penale (PES) [inc. CRP 60.2012.65].
f. Il
5.03.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente statuito in
punto alla liberazione condizionale, rifiutandola, avendo egli concluso per una
prognosi negativa.
In
particolare il magistrato ha preso in considerazione il comportamento corretto tenuto
da RE 1 in esecuzione di pena e della di lui buona condotta dimostrata durante
i congedi e in regime di lavoro esterno. Tuttavia ha rilevato che in un
contesto strutturato e con un alto controllo istituzionale (quale quello a cui egli
è attualmente sottoposto) il reclamante è in grado di comportarsi
correttamente, alla condizione che sia sottoposto a trattamento terapeutico
intensivo per la cura della sua cronica turba psichica. Al proposito ha fatto
riferimento al rapporto 11/16.01.2012 della psichiatra dr. med. __________, che evidenzia come RE 1 sia in grado di comportarsi in modo adeguato qualora la sua
situazione sociale (affettiva, finanziaria e logistica) sia equilibrata.
Il
giudice ha altresì tenuto conto della perizia psichiatrica giudiziaria 7.09.2009 del dr. med. __________, in cui si segnala che la componente antisociale
(psicopatica) del qui reclamante, che poi danneggia il prossimo, sembra emanare
da un'incapacità di organizzare qualsiasi ambito della di lui esistenza, tanto
quello professionale quanto quello relazionale, finanziario e logistico.
Pertanto,
posti questi accertamenti, il magistrato ha ritenuto che il fatto, per il reclamante,
di non disporre a quel momento di un alloggio è un elemento di precarietà non
accettabile, in quanto non farebbe che riprodurre la situazione negativa che in
passato l'ha portato a delinquere. Inoltre il giudice ha considerato precaria
anche la situazione lavorativa del qui reclamante, considerando sintomatico il
suo continuo richiamo alla domanda AI pendente.
Tutto
ciò correlato ai precedenti penali del reclamante, ai fatti accaduti a __________
(riportati a p. 37 della perizia psichiatrica giudiziaria) e alla constatazione
- nell'udienza tenutasi il 21.12.2011 - che egli preferisce non essere sottoposto ad assistenza riabilitativa, ha portato il magistrato, come anzidetto, a
formulare una prognosi negativa in merito alla liberazione condizionale ed ha
giudicato, in quest'ottica, meritevole di considerazione il preavviso negativo
espresso dalla Direzione delle strutture carcerarie, in cui si richiede prima della
liberazione la transizione nel regime di lavoro e alloggio esterno, così come
previsto dal PES.
g. Contro
tale giudizio insorge davanti a questa Corte RE 1 con gravame 12/13.03.2012, in cui richiama le argomentazioni esposte nel suo precedente reclamo di data
20/21.02.2012 contro la decisione 10.02.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, precisando genericamente che "non è tanto sulla decisione
che ho inoltrato ricorso quanto sulle motivazioni, in quanto, come dimostrato
con la documentazione precedentemente inviatavi, non sono corrette"
(reclamo 12/13.03.2012).
Nel
precedente gravame egli ha in particolare evidenziato di aver effettuato le ricerche
di un alloggio, perlopiù in internet, ma di non aver potuto concludere un
contratto di locazione in assenza di una data della (eventuale) liberazione.
Ha
contestato le considerazioni del giudice sulle sue inabilità fisiche,
producendo un certificato medico (che fa stato di un intervento al ginocchio
sinistro nel 1980, di formicolii ad un braccio con ripercussioni sulla sua
professione di montatore elettricista, di scoliosi grave, di una trombosi
venosa alla gamba sinistra risalente al 2008 recidivata in seguito e alla
conseguente sua necessità di essere anticoagulato a vita), in cui viene
richiesta una ragionevole deduzione della sua abilità lavorativa di almeno il
50%.
Ha
infine rilevato, nel rapporto 11/16.01.2012 della psichiatra - criticando il giudice dei provvedimenti coercitivi di averne ripreso nella sua decisione
solo delle parti - il passaggio in cui si evidenzia come egli, a determinate
condizioni, abbia buone possibilità di non ricadere nei reati che hanno portato
al suo arresto.
h. Come
anzidetto, il giudice dei provvedimenti coercitivi con scritto 14.03.2012 comunica di non presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa
Corte.
La
Direzione delle strutture carcerarie cantonali, nelle sue osservazioni
21/22.03.2012, ribadisce le conclusioni del proprio preavviso di data 16.12.2011, in cui ha valutato essere prematura la liberazione condizionale del
reclamante, non essendo ancora stata raggiunta la fase 5 del PES (che consiste
nella concessione del regime di Electronic monitoring o di lavoro e alloggio esterno),
oltre al mantenimento delle condizioni e obiettivi specifici posti per le fasi
precedenti, tra cui l'aderenza al trattamento medico e terapeutico. In
particolare ritiene importante che la liberazione condizionale sia preceduta da
tale fase 5 del PES - seppure per un periodo breve visto il termine di fine
pena previsto per il 17.08.2012 -, in quanto RE 1 dovrà così dar prova di essere capace di progettare autonomamente la gestione della propria vita, ad
esempio cercando attivamente un luogo d'abitazione e i mezzi finanziari per far
fronte alla pigione.
Delle
ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la
facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle
misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.04.2010 (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza,
fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da
una pena detentiva ex art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j).
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato
e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e
seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il
gravame, inoltrato il 12/13.03.2012, contro la decisione 5.03.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 6.03.2012, è quindi tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente,
personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a
reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
La
revisione della parte generale del Codice penale (CP), entrata in vigore l'1.01.2007, ha introdotto a livello federale diverse norme che regolano l'esecuzione delle
pene detentive e delle misure privative della libertà.
2.2
L'art.
75.
cpv. 3 CP stabilisce che il regolamento del penitenziario preveda l'allestimento
di un piano di esecuzione (PES) con il detenuto. Il piano contiene in particolare
indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e
perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo
esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.
Giusta
l’art. 75 cpv. 4 CP, il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di
risocializzazione e alla preparazione della liberazione.
Il
PES è ripreso agli art. 19 cpv. 2, 34 e 35 del Regolamento sull'esecuzione
delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM) ed è pure disciplinato
dal nuovo Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, agli art. 33 e 43. Il cpv. 1 dell'art. 43 di detto
Regolamento, riferendosi alla progressione dell'esecuzione della pena, dispone
che i passaggi tra le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene
conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di
pena, dell'impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della
capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione
di reati e di sicurezza.
2.3
L'art.
86.
cpv. 1 CP dispone che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena,
ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente
se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si
debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale,
l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86
cpv. 3 CP).
2.4
La concessione della liberazione
condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve
innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della
libertà - per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi -,
secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi,
infine non vi dev'essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti
(A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale non costituisce
né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto
è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 cons. 1); esaminata
d'ufficio, può, se del caso, essere disposta contro la volontà del detenuto,
non presupponendo l'accordo di quest'ultimo (S. TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, art. 86 CP n. 12; CR CP I - A. KUHN, art. 86 CP
n. 16).
Si
tratta di una modalità d'esecuzione della pena detentiva, ossia della quarta ed
ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, precedente la
liberazione definitiva. Come tale essa costituisce la regola da cui conviene
scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà
efficace. Ove l'autorità vi si discosti, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano
la sua decisione (DTF 133 IV 201 cons. 2.3; 124 IV 193 cons. 4d; 119 IV 5 cons.
2; PRA 6/2000, p. 534).
2.5
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p.
1669.
ss, p. 1800-1802).
Con
il nuovo art. 86 cpv. 1 CP ci sono state tuttavia due modifiche.
Anzitutto
se l’art. 38 cpv. 1 vCP era potestativo, l’art. 86 cpv. 1 CP prevede che se le
condizioni sono date, l’autorità penale competente “lo libera”.
Inoltre,
se in precedenza la liberazione era concessa al detenuto "se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà" (art. 38 cifra 1 vCP), con la
nuova disposizione la liberazione va concessa se "non si debba presumere
che commetterà nuovi crimini o delitti" (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in
altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento
futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF
6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei
casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.
Per
il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto
previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP
conserva la sua validità (decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione
(sentenze TF 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.;6B_714/2010 del 4.01.2011 cons. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 cons. 1.1.; DTF 133 IV 201 cons. 2.3.; 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di
durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà,
rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente
scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da
regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione
che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).
3.
3.1.
Nel
caso concreto è pacifico che i 2/3 dell'espiazione della pena sono intervenuti
il 18.06.2011 e che il comportamento di RE 1 in esecuzione di pena è stato corretto, e ciò anche durante i congedi e in regime di lavoro esterno, di cui egli nel
frattempo ha beneficiato.
Egli
inoltre ha avuto in carcere un'evoluzione positiva, passando dalla situazione
in cui fino al processo non sapeva spiegare i motivi del suo passaggio
all'atto, al riconoscimento delle infrazioni commesse e il risarcimento della
vittima (con il versamento di un - seppur modico - indennizzo rateale mensile) come
pure delle zone deficitarie nella sua vita, dimostrandosi cosciente che la sua
problematica è associata ad un insieme di fattori (interni ed esterni) [cfr.
PES, p. 6].
3.2
La
perizia psichiatrica stilata dal perito giudiziario dr. med. __________ il 7.09.2009 accerta nella biografia di RE 1 quale filo conduttore "quello
dell'irregolarità, del precariato, della discontinuità e di una certa
irresponsabilità (...)" e "lo «sbandamento» non si esaurisce nel giro di qualche settimana o
qualche mese ma persiste, senza alcun segno di ravvedimento o tentativo di
correzione, sino praticamente al momento attuale, vale a dire per oltre 13 anni" (perizia giudiziaria 7.09.2009, p. 35-36). Il perito ha riscontrato in lui oltre ad un'instabilità emotiva, dei
tratti ipocondriaci, dei tratti istrionici e una componente antisociale (psicopatica).
Antisocialità questa che si esprime, a mente del perito, "soprattutto
nell'ignorare i diritti altrui e nel non rispettare norme e regole del vivere
civile (...)" e "(...) che danneggia il prossimo ma che, più
che da malanimo, sembra emanare da un'incapacità di organizzare qualsiasi
ambito della propria
esistenza, tanto quello professionale quanto quello relazionale, finanziario,
logistico, al punto da non farsi aiutare da nessuno se non quando vengono
istituite misure tutelari (...)" (perizia giudiziaria 7.09.2009, p. 37). In conclusione egli ha quindi riscontrato un disturbo di personalità misto persistente, correlato ai
reati commessi dal reclamante (ciò che gli è valso in sede di condanna il
riconoscimento di una scemata imputabilità di grado lieve), così che onde
evitare il pericolo di recidiva ha ritenuto essere necessario sottoporre RE 1
ad un trattamento psicoterapeutico regolare e costante (già iniziato in carcere
da parte della dr. med. __________) e da proseguire anche dopo la sua scarcerazione.
3.3
La
psichiatra e psicoterapeuta dr. med. __________, che si è occupata di seguire
il trattamento ambulatoriale con frequenza settimanale di RE 1 in carcere, nel suo rapporto 11/16.01.2012, ha confermato la diagnosi di disturbo di personalità
mista e ha giudicato ottima la capacità del reclamante di riconoscere le situazioni
a rischio, precisando tuttavia come egli debba ancora imparare a muoversi
adeguatamente nel contesto sociale, stante che effettivamente lo scopo della
psicoterapia sarebbe quello di fargli acquisire le necessarie competenze
sociali. Ha altresì riconosciuto il sincero pentimento del reclamante nei
confronti della vittima e il di lui desiderio di risarcire quest'ultima nonché
di recuperare i legami rotti con i propri figli. Sulla base di tale suo
ravvedimento essa ha ritenuto poco probabile il rischio di una ricaduta "almeno
per quel che attiene ai reati di stampo-sessuale-libidinoso" (rapporto
11/16.01.2012, p. 1). Inoltre la psichiatra ha previsto un comportamento
adeguato del reclamante qualora "la sua situazione sociale (affettiva,
finanziaria, logistica) fosse equilibrata" (rapporto 11/16.01.2012, p. 1). Per finire essa ha rilevato di non poter fornire una valutazione
conclusiva approfondita dell'attuale situazione di RE 1, a seguito dell'interruzione del trattamento terapeutico avvenuto tra la fine di giugno 2011 e il
dicembre 2011, per ragioni non imputabili al reclamante.
3.4
Nella
sua comunicazione via e-mail del 13.12.2011 l'operatore sociale dell'Ufficio di patronato, favorevole alla continuazione della progressione graduale verso
l'esterno, ha proposto in caso di liberazione condizionale la sottomissione del
reclamante al Patronato e all'obbligo di mantenere un'attività lavorativa così
come la terapia ambulatoriale. Ha inoltre osservato come RE 1 lavori presso un
laboratorio protetto, con un salario insufficiente a coprire la pigione di un alloggio adeguato e che la
liberazione condizionale presupporrebbe. Pertanto, rileva, che egli dovrebbe
essere preso a carico dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di
Bellinzona, che però non copre le spese durante la detenzione.
3.5
La
Direzione delle Strutture carcerarie il 16.12.2011 ha espresso preavviso negativo alla liberazione condizionale. Richiamate le fasi del regime
progressivo indicate nel PES, pur tenendo conto del buon comportamento tenuto
da RE 1 in espiazione di pena, essa ha ritenuto che "una liberazione
condizionale ci appare ancora prematura, considerato il poco tempo per la valutazione
del lavoro esterno e ritenuto che la fase 5 del PES non è ancora stata
raggiunta" (scritto 16/20.12.2011).
3.6
Il
PES - elaborato nel febbraio/marzo 2011 e al quale RE 1 ha aderito - se da un lato fa stato delle di lui buone capacità cognitive e di apprendimento, con
conclusione della prima formazione professionale (di montatore elettricista),
di un buon ingaggio terapeutico, del rispetto delle norme imposte, di una buona
relazione con il padre e una sorella (che lo hanno regolarmente visitato in
carcere) e dell'aderenza alla curatela amministrativa (istituita dal 2007 a fronte della sua difficile attitudine a gestire la propria situazione finanziaria), dall'altro
lato, scorge oltre al disturbo di personalità mista, lo stato di salute
precario, il lungo periodo di inattività lavorativa nell'ambito del mercato del
lavoro, la difficile situazione economica e un pericolo di recidiva penale,
sebbene relativa a reati minori. Pone inoltre l'accento sull'importanza a che
egli abbia un'attività professionale che gli possa garantire adeguate relazioni
sociali così come egli si crei una rete sociale (con attività culturali,
sportive o di tempo libero) mantenendo il più possibile i contatti con il mondo
esterno piuttosto che con la realtà virtuale di internet, in quanto è stata
teatro del suo delinquere. Infine per quanto riguarda il regime progressivo prima
di passare alla concessione della liberazione condizionale (alla condizione che
venga mantenuto il trattamento ambulatoriale, l'eventuale obbligo di mantenere
un'attività lavorativa, la sottomissione ad assistenza riabilitativa e il
divieto di avere contatti con la vittima), si prevede una fase in cui egli
mantenga un'attività lavorativa nell'ambito del mercato del lavoro in una situazione
di vita che si avvicini sempre più a quella di libertà, disponga di un alloggio
(esterno) adeguato (con stipulazione di un contratto di locazione) e gli venga concesso
dall'autorità competente il regime di electronic monitoring e/o di lavoro e di
alloggio esterno, ciò che sinora non è avvenuto.
3.7
Nella
sua audizione davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi tenutasi in data 21.12.2011 RE 1, dal lato economico, ha dichiarato di prevedere l'aumento al 100 % del suo
attuale impiego presso la lavanderia __________. Tuttavia, trattandosi di un laboratorio
protetto (con una retribuzione di CHF 5.-- all'ora), egli è sin d'ora cosciente
che non riuscirà a trarne i mezzi sufficienti per il suo sostentamento.
Ulteriori attività da lui in vista sarebbero nell'ambito del volontariato
(essendo il padre attivo in questo settore), che se da un lato gioverebbero
alla sua integrazione nel tessuto sociale dall'altro lato non sono atti a
migliorare la sua precaria situazione finanziaria. Di conseguenza, in modo del
tutto generico e senza garanzia alcuna, egli ha ipotizzato la possibilità di
controllare la disoccupazione e/o di ottenere una rendita AI (la cui domanda è
tuttora pendente e di cui è incerto non solo l'esito ma anche la possibile
percentuale di invalidità) e/o un sostegno sociale.
Sul
piano logistico, altrettanto genericamente e un po' semplicisticamente, egli asserisce
che in caso di liberazione "andrei provvisoriamente presso la pensione
al __________ a __________ o una simile a poco prezzo il tempo di organizzarmi
e trovare un appartamento" (verbale di discussione 21.12.2011). Sennonché come emerge dalle ricerche in internet da lui stesso effettuate (allegate
al suo reclamo 20/21.02.2012) la pigione di un appartamento monolocale o di un
locale e mezzo sito nel __________ ammonta a (almeno) CHF 700.-- (fino ad oltre
CHF 1'000.--). Col che è del tutto evidente che con i (precari) mezzi
finanziari su cui il reclamante può attualmente far capo in caso di un suo
immediato rilascio, egli non riuscirà a farvi fronte. Sebbene col padre e con
la sorella egli detenga buoni e importanti rapporti, dagli stessi non risulta
che potrebbe ottenere, ancorché provvisoriamente, un aiuto di tipo finanziario e/o
logistico. Per quanto riguarda la sottomissione al Patronato, seppure consigliata,
egli ha apertamente asserito di ritenerla inutile, disponendo già di un curatore.
Infine
merita una seria riflessione l'ultima asserzione di RE 1, secondo cui "aggiungo
che quando esco di qui vorrei prendermi 15 giorni per staccare, sono già d'accordo
anche con il lavoro, per esempio ho una concreta possibilità di recarmi da un
amico in __________ che mi ha invitato (avrei a carico solo il viaggio) per aiutarlo
a trovare una soluzione per sistemare il suo riscaldamento".
3.8
Ora,
malgrado si debba riconoscere l'evoluzione positiva del reclamante in esecuzione
di pena (avvenuta comunque per gradi e in un ambiente protetto e ben istituito)
come pure la sua seria volontà di continuare anche dopo il suo rilascio l'importante
trattamento terapeutico iniziato con successo in carcere, in esito a quanto
visto sopra, s'impone, prima della sua liberazione condizionale, il passaggio
all'ulteriore fase prevista nel PES (anche se per un breve periodo) di regime
di electronic monitoring e/o di lavoro e di alloggio esterni, così come
suggerito dalla Direzione delle strutture carcerarie e condiviso dal giudice
dei provvedimenti coercitivi.
Senza
questo ulteriore importante passaggio, a questo stadio, la prognosi in punto al
pericolo di recidiva risulta anche per questa Corte sfavorevole. Ciò tenuto
conto dei precedenti penali del reclamante, dell'accertata (e ancora attuale) sua
turba psichica -connessa ai reati commessi -, della sua difficoltà
nell'organizzarsi, della precarietà della sua situazione finanziaria, logistica
e sociale nel corto periodo, di cui egli a tutt'oggi non sembra ancora essere
pienamente cosciente.
Pertanto
la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata merita
tutela.
4.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per
tener conto della sua difficile situazione economica, sono poste a carico del
reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 75, 86 ss. CP, 379 ss.,
393 ss. CPP, la LEPM, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, c/o Strutture carcerarie,
Cadro-Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1
LTF).
4. Intimazione:
per conoscenza:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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