60.2012.9
Istanza di ispezione degli atti. danneggiato / altro partecipante al procedimento quale istante
23 gennaio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.9
Data decisione, Autorità:
23.01.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. danneggiato / altro partecipante al procedimento quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.9
Lugano
23 gennaio
2012/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.09.2011/11.01.2012 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il rapporto di polizia
allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________
nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 28.09.2011
è giunta alla polizia il 3.10.2011, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico
soltanto il 4.01.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, a sua volta e per competenza,
a questa Corte con scritto 10/11.01.2012, comunicando che nulla osta da parte
del Ministero pubblico affinché le parti possano visionare gli atti del
procedimento penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 23.09.2011, verso le ore 7:30, in territorio di __________, allo svincolo
dell’autostrada __________, all’altezza del chilometro __________, ha preso
fuoco l’autovettura marca __________, targata TI __________, di proprietà della
IS 1, __________, alla cui guida si trovava PI 2;
che
a seguito di quanto accaduto è stato allestito il rapporto di costatazione
6.10.2011 da parte della polizia, da cui emerge, tra l’altro, che l’autovettura
avrebbe riportato danni alla struttura il cui ammontare non era ancora stato
quantificato in quel momento (cfr. anche copia documentazione fotografica ivi
annessa, inc. NLP __________);
che
con decisione 24.10.2011 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il
non luogo a procedere in relazione a quanto accaduto quel giorno, per l’assenza
di negligenza e di dolo da parte di PI 2 rispettivamente da parte di terze
persone in relazione alle ipotesi di reato di incendio intenzionale (art. 221
CP) e di incendio colposo (art. 222 CP) (NLP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato
presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.
2 CPP;
che
con la presente istanza – inviata alla polizia e trasmessa, per
competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – la IS 1, in qualità di proprietaria dell’autovettura
__________, targata TI __________, chiede la trasmissione del rapporto di
polizia allestito nell’ambito del citato procedimento penale dovendo compilare
la dichiarazione di sinistro per la sua assicurazione;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (parte danneggiata) nel procedimento
nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella sua richiesta – è
pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del rapporto di costatazione 6.10.2011 del
procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 24.10.2011
(NLP __________), regolarmente cresciuto in giudicato, poiché l’ha interessata personalmente in veste di danneggiata
rispettivamente di altra partecipante al procedimento ex art. 105 cpv. 1 lit. a
CPP e cpv. 2 CPP, essendo proprietaria dell’autovettura marca __________, targata TI __________,
che ha subito dei danni il 23.09.2011 (il giorno in cui quest’ultima ha preso
fuoco);
che a ciò aggiungasi che l’istante
necessita di tale rapporto per compilare la dichiarazione del sinistro presso
la sua assicurazione;
che
di conseguenza il rapporto di costatazione 6.10.2011 (inc. NLP __________) viene trasmesso, in copia, direttamente
all’istante unitamente alla presente decisione;
che
l’istanza è accolta ai sensi
delle suddette considerazioni;
che
vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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