60.2012.99
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
26 marzo 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.99
Data decisione, Autorità:
26.03.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.99
Lugano
26 marzo 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/20.03.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
gli atti dell’incarto penale TPC __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 16.03.2010
è stata inviata, via fax, al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per
il tramite del Tribunale
penale cantonale – l’ha trasmessa,
per competenza, a questa Corte con scritto 16/20.03.2012, senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 23.02.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto IS 1 autore
colpevole dei reati di coazione sessuale e violenza carnale nonché atti
sessuali con fanciulli in danno di una bambina (all'epoca) undicenne e lo ha in
particolare condannato alla pena detentiva di sei anni (da dedursi il carcere
preventivo sofferto) (inc. TPC __________);
che
in data 30.9.2010 l'allora Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto,
nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da IS 1 contro il
giudizio di primo grado (inc. CCRP __________);
che
la citata sentenza è passata in giudicato il 2.12.2010 (cfr. timbro);
che
IS 1 si trova attualmente in detenzione presso il Penitenziario cantonale
"La Stampa", in espiazione della pena detentiva inflittagli il
23.2.2010;
che
con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale,
per competenza, a questa Corte –
l’avv. PR 1 chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale inerente
a IS 1;
che
a suffragio della sua richiesta precisa che IS 1 lo autorizza ad esaminare gli
atti che concernono il suo procedimento penale in vista di un’eventuale
assunzione del patrocinio nell’ambito della procedura di revisione, allegando,
in copia, l’autorizzazione manoscritta rilasciata da quest’ultimo;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare la parte civile, essendo
stato IS 1 parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel
frattempo archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi
del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo
dell’istante (e di riflesso del suo patrocinatore) ex art. 62 cpv. 4 LOG ad
ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti dell’incarto TPC __________ nel
frattempo archiviato, poiché il procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che l’avv. PR 1 è stato incaricato dallo stesso IS 1 a valutare se siano dati gli estremi per l’avvio di una procedura di revisione;
che
di conseguenza questa Corte autorizza l’avv. PR 1 ad esaminare, presso il Tribunale
penale cantonale, tutti gli atti dell’incarto TPC __________, concordando i
tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i
loro impegni;
che
l’avv. PR 1 è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili alle sue
incombenze;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato
parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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