60.2013.10
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
21 gennaio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2013.10
Data decisione, Autorità:
21.01.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.10
Lugano
21 gennaio
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.12.2012/9.01.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto di accusa emanato
a suo carico il 9.10.2006 (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 19.12.2012
è giunta al Ministero pubblico il 20.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 7/9.01.2013, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che,
visti il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 19.07.2006 (inc. MP __________)
e gli art. 207/208 CPP TI, il 9.10.2006 l’allora procuratore pubblico Marco Villa ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di tentata
truffa "per avere, a __________ nel luglio 2006, per procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i responsabili
della Compagnia di __________ __________ di __________, denunciando il furto di
due catalizzatori del tubo di scappamento del valore di CHF 2'489.85 al fine di
incassare quale risarcimento il controvalore della refurtiva, non riuscendo
nell’intento perché la Polizia cantonale scoprì le sue intenzioni" e
di sviamento della giustizia "per avere, a __________ in data 05 luglio
2006, presso il Posto di Polizia cantonale, denunciato falsamente ai funzionari
preposti il furto di due catalizzatori del tubo di scappamento applicati alla
vettura __________, come fatto avvenuto a __________, __________, il __________,
ben sapendo che il reato non era stato commesso, ma che i catalizzatori erano
stati smontati da un garagista in __________ da lui contattato a tale scopo",
ed ha proposto la sua condanna alla pena di settanta cinque giorni di
detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 20.11.2006;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione del predetto decreto di accusa emanato
a suo carico (doc. 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
la richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai
sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante IS 1 abbia omesso di precisare i motivi
della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza
di questa Corte – appare pacifico il suo interesse giuridico legittimo ad
ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa 9.10.2006 (DA __________,
passato in giudicato il 20.11.2006), poiché, come visto sopra, l’ha interessato
personalmente in veste di accusato;
che
di conseguenza il decreto di accusa richiesto viene trasmesso, in copia,
all’istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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