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Decisione

60.2013.100

Istanza di ispezione degli atti. Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) quale istante. decisione di principio

24 maggio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I servizi della Confederazione e dei

Cantoni competenti per l’esecuzione della LATer provvedono allo scambio di dati

sempre che l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 1 LATer).

Il

Consiglio federale può prevedere la comunicazione di dati a altre autorità o

organizzazioni qualora l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 2

LATer).

Le

autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono

prestare assistenza, nell’espletamento dei loro compiti, alle autorità

incaricate del procedimento e del giudizio in materia di cause penali

amministrative; esse devono segnatamente comunicare loro tutte le informazioni

occorrenti e concedere loro di prendere visione degli atti ufficiali che

possono avere importanza per il procedimento penale (art. 30 cpv. 1 DPA).

Giusta

l’art. 30 cpv. 2 DPA l’assistenza può essere negata soltanto quando vi si oppongano

importanti interessi pubblici, segnatamente la sicurezza interna o esterna

della Confederazione o dei Cantoni, ovvero quando essa pregiudichi notevolmente

l’autorità richiesta nell’esecuzione dei suoi compiti. I segreti confidati

giusta gli articoli 171–173 CPP devono essere serbati. Del rimanente, in

materia d’assistenza sono applicabili gli articoli 43–48 CPP (art. 30 cpv. 3

DPA). Gli organismi con compiti di diritto pubblico sono tenuti, nell’ambito di

questi compiti, a prestare la stessa assistenza delle autorità (art. 30 cpv. 4

DPA).

Non

va del resto dimenticato che le autorità cantonali comunicano tutte le

sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non

doversi procedere emanate in applicazione, tra l’altro, della LATer all’IS 1 (IS

1) (art. 3 cifra 15 dell’Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni

penali cantonali del 4.11.2004, RS 312.3).

Infine,

l’allora Camera dei ricorsi penali – dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali –

nella decisione 16.02.2010 (inc. CRP __________) aveva stabilito che IS 1, essendo

Considerandi

un’autorità penale di perseguimento giusta l’art. 90 LATer, non doveva

ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG) in

relazione alla richiesta di poter accedere agli atti di un procedimento penale

pendente a carico di diverse persone per contravvenzione aggravata alla LATer ["(…). Nel presente caso, in base all’art. 90 della

Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici, l’istante è l’autorità

competente per il perseguimento penale delle violazioni della surriferita

legge. Trattandosi di un’autorità penale di perseguimento, non deve ricorrere

alla procedura prevista dall’art. 27 CPP, ma ha diritto di accedere agli atti e

ricevere copia dei medesimi, in quanto necessario per l’adempimento delle sue

attribuzioni penali. (…)" (decisione 16.02.2010, p. 2, consid. 4.,

inc. CRP __________)].

5.3

Alla

luce di quanto sopra esposto, richiamate in particolare le competenze conferite

alla IS 1 e le suddette disposizioni, questa Corte ritiene di dover emanare una

decisione di principio.

La Corte dei reclami penali riconosce, di principio, alla IS 1 – quale autorità di perseguimento

penale giusta l’art. 90 cpv. 1 LATer – un interesse giuridico legittimo ai

sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter esaminare (e se, del caso, fotocopiare)

gli atti di procedimenti penali conclusi utili ai fini delle sue

incombenze direttamente presso le autorità penali ticinesi (ovverossia presso

il Ministero pubblico, il Tribunale penale cantonale, la Pretura penale, la Corte di appello e di revisione penale e questa Corte), senza dover

ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, dimostrando

nondimeno l’esistenza di una connessione tra i suoi obblighi di competenza (in

applicazione della LATer) e i fatti oggetto del procedimento penale concluso

(di cui chiede la compulsazione degli atti).

Va

da sé che la compulsazione degli atti deve avvenire nel rispetto del segreto professionale

(art. 61 LATer).

In

caso di dubbio, la IS 1 può presentare a questa Corte un’istanza ai sensi

dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente le autorità penali ticinesi coinvolte

possono trasmettere la richiesta, per competenza, a questa Corte in

applicazione della predetta disposizione.

6.

Per

quanto interessa la fattispecie in esame, IS 1 può dunque rivolgersi direttamente

al Ministero pubblico, autorità alla quale viene ritornata, per evasione, la

presente istanza.

7.

Stante la funzione dell’istante, la

finalità della richiesta e l’emanazione di questa decisione di principio, non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LATer, la DPA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

evasa ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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