60.2013.104
Istanza di ispezione degli atti. Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) quale istante
24 maggio 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2013.104
Data decisione, Autorità:
24.05.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.104
Lugano
24 maggio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/28.03.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare,
tra gli altri, l’incarto penale DA __________ (già inc. MP __________), nel
frattempo archiviato, riguardante PI 2;
premesso che la richiesta datata 26.03.2013
è giunta al Ministero pubblico il 27.03.2013, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il
28.03.2013;
richiamato lo scritto 4/5.04.2013 del
procuratore generale, mediante il quale comunica di non aver particolari
osservazioni da formulare, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Corte;
richiamate inoltre le osservazioni 22/24.04.2013
di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante le quali
comunica di opporsi alla trasmissione all’autorità istante di qualsiasi incarto
penale, non essendo stata minimamente motivata;
richiamata la replica 26/29.04.2013
dell’autorità istante, di cui si dirà in seguito;
rilevato che il procuratore generale e PI 2
– interpellati – non hanno presentato osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico, tra gli altri, di PI 2 è stato
aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa
15.12.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (DA __________).
Il predetto decreto è passato in giudicato il 19.01.2009.
2. Con la presente istanza la IS 1 (di seguito IS 1)
chiede, in applicazione dell’art. 30 della LF del 22.03.1974 sul diritto penale
amministrativo (DPA), di poter accedere – tra gli altri – agli atti
dell’incarto penale DA __________ (già inc. MP __________) riguardante PI 2.
A
sostegno della sua richiesta precisa che presso la IS 1 è stato aperto un
procedimento penale amministrativo nei confronti di diverse persone del Canton __________
e __________ per sospetto di infrazione alla Legge federale sui medicamenti e i
dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer, RS 812.21) in
relazione al commercio all’ingrosso di medicamenti / alla violazione di norme
GDP. Secondo le informazioni fornite dal __________ cantonale ticinese diversi incarti penali, tra cui quello riguardante PI 2, potrebbero contenere informazioni utili
per il procedimento penale amministrativo in questione. Il __________ cantonale
ticinese si occuperà dell’ispezione degli atti e di fotocopiare gli atti
necessari per la IS 1.
3. Come esposto in entrata, il procuratore
generale si è rimesso al giudizio di questa Corte.
Nelle
sue osservazioni 22/24.04.2013
PI 2 si è opposto alla richiesta,
poiché la stessa non sarebbe stata minimamente motivata ["(…) così come non si è provveduto
a comprovare o a rendere verosimile una qualsivoglia connessione tra i fatti
oggetto della procedura penale a suo tempo condotta nei confronti del signor PI
2 e l’inchiesta di cui si fa vaga menzione in sede d’istanza" (osservazioni
22/24.04.2013, doc. 6)].
Con replica 26/29.04.2013 la IS 1,
richiamati gli art. 63 e 90 LATer e 30 DPA, ribadisce che "(…). Dalle informazioni ottenute
dal __________ cantonale ticinese, gli atti richiesti potrebbero contenere
delle informazioni importanti per lo svolgimento di un procedimento penale
aperto dall’IS 1 per sospetto d’infrazione alle legge sugli agenti terapeutici.
Questo procedimento penale è stato aperto nei confronti di diverse persone
domiciliate nel cantone __________ e __________, ma non nei confronti del Signor
PI 2" (replica 26/29.04.2013, p. 1, doc. 8).
Ricorda
inoltre il tenore dell’art. art.
3 cifra 15 dell’Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
(RS 312.3), secondo il quale le autorità cantonali sono obbligate a comunicare
all’Istituto tutte le sentenze e decisioni amministrative di carattere penale
emanate in applicazione della LATer, evidenziando parimenti che la decisione
emanata a carico di PI 2 non le è mai stata trasmessa.
Il procuratore generale e PI 2 non hanno
presentato osservazioni di duplica.
4. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. 5.1.
IS
1 è l'autorità centrale
svizzera di sorveglianza per gli agenti terapeutici. In qualità di ente di
diritto pubblico della Confederazione, con sede a __________, esso è autonomo
nella sua organizzazione e gestione e dispone di fondi propri. IS 1 fa parte
del Dipartimento federale dell'interno ed ha iniziato la sua attività il
1°.01.2002 con l’entrata in vigore della LATer.
A tutela della salute delle persone e degli animali, IS 1 si assicura che i
medicamenti e i dispositivi medici siano efficaci e sicuri. La valutazione
approfondita degli agenti terapeutici comprende il riconoscimento tempestivo di
nuovi rischi e la realizzazione rapida di misure riguardanti la sicurezza. IS 1
informa puntualmente in modo mirato gli specialisti e il pubblico sui problemi
e le nuove conoscenze nel settore degli agenti terapeutici.
Le
competenze di IS 1 sono in particolare l'omologazione di medicamenti, le autorizzazioni
di esercizio per la fabbricazione e il commercio all'ingrosso nonché le ispezioni,
la sorveglianza del mercato di medicamenti e dispositivi medici, il controllo del
traffico degli stupefacenti, gli esami analitici di laboratorio sulla qualità
del medicamento e l'attività legislativa e la normalizzazione (cfr. __________;
cfr. anche la LATer).
5.2.
La LATer prevede delle disposizioni penali [cfr., al proposito, art. 86 LATer ss.; Messaggio concernente una legge
federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti
terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p. 3060 ss.].
Giusta
l’art. 90 cpv. 1 LATer il perseguimento penale nell’ambito della competenza
della Confederazione è condotto dalla IS 1 in virtù delle disposizioni della DPA.
La
IS 1 può dunque condurre inchieste (che esigono conoscenze tecniche approfondite)
ed emanare decreti e decisioni penali. Nella misura in cui sono dati gli estremi
per infliggere una pena o per ordinare una misura privativa della libertà, il
giudizio spetta al tribunale (art. 21 cpv. 1 DPA) [Messaggio concernente una
legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti
terapeutici, LATer) del 1°.03.1999, 99.020, p. 3063].
Fatti
I servizi della Confederazione e dei
Cantoni competenti per l’esecuzione della LATer provvedono allo scambio di dati
sempre che l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 1 LATer).
Il
Consiglio federale può prevedere la comunicazione di dati a altre autorità o
organizzazioni qualora l’esecuzione della LATer lo esiga (art. 63 cpv. 2
LATer).
Le
autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono
prestare assistenza, nell’espletamento dei loro compiti, alle autorità
incaricate del procedimento e del giudizio in materia di cause penali amministrative;
esse devono segnatamente comunicare loro tutte le informazioni occorrenti e
concedere loro di prendere visione degli atti ufficiali che possono avere
importanza per il procedimento penale (art. 30 cpv. 1 DPA).
Giusta
l’art. 30 cpv. 2 DPA l’assistenza può essere negata soltanto quando vi si oppongano
importanti interessi pubblici, segnatamente la sicurezza interna o esterna
della Confederazione o dei Cantoni, ovvero quando essa pregiudichi notevolmente
l’autorità richiesta nell’esecuzione dei suoi compiti. I segreti confidati
giusta gli articoli 171–173 CPP devono essere serbati. Del rimanente, in
materia d’assistenza sono applicabili gli articoli 43–48 CPP (art. 30 cpv. 3
DPA). Gli organismi con compiti di diritto pubblico sono tenuti, nell’ambito di
questi compiti, a prestare la stessa assistenza delle autorità (art. 30 cpv. 4
DPA).
Non
va del resto dimenticato che le autorità cantonali comunicano tutte le
sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non
doversi procedere emanate in applicazione, tra l’altro, della LATer all’IS 1
(art. 3 cifra 15 dell’Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni
penali cantonali del 10.11.2004, RS 312.3).
Infine,
l’allora Camera dei ricorsi penali – dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali –
nella decisione 16.02.2010 (inc. CRP __________) aveva stabilito che IS 1, essendo
un’autorità penale di perseguimento giusta l’art. 90 LATer, non doveva
Considerandi
ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG)
in relazione alla richiesta di poter accedere agli atti di un procedimento
penale pendente a carico di diverse persone per contravvenzione aggravata alla
LATer ["(…). Nel presente caso, in base all’art. 90
della Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici, l’istante è
l’autorità competente per il perseguimento penale delle violazioni della
surriferita legge. Trattandosi di un’autorità penale di perseguimento, non deve
ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP, ma ha diritto di accedere agli
atti e ricevere copia dei medesimi, in quanto necessario per l’adempimento
delle sue attribuzioni penali. (…)" (decisione
16.02
, p. 2, consid. 4., inc. CRP __________)].
5.3
Alla
luce di quanto sopra esposto, richiamate in particolare le competenze conferite
alla IS 1 e le suddette disposizioni, questa Corte con decisione 24.05.2013
(inc. CRP __________) ha ritenuto di dover emanare una decisione di principio,
statuendo quanto segue:
"La Corte dei reclami penali riconosce, di principio, alla IS 1
– quale autorità di perseguimento penale giusta l’art. 90 cpv. 1 LATer – un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter
esaminare (e se, del caso, fotocopiare) gli atti di procedimenti penali conclusi
utili ai fini delle sue incombenze direttamente presso le autorità penali
ticinesi (ovverossia presso il Ministero pubblico, il Tribunale penale
cantonale, la Pretura penale, la Corte di appello e di revisione penale e
questa Corte), senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art.
62.
cpv. 4 LOG, dimostrando nondimeno l’esistenza di una connessione tra i suoi
obblighi di competenza (in applicazione della LATer) e i fatti oggetto del
procedimento penale concluso (di cui chiede la compulsazione degli atti).
Va
da sé che la compulsazione degli atti deve avvenire nel rispetto del segreto professionale
(art. 61 LATer).
In
caso di dubbio, la IS 1 può presentare a questa Corte un’istanza ai sensi
dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente le autorità penali ticinesi coinvolte
possono trasmettere la richiesta, per competenza, a questa Corte in
applicazione della predetta disposizione"
(decisione 24.05.2013, p. 5, inc. CRP __________).
6.
Per
quanto interessa la fattispecie in esame, la può dunque rivolgersi direttamente
al Ministero pubblico, autorità alla quale viene ritornata, per evasione, la
presente istanza.
7.
Stante la funzione dell’istante e la
finalità della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LATer, la DPA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
evasa ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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