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Decisione

60.2013.107

Reclamo del condannato contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative inerente all'interruzione del lavoro di pubblica utilità e alla commutazione in pena detentiva. nullità de

18 giugno 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

seguito di due decreti d’accusa, dell’11.5.2009 (DA __________) e del 9.5.2011

(DAC __________), a RE 1 è stato concesso dal Ministero pubblico di scontare le

pene inflitte mediante un lavoro di pubblica utilità di 760 ore (decisione

16.9.2011, __________). In caso di fallimento del lavoro di pubblica utilità,

la decisione del 16.9.2011 ordinava una pena detentiva di 190 giorni.

b. Dopo

aver iniziato il lavoro di pubblica utilità in data 11.6.2012, RE 1 l’ha

sospeso in data 20.8.2012 a seguito di infortunio: a quel momento aveva svolto

200 ore.

c. In

vista di una ripresa del lavoro di pubblica utilità, RE 1 veniva sottoposto ad

esami, che ne rivelavano la positività alla cannabis e all’acool (esame del

7.1.2013). Benché ammonito in data 17.1.2013 ed avvertito che, in caso di

ulteriore positività, sarebbe intervenuta la decisione di fallimento del lavoro

di pubblica utilità, i successivi esami del 6.2.2013 hanno rivelato

un’ulteriore positività alla cannabis, alla cocaina, nonché all’alcool.

d. In

data 19.2.2013 l’UIPA ha dato al reclamante la possibilità di esprimersi, prima

di prendere una decisione riguardo al fallimento del lavoro di pubblica

utilità. Decisione poi adottata in data 18.3.2013 e qui contestata (inc. __________).

Formalmente il provvedimento è intestato “Decisione interruzione lavoro di

pubblica utilità”: nel dispositivo, decide la commutazione del lavoro di

pubblica utilità in pena detentiva di giorni 140.

e. Con

reclamo del 29.3/2.4.2013, RE 1 chiede l’annullamento della decisione di interruzione

del lavoro di pubblica utilità. Dopo aver ricordato l’infortunio intervenuto il

20.8.2012, il reclamante ritiene che, fintanto che si trova in incapacità

lavorativa, non gli si possa impedire per lungo tempo di consumare alcool e di

fumare qualche spinello. Ritiene che fintanto che permarrà la copertura di un

certificato medico di incapacità lavorativa, senza nessuna colpa, si possa

comunque sospendere il contratto di lavoro di pubblica utilità.

f. Con

scritto 22.4.2013 all’UIPA, e in copia al Ministero pubblico, all’Ufficio dei

giudici dei provvedimenti coercitivi, alla Corte di appello e di revisione penale

e al reclamante, questa Corte ha chiesto di prendere posizione riguardo alla

competenza dell’UIPA a statuire sulla commutazione (con riferimento all’art. 39

cpv. 1 CP e all’art. 363 cpv. 2 CPP) e della CRP sull’eventuale ricorso (con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lit. b e 12 cpv. 1 lit. a LEPM).

g. Con

scritto 23/24.4.2013 il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa

Corte.

h. Con

scritto 25/26.4.2013 il presidente dei giudici dei provvedimenti coercitivi ha

preso posizione, con riferimento all’art. 36 cpv. 1 CP (quale unico caso di

commutazione appannaggio dell’autorità amministrativa).

i. Con

scritto 17/21.5.2013 l’UIPA riferisce di aver deciso unicamente il fallimento

del lavoro di utilità pubblica: la commutazione era per contro già stata

precedentemente prevista dal Ministero pubblico il 16.9.2011 (__________), anche

perché una conversione in pena pecuniaria in simili casi non avrebbe un gran senso.

Inoltre un pagamento rateale è possibile ancora al momento della presa di contatto

con l’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi per concordare l’inizio

dell’esecuzione della pena di espiazione.

Rimarrebbe

unicamente da esaminare se la decisione di fallimento del lavoro di utilità

pubblica possa essere decretata da un’autorità amministrativa o vada compresa

nella decisione di commutazione.

Considerandi

1.

1.1.

Preliminarmente, e come indicato nello

scritto 22.4.2013, si pone un doppio problema riguardo la competenza: quella di

emanare la decisione di commutazione e/o di fallimento del lavoro di pubblica

utilità, e quella dell’autorità presso la quale è possibile aggravare dette

decisioni.

1.2

L’art.

39.

cpv. 1 CP riserva la decisione di commutazione del lavoro di pubblica

utilità in un’altra pena (pecuniaria o privativa della libertà) al giudice.

La

dottrina conferma che deve trattarsi di un’autorità giudiziaria (BSK Strafrecht

I – B. BRÄGGER, art. 39 CP n. 2; CR CP I – B. VIREDAZ, art. 39 CP n. 1).

1.3

L’art.

10.

cpv. 1 lit. b della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti (LEPM), con riferimento all’art. 39 cpv. 1 CP, stabilisce che compete al

giudice dell’applicazione della pena la conversione del lavoro di pubblica

utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva, nei casi non

contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP.

Quest’ultima

disposizione attribuisce al pubblico ministero, che ha pronunciato con decreto

d’accusa, la competenza per emanare anche le decisioni successive.

In

nessun caso è prevista, in generale, una competenza dell’autorità

amministrativa, in particolare, una competenza dell’UIPA in materia di

commutazione.

1.4

La

commutazione da lavoro di pubblica utilità in altra sanzione (pecuniaria o

detentiva) giusta l’art. 39 cpv. 1 CP, di principio operata dal giudice dell’applicazione

della pena in virtù dell’art. 10 cpv. 1 lit b LEPM, è impugnabile alla Corte di

appello e di revisione penale (CARP), come previsto dall’art. 12 cpv. 1 lit. a

LEPM. Non è quindi data una competenza di questa Corte in questa materia.

Può

rimanere indecisa, nel presente caso, la questione a sapere se sia data o meno

la competenza della CARP anche nel caso di decisione successiva del procuratore

pubblico, nella procedura di decreto d’accusa.

1.5

Prima

dell’emanazione della decisione di commutazione, il CP non prescrive una

decisione (previa) di fallimento del lavoro di pubblica utilità: impone

unicamente di operare una diffida prima della commutazione.

Non

è perciò data una competenza dell’UIPA ad emanare una simile decisione di

fallimento del lavoro di pubblica utilità.

1.6

La

decisione censurata dell’UIPA, in quanto tesa ad accertare il fallimento del

lavoro di pubblica utilità, non è prevista dal CP; in quanto opera la

commutazione della pena, emana da un’autorità incompetente.

1.7

Nel

presente caso, particolare è la precedente decisione 16.9.2011 del Ministero

pubblico, che aveva consentito al qui reclamante di scontare le pene inflitte

mediante un lavoro di pubblica utilità di 760 ore: nella medesima decisione il

procuratore pubblico ordinava già, in caso di fallimento del lavoro, una pena

detentiva di 190 giorni (__________).

Occorre

chiedersi se questa particolarità possa modificare quanto detto a proposito

della commutazione.

La

decisione del 16.9.2011 del Ministero pubblico prevede una commutazione, a

priori ed automatica, in caso di fallimento del lavoro di pubblica utilità.

Un

simile dispositivo, a priori ed automatico, non appare conforme all’art. 39 CP.

Una

simile commutazione (priori ed automatica) potrebbe al contrario essere compatibile

con l’art. 36 cpv. 1 CP (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, art. 36 CP n. 7), non

applicabile al presente caso. Di modo che questa particolarità della decisione

16.9.2011

nulla modifica rispetto a quanto esaminato riguardo la competenza.

2.

Il

reclamo è accolto. La decisione dell’UIPA è nulla, in quanto non prevista dal

CP ed emanata da un’autorità incompetente.

L’incarto è trasmesso al procuratore

pubblico perché provveda ai propri incombenti.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 39 CP, 363 CPP, 10 e 12

LEPM ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il

ricorso è accolto.

È accertata la nullità della

decisione dell’Ufficio dell’incasso

e delle pene alternative (UIPA) del 18.3.2013 di interruzione del lavoro di

pubblica utilità e di commutazione in pena detentiva (inc. UIPA __________).

L’incarto è ritornato al

procuratore pubblico perché proceda nei suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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