60.2013.107
Reclamo del condannato contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative inerente all'interruzione del lavoro di pubblica utilità e alla commutazione in pena detentiva. nullità de
18 giugno 2013Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2013.107
Data decisione, Autorità:
18.06.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo del condannato contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative inerente all'interruzione del lavoro di pubblica utilità e alla commutazione in pena detentiva. nullità della decisione
COMMUTAZIONE
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
RECLAMO
art. 363 CPP
art. 36 CPS
art. 39 CPS
art. 10 cpv. 1 let. B LEPMS
art. 12 cpv. 1 let. a LEPMS
Incarto n.
60.2013.107
Lugano
18 giugno
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 29.3/2.4.2013
presentato da
RE 1
c/o RA 1
contro
la decisione dell’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative (UIPA) del 18.3.2013 di interruzione del lavoro di pubblica utilità
e di commutazione in pena detentiva (inc. UIPA __________);
richiamati gli scritti 22.4.2013 del
presidente di questa Corte, 23/24.4.2013 del procuratore pubblico Antonio
Perugini, 25/26.4.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli e
17/21.5.2013 dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
seguito di due decreti d’accusa, dell’11.5.2009 (DA __________) e del 9.5.2011
(DAC __________), a RE 1 è stato concesso dal Ministero pubblico di scontare le
pene inflitte mediante un lavoro di pubblica utilità di 760 ore (decisione
16.9.2011, __________). In caso di fallimento del lavoro di pubblica utilità,
la decisione del 16.9.2011 ordinava una pena detentiva di 190 giorni.
b. Dopo
aver iniziato il lavoro di pubblica utilità in data 11.6.2012, RE 1 l’ha
sospeso in data 20.8.2012 a seguito di infortunio: a quel momento aveva svolto
200 ore.
c. In
vista di una ripresa del lavoro di pubblica utilità, RE 1 veniva sottoposto ad
esami, che ne rivelavano la positività alla cannabis e all’acool (esame del
7.1.2013). Benché ammonito in data 17.1.2013 ed avvertito che, in caso di
ulteriore positività, sarebbe intervenuta la decisione di fallimento del lavoro
di pubblica utilità, i successivi esami del 6.2.2013 hanno rivelato
un’ulteriore positività alla cannabis, alla cocaina, nonché all’alcool.
d. In
data 19.2.2013 l’UIPA ha dato al reclamante la possibilità di esprimersi, prima
di prendere una decisione riguardo al fallimento del lavoro di pubblica
utilità. Decisione poi adottata in data 18.3.2013 e qui contestata (inc. __________).
Formalmente il provvedimento è intestato “Decisione interruzione lavoro di
pubblica utilità”: nel dispositivo, decide la commutazione del lavoro di
pubblica utilità in pena detentiva di giorni 140.
e. Con
reclamo del 29.3/2.4.2013, RE 1 chiede l’annullamento della decisione di interruzione
del lavoro di pubblica utilità. Dopo aver ricordato l’infortunio intervenuto il
20.8.2012, il reclamante ritiene che, fintanto che si trova in incapacità
lavorativa, non gli si possa impedire per lungo tempo di consumare alcool e di
fumare qualche spinello. Ritiene che fintanto che permarrà la copertura di un
certificato medico di incapacità lavorativa, senza nessuna colpa, si possa
comunque sospendere il contratto di lavoro di pubblica utilità.
f. Con
scritto 22.4.2013 all’UIPA, e in copia al Ministero pubblico, all’Ufficio dei
giudici dei provvedimenti coercitivi, alla Corte di appello e di revisione penale
e al reclamante, questa Corte ha chiesto di prendere posizione riguardo alla
competenza dell’UIPA a statuire sulla commutazione (con riferimento all’art. 39
cpv. 1 CP e all’art. 363 cpv. 2 CPP) e della CRP sull’eventuale ricorso (con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lit. b e 12 cpv. 1 lit. a LEPM).
g. Con
scritto 23/24.4.2013 il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa
Corte.
h. Con
scritto 25/26.4.2013 il presidente dei giudici dei provvedimenti coercitivi ha
preso posizione, con riferimento all’art. 36 cpv. 1 CP (quale unico caso di
commutazione appannaggio dell’autorità amministrativa).
i. Con
scritto 17/21.5.2013 l’UIPA riferisce di aver deciso unicamente il fallimento
del lavoro di utilità pubblica: la commutazione era per contro già stata
precedentemente prevista dal Ministero pubblico il 16.9.2011 (__________), anche
perché una conversione in pena pecuniaria in simili casi non avrebbe un gran senso.
Inoltre un pagamento rateale è possibile ancora al momento della presa di contatto
con l’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi per concordare l’inizio
dell’esecuzione della pena di espiazione.
Rimarrebbe
unicamente da esaminare se la decisione di fallimento del lavoro di utilità
pubblica possa essere decretata da un’autorità amministrativa o vada compresa
nella decisione di commutazione.
Considerandi
1.
1.1.
Preliminarmente, e come indicato nello
scritto 22.4.2013, si pone un doppio problema riguardo la competenza: quella di
emanare la decisione di commutazione e/o di fallimento del lavoro di pubblica
utilità, e quella dell’autorità presso la quale è possibile aggravare dette
decisioni.
1.2
L’art.
39.
cpv. 1 CP riserva la decisione di commutazione del lavoro di pubblica
utilità in un’altra pena (pecuniaria o privativa della libertà) al giudice.
La
dottrina conferma che deve trattarsi di un’autorità giudiziaria (BSK Strafrecht
I – B. BRÄGGER, art. 39 CP n. 2; CR CP I – B. VIREDAZ, art. 39 CP n. 1).
1.3
L’art.
10.
cpv. 1 lit. b della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti (LEPM), con riferimento all’art. 39 cpv. 1 CP, stabilisce che compete al
giudice dell’applicazione della pena la conversione del lavoro di pubblica
utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva, nei casi non
contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP.
Quest’ultima
disposizione attribuisce al pubblico ministero, che ha pronunciato con decreto
d’accusa, la competenza per emanare anche le decisioni successive.
In
nessun caso è prevista, in generale, una competenza dell’autorità
amministrativa, in particolare, una competenza dell’UIPA in materia di
commutazione.
1.4
La
commutazione da lavoro di pubblica utilità in altra sanzione (pecuniaria o
detentiva) giusta l’art. 39 cpv. 1 CP, di principio operata dal giudice dell’applicazione
della pena in virtù dell’art. 10 cpv. 1 lit b LEPM, è impugnabile alla Corte di
appello e di revisione penale (CARP), come previsto dall’art. 12 cpv. 1 lit. a
LEPM. Non è quindi data una competenza di questa Corte in questa materia.
Può
rimanere indecisa, nel presente caso, la questione a sapere se sia data o meno
la competenza della CARP anche nel caso di decisione successiva del procuratore
pubblico, nella procedura di decreto d’accusa.
1.5
Prima
dell’emanazione della decisione di commutazione, il CP non prescrive una
decisione (previa) di fallimento del lavoro di pubblica utilità: impone
unicamente di operare una diffida prima della commutazione.
Non
è perciò data una competenza dell’UIPA ad emanare una simile decisione di
fallimento del lavoro di pubblica utilità.
1.6
La
decisione censurata dell’UIPA, in quanto tesa ad accertare il fallimento del
lavoro di pubblica utilità, non è prevista dal CP; in quanto opera la
commutazione della pena, emana da un’autorità incompetente.
1.7
Nel
presente caso, particolare è la precedente decisione 16.9.2011 del Ministero
pubblico, che aveva consentito al qui reclamante di scontare le pene inflitte
mediante un lavoro di pubblica utilità di 760 ore: nella medesima decisione il
procuratore pubblico ordinava già, in caso di fallimento del lavoro, una pena
detentiva di 190 giorni (__________).
Occorre
chiedersi se questa particolarità possa modificare quanto detto a proposito
della commutazione.
La
decisione del 16.9.2011 del Ministero pubblico prevede una commutazione, a
priori ed automatica, in caso di fallimento del lavoro di pubblica utilità.
Un
simile dispositivo, a priori ed automatico, non appare conforme all’art. 39 CP.
Una
simile commutazione (priori ed automatica) potrebbe al contrario essere compatibile
con l’art. 36 cpv. 1 CP (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, art. 36 CP n. 7), non
applicabile al presente caso. Di modo che questa particolarità della decisione
16.9.2011
nulla modifica rispetto a quanto esaminato riguardo la competenza.
2.
Il
reclamo è accolto. La decisione dell’UIPA è nulla, in quanto non prevista dal
CP ed emanata da un’autorità incompetente.
L’incarto è trasmesso al procuratore
pubblico perché provveda ai propri incombenti.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 39 CP, 363 CPP, 10 e 12
LEPM ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il
ricorso è accolto.
È accertata la nullità della
decisione dell’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative (UIPA) del 18.3.2013 di interruzione del lavoro di
pubblica utilità e di commutazione in pena detentiva (inc. UIPA __________).
L’incarto è ritornato al
procuratore pubblico perché proceda nei suoi incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster