60.2013.115
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante. decisione di principio
16 aprile 2013Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2013.115
Data decisione, Autorità:
16.04.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante. decisione di principio
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.115
Lugano
16 aprile
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/8.04.2013 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’emanazione di una decisione
di principio in relazione alle sue competenze;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
la presente richiesta l’Ufficio istante, per il tramite del suo capoufficio e
dell’ispettrice sociale, postula a questa Corte la possibilità di ottenere una
decisione di principio.
A
sostegno della sua richiesta precisa quanto segue: "L’ispettorato dell’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento gestisce prevalentemente i casi di presunto abuso
nell’assistenza sociale esaminando, indagando e chiarendo la situazione di
beneficiari sulla base di sospetti indicati dagli Operatori Socio
Amministrativi, oppure giunti da segnalazioni esterne. L’esame del dossier, in
taluni casi, rende necessario verificare se, a carico del beneficiario,
risultino procedimenti penali che potrebbero influenzare il diritto alle prestazioni
di sostegno sociale. Pertanto, per assolvere tale compito e al fine di
ottimizzare la collaborazione con il Ministero pubblico e con la Corte dei reclami penali per un corretto e celere scambio di informazioni, nonché per
ottenere l’ispezione degli atti e l’estrazione di copie di un procedimento
penale, vi chiediamo la concessione della “decisione
di principio”" (istanza 4/8.04.2013).
2. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3. Lo Stato provvede, nel rispetto della
dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali
stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare,
all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (art. 1
cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale dell’8.03.1971, RL 6.4.11.1, di
seguito Las).
Le
prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini
della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da
consentirne un conveniente inserimento nella società (art. 3 Las).
Hanno
diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della Las le persone con domicilio
o dimora assistenziale nel Cantone (art. 5 cpv. 1 Las). Le persone con sola
dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o
aiuti immediati (art. cpv. 2 Las). Sono riservate le disposizioni del diritto
federale e dei trattati internazionali (art. 5 cpv. 3 Las).
Il
Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione
e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a: a) richiedenti
l’asilo e b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora (art. 6 cpv. 1 Las).
Giusta
l’art. 48 cpv. 1 Las 1 il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato è l’autorità
cantonale competente in materia di assistenza sociale. Esso svolge i compiti e
le attività assistenziali previste da questa legge, e in particolare:
a) stabilisce
la soglia d’intervento di cui all’art. 19;
b) decide
sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come
pure sulle relative modificazioni;
c) vigila
sull’attività degli organi ad esso subordinati in materia d’assistenza;
d) emana le
decisioni di rimborso e promuove le azioni di regresso, rappresenta lo Stato
nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza, ed è l’autorità
competente a stare in giudizio, secondo l’art. 329 CC, contro i parenti tenuti
a obblighi assistenziali (art. 48 cpv. 2 Las).
In
particolare il DSS è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge
sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento (art. 1 del Regolamento sull’assistenza
sociale del 18.02.2003, RL 6.4.11.1.1, di seguito Regolamento).
Il
predetto ufficio è competente a:
a) decidere
sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come
pure sulle relative modifiche;
b) sottoscrivere
il contratto d’inserimento professionale o sociale;
c) emanare
le decisioni di rimborso;
d) promuovere
le azioni di regresso, rappresentando lo Stato nelle relative cause giudiziarie
in materia di assistenza e a stare in giudizio, secondo l’art. 329 del Codice
civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali;
e) emanare
le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni
assistenziali;
f) emanare
le necessarie direttive di applicazione del presente regolamento;
g) verificare
Fatti
i sospetti abusi da parte dell’assistito, per il tramite dell’ispettore sociale
(art. 2 del Regolamento).
Il
richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione (art.
67 cpv. 1 Las).
A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale (art. 67 cpv. 2 Las).
Ciò
posto e stante in particolare le mansioni attribuitigli, la Corte dei reclami penali riconosce, di principio, all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4
Considerandi
LOG per poter esaminare (e, se del caso, fotocopiare) gli atti di procedimenti
penali conclusi utili ai fini delle sue incombenze direttamente presso
le autorità penali ticinesi (ovverossia presso il Ministero pubblico, il
Tribunale penale cantonale, la Pretura penale, la Corte di appello e di revisione penale e questa Corte), senza dover ricorrere di volta in
volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG.
Tra
gli obblighi di competenza dell’Ufficio istante (cfr. art. 2 del Regolamento) e
i fatti oggetto del procedimento penale concluso (di cui chiede la compulsazione
degli atti) deve essere nondimeno data una connessione.
Va
da sé che la compulsazione degli atti può avvenire soltanto previo svincolo dal
segreto d’ufficio/professionale da parte dell’interessato.
In
caso di dubbio, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento può
presentare a questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente
le autorità penali ticinesi coinvolte possono trasmettere la richiesta, per
competenza, a questa Corte in applicazione della predetta disposizione.
4.
Stante la funzione dell’autorità istante e
la finalità della sua richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster