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Decisione

60.2013.115

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante. decisione di principio

16 aprile 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti abusi da parte dell’assistito, per il tramite dell’ispettore sociale

(art. 2 del Regolamento).

Il

richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione (art.

67 cpv. 1 Las).

A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale (art. 67 cpv. 2 Las).

Ciò

posto e stante in particolare le mansioni attribuitigli, la Corte dei reclami penali riconosce, di principio, all’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4

Considerandi

LOG per poter esaminare (e, se del caso, fotocopiare) gli atti di procedimenti

penali conclusi utili ai fini delle sue incombenze direttamente presso

le autorità penali ticinesi (ovverossia presso il Ministero pubblico, il

Tribunale penale cantonale, la Pretura penale, la Corte di appello e di revisione penale e questa Corte), senza dover ricorrere di volta in

volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG.

Tra

gli obblighi di competenza dell’Ufficio istante (cfr. art. 2 del Regolamento) e

i fatti oggetto del procedimento penale concluso (di cui chiede la compulsazione

degli atti) deve essere nondimeno data una connessione.

Va

da sé che la compulsazione degli atti può avvenire soltanto previo svincolo dal

segreto d’ufficio/professionale da parte dell’interessato.

In

caso di dubbio, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento può

presentare a questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente

le autorità penali ticinesi coinvolte possono trasmettere la richiesta, per

competenza, a questa Corte in applicazione della predetta disposizione.

4.

Stante la funzione dell’autorità istante e

la finalità della sua richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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