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Decisione

60.2013.117

Reclamo contro la decisione del GPC, sedente in materia di applicazione della pena, con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. diritto di essere sentito. pericolo di fuga

24 maggio 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto d'accusa 1.3.2010 (passato in giudicato) del Ministero pubblico RE 1 è

stato condannato alla pena pecuniaria (ferma) di 90 aliquote giornaliere da CHF

110.-- ciascuna (corrispondenti a complessivi CHF 9'900.--), con l'avvertenza

che in caso di mancato pagamento la pena sarebbe stata sostituita con una pena

detentiva di 90 giorni, oltre alla multa di CHF 1'500.--, che, pure in caso di

mancato pagamento, sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 15

giorni. Ciò in quanto egli è stato ritenuto colpevole di guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca, infrazione alle norme della circolazione,

elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e inosservanza

dei doveri in caso d'infortunio (DA __________).

b. Con

decreto d'accusa 7.12.2010 (passato in giudicato) del Ministero pubblico il reclamante,

ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, è stato

condannato alla pena pecuniaria (ferma) di 90 aliquote giornaliere da CHF

110.-- ciascuna (per complessivi CHF 9'900.--), con l'avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva

di 90 giorni, oltre alla multa di CHF 1'000.--, che, pure in caso di mancato

pagamento, sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni (DA __________).

c. Trascorso

infruttuosamente il termine di pagamento delle suddette pene pecuniarie e

multe, le stesse sono state convertite in 205 giorni di pena detentiva

dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, che, nel contempo, il 9.12.2011 ha incaricato la gendarmeria di __________ di provvedere alla riscossione delle

pene pecuniarie e multe, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento

"l'interessato dovrà essere accompagnato e trasferito al Penitenziario

di __________ per eseguire la pena" (mandato di accompagnamento 9.12.2011).

d.In data 14.12.2011 RE 1 ha richiesto telefonicamente all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, l'espiazione delle pene mediante

braccialetto elettronico.

Di

conseguenza, ai fini organizzativi, egli è stato convocato una prima volta per

il 20.12.2011, a cui però egli non si è presentato.

Ha

fatto seguito una nuova convocazione, per il 3.1.2012, corredata da diffida secondo

cui "in caso di mancata presenza, l'esecuzione di pena tramite

sorveglianza elettronica non potrà essere eseguita e verrà emesso

immediatamente un mandato d'accompagnamento" (convocazione 22.12.2011). Audizione questa che, su richiesta del reclamante, è stata successivamente

posticipata al 10.1.2012.

In

tale incontro l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative - esperite le

formalità per l'espiazione dei 205 giorni di pena detentiva nella forma degli

arresti domiciliari, mediante, tra l'altro, la stipulazione di un contratto - ha

ammesso formalmente il reclamante al beneficio di tale forma di esecuzione,

stabilendo l'inizio al 19.1.2012 e il termine all'11.8.2012 e la somma di CHF

1'370.-quale partecipazione ai costi del braccialetto a carico del reclamante.

e.

Con decisione 13.3.2012

l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha confermato l'interruzione,

con effetto dal 28.2.2012, dell'esecuzione delle pene tramite sorveglianza

elettronica, stabilendo per i rimanenti 165 giorni (dal 29.2.2012 all'11.8.2012)

il regime ordinario. Ha pure escluso la possibilità per il reclamante di

eseguire, tramite sorveglianza elettronica, un'ulteriore precedente pena

detentiva di 95 giorni (corrispondente a 90 aliquote giornaliere di CHF 120.--

ciascuna oltre CHF 500.-- di multa non pagate) pronunciata il 13.5.2009 dalla

Pretura penale di __________ (DA __________).

f.

Il reclamo

presentato contro detta decisione è stato respinto da questa Corte con sentenza

del 25.5.2012 (inc. CRP __________).

g.In data 4.10.2012 il reclamante ha ottenuto dall’Ufficio

del giudice dei provvedimenti coercitivi la possibilità di procedere con dei

pagamenti rateali, ossequiando unicamente il primo termine di pagamento.

h.Con decisione del 3.1.2013, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione aperta e ha stabilito il termine di presentazione al penitenziario per il 5.2.2013.

i.

Non essendosi RE

1 presentato in tale data, il 7.2.2013 veniva emanato a suo carico un ordine di

accompagnamento mediante la polizia.

j.

In data 30.3.2013

il reclamante veniva fermato e condotto alle Strutture carcerarie per

l’espiazione.

k.

Con decisione

del 4.4.2013, qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente

in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, ed ha considerato interamente scontata la pena il 22.11.2013.

Per

il resto ha confermato la precedente decisione di collocamento del 3.1.2013.

Il

magistrato ha disposto il collocamento in sezione chiusa in ragione della sussistenza

del rischio che RE 1 si sottragga nuovamente all’espiazione della pena dandosi

alla fuga.

l.

Con il gravame qui

esaminato il reclamante ripercorre l’iter che ha condotto alla decisione

impugnata.

Eccepisce anzitutto una violazione del suo diritto di

essere sentito, con riferimento all’art. 11 della Legge sull’esecuzione delle

pene e delle misure per gli adulti (LEPM), in riferimento alle decisioni del

3.1.2013 e del 4.4.2013.

Eccepisce

poi una carente motivazione della decisione 4.4.2013, in quanto il giudice non

avrebbe indicato quali elementi l’avrebbero condotto ad ammettere l’esistenza

del pericolo di fuga, quando nella precedente decisione del 3.1.2013 aveva disposto

il collocamento in carcere aperto “ritenuto che l’interessato è cittadino

svizzero e la brevità della pena”.

Nel

merito, il reclamante contesta che esista l’intensità necessaria per ammettere

un pericolo di fuga ai sensi dell’art. 76 CP. Nel caso concreto il reclamante è

cittadino svizzero, con una figlia (nata nel 2005), con un’attività lavorativa,

senza gravi precedenti penali ma in una delicata situazione finanziaria, legata

anche a problemi di salute.

m.

Nelle proprie

osservazioni il procuratore pubblico chiede la reiezione del reclamo.

n.Nelle proprie osservazioni il giudice dei

provvedimenti coercitivi ritiene non vi sia stata violazione del diritto di

essere sentito nel caso di RE 1, avendo quest’ultimo avuto più occasioni per esprimersi

e per evitare la pena detentiva. In quest’ottica il magistrato fa riferimento all’invio

degli scritti 3.8.2012, 8.8.2012 e 30.8.2012, a quello del reclamante del

14.9.2012, allo scritto 25.9.2012 del giudice, alla decisione di rateizzazione

del 4.10.2012, alla decisione di collocamento del 3.1.2013, alla telefonata del

reclamante del 23.1.2013, al fermo del 22.2.2013 e all’ulteriore rinvio

richiesto dal reclamante. Infine menziona il rapporto della polizia

dell’11.4.2013.

Per

il magistrato, l’incarto dimostra chiaramente come RE 1 abbia esercitato più

volte il proprio diritto di essere sentito (via lettera e per telefono) e che

egli ha tentato di sottrarsi all’esecuzione della pena.

La

modifica del collocamento iniziale (tra le decisione del 3.1.2013 e quella del

4.4.2013) si giustificherebbe per la determinazione con cui RE 1 si è sottratto

e ha cercato di sottrarsi all’esecuzione della pena, ciò che attualizza il

pericolo di fuga indicato nella decisione impugnata.

Pericolo

di fuga esistente anche con riferimento alla possibile partenza per un periodo

di oltre un anno per un paese estero (__________) quale volontario, ventilata

nel suo scritto 25.9.2012.

Per

tutti questi motivi il magistrato chiede la conferma della decisione impugnata.

o.Con le osservazioni di replica il reclamante contesta

che non vi sia stata violazione del diritto di essere sentito, in quanto non sarebbe

mai stato interpellato sulla modalità di esecuzione della pena. L’audizione del

reclamante avrebbe permesso inoltre di inquadrare la sua situazione personale.

La decisione impugnata sarebbe inoltre non rispettosa del principio della

proporzionalità.

p.Nello scritto di duplica il giudice dei provvedimenti

coercitivi rinuncia a presentare altre osservazioni rinviando a quelle precedentemente

formulate, ribadendo che il reclamante in più occasioni non ha mantenuto gli

impegni presi ed ha cercato di sottrarsi all’esecuzione della pena.

Il

procuratore pubblico non ha presentato osservazioni di duplica.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP),

all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità

competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la

relativa procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011, che all'art.

10.

cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione

questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti

coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il

collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro

tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al

condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art.

393.

e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o

ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il

gravame, inoltrato l’8/9.4.2013, contro la decisione 4.4.2013 del giudice dei

provvedimenti coercitivi è tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, che lo tocca direttamente,

personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a

reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto

(cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto

chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è

da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

L'art.

19.

del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.3.2007

(REPM, in vigore dal 9.3.2007), relativo al regime ordinario,

stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le

misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al

detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di

evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della

pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come

scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di

libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla

base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona

condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o

parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di

misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale

e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità,

evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga (cpv. 3).

Infine,

nel Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, adottato il 15.12.2010 e in vigore dall'1.1.2011, l'art. 3 cpv. 3 precisa che il carcere penale La

Stampa è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni

poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (lit. a). La persona

incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non

vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

2.2

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il

detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere

espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due

criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice

penale svizzero del 21.09.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793).

Per

ammettere l'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva non occorre

certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è

sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I

– A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 77b CP n. 7).

Per

quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente

di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la

dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza (BSK Strafrecht I – A.

BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP n. 7), stante che nel pericolo di recidiva non

entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici

contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar,

art. 76 CP n. 3).

3.3.1

Nel

presente caso, il reclamante censura preliminarmente una violazione del diritto

di essere sentito con riferimento all’art. 11 LEPM in relazione alle decisioni

del 3.1.2013 e 4.4.2013.

3.2

La

censura d’ipotetica violazione del diritto di essere sentito, in riferimento alla

decisione del 3.1.2013, è manifestamente tardiva, e quindi irricevibile. Sulla

medesima non si entra pertanto nel merito.

La

medesima censura, riferita alla decisione del 4.4.2013, va qui esaminata.

3.3

Il diritto di essere sentito secondo gli

art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale, la cui

violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente

dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di

ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata

nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati (cfr., nondimeno, con

riferimento alla giurisdizione di reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del

7.2.2012

consid. 2.3.) – comprende, oltre tra l’altro al diritto di ottenere

una decisione motivata, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio,

di farsi rappresentare o assistere e di poter consultare gli atti, il diritto

di esprimersi prima che una decisione sia presa.

La

parte ha il diritto in particolare di essere sentita sugli elementi pertinenti

prima dell’emanazione di una decisione che la tocca nella sua situazione

giuridica (decisioni TF 1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.1.;1B_696/2012

dell’11.12.2012 consid. 3.1.).

3.4

Dopo

la decisione dell’UIPA del 13.3.2012 (inc. __________) e di questa Corte del

25.5.2012

(inc. CRP __________ ha preso avvio la procedura in vista dell’espiazione

della pena. In tale ambito, come correttamente ricordato nelle osservazioni del

giudice dei provvedimenti coercitivi, il reclamante è stato interpellato diverse

volte.

Una

prima volta con un invio del 3.8.2012 (AI 5 inc. __________), pregandolo di

prendere contatto “al fine di concordare tempi e modalità di espiazione.”:

invio non ritirato.

Il

medesimo invio è poi stato nuovamente spedito per raccomandata l’8.8.2012 ad

altro indirizzo, pure ritornato non ritirato (AI 8): è stato infine spedito per

posta semplice il 30.8.2012 (AI 10).

Con

scritto del 14.9.2012, il reclamante ha risposto all’invio dell’Ufficio dei

giudici dei provvedimenti coercitivi, chiedendo una rateizzazione di CHF 200.-

al mese, e anticipando l’intenzione di recarsi all’estero (in __________, come

volontario) per minimo un anno a partire dal 13.12.2012.

Con

ulteriore scritto del 25.9.2012, l’Ufficio dei giudici dei provvedimenti

coercitivi ha nuovamente invitato il reclamante a prendere contatto (AI 12).

Con

decisione del 4.10.2013 (a seguito di un colloquio telefonico di medesima data)

al reclamante è stato concesso il pagamento rateale delle somme dovute (AI 13).

Caduta

la facoltà di pagamento rateale (in quanto non ossequiata), veniva presa la

prima decisione di collocamento in data 3.1.2013 (AI 18), in sezione aperta: il

reclamante avrebbe dovuto presentarsi al Carcere in data 5.2.2013.

Con

telefonata del 23.1.2013, il reclamante ha sostenuto di essere a giorno con i

pagamenti rateali, e ciò contrariamente a quanto risultava dagli atti (ovvero il

pagamento di una unica e sola rata di quelle stabilite dal giudice).

Nelle

osservazioni 17/18.4.2013 in questa sede, il giudice dei provvedimenti coercitivi

ha riferito che, dopo l’emanazione dell’ordine di accompagnamento, ancora in

data 22.2.2013, la Polizia cantonale di __________ avrebbe chiesto per il reclamante

una proroga per l’esecuzione della pena fino a dopo la morte della nonna,

proroga che gli sarebbe ancora stata concessa. Circostanza questa che non

risulta dall’incarto GPC __________, ma che si può dare per acquisita non

essendo stata per nulla contestata dal reclamante nello scambio di allegati in

questa sede (in particolare nella replica).

3.5

In

simile circostanza, non si può francamente sostenere che il reclamante non

abbia potuto esprimersi su “tempi e modalità di espiazione”, per

riprendere il senso della primissima comunicazione, poi seguita da altri

interventi e prese di posizioni.

La

procedura che ha portato alla decisione di collocamento iniziale va vista nel

suo insieme (essendo iniziata in agosto 2012 e terminata il 4.4.2013): non può

essere frazionata o spezzettata a piacimento, pretendendo per ogni singolo

passaggio di nuovo l’esercizio di un diritto di cui si è già usufruito.

Nella

procedura, presa nel suo insieme e non in modo spezzettato, al ricorrente è

stato abbondantemente concesso il diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 11

LEPM. La censura va pertanto respinta.

4.4.1

Il reclamante censura la decisione impugnata per

difetto di motivazione, in

quanto il giudice non avrebbe indicato quali elementi l’avrebbero condotto il

4.4.2013

ad ammettere l’esistenza del pericolo di fuga, diversamente dalla

decisione di collocamento del 3.1.2013 in cui aveva disposto il collocamento in

carcere aperto “ritenuto che l’interessato è cittadino svizzero e la brevità

della pena”.

4.2

Il

diritto di essere sentito secondo gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2

Cost. comprende, come esposto al punto 3.3., anche il diritto di ottenere una

decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente,

i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che

nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto

della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione

presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sul

medesimo (cfr., per es., decisioni TF 1B_711/2012 del 14.3.2013 consid. 2.1.;

6B_590/2012 del 12.3.2013 consid. 4.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale

suisse, 2. ed., n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 214 s./260/576; cfr., anche, ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 80 CPP n. 2).

4.3

Nel

presente caso, la decisione impugnata, seppur brevemente, è sufficientemente

motivata, permettendo di capire le ragioni poste al proprio fondamento.

Nella

propria decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ricordato:

anzitutto la decisione d’interruzione della sorveglianza elettronica; poi la

concessione del pagamento rateale (disattesa); infine la decisione di

collocamento del 3.1.2013 con il termine del 5.2.2013 per presentarsi in

carcere (pure disatteso), con la conseguente necessità di emettere un ordine di

accompagnamento per il tramite della polizia.

Da

questi tre elementi il magistrato ha dedotto il concreto rischio che RE 1

potesse sottrarsi nuovamente all’espiazione della pena dandosi alla fuga.

La

motivazione, scarna nella sua formulazione, contiene degli elementi immediatamente

comprensibili e pertinenti al pericolo di fuga, elemento determinante per la

decisione del collocamento in sezione chiusa.

Di

modo che la censura di mancata adeguata motivazione va respinta.

5.5.1

Rimane

da esaminare, nel merito, la decisione di collocamento iniziale, in quanto

disponga la sezione chiusa in luogo di quella aperta, come precedentemente disposto

con la decisione del 3.1.2013.

5.2

Come

già indicato in questa decisione (punto 2.2) l’intensità del rischio di fuga non può essere

espressa in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze.

5.3

Nel

caso concreto risulta pacifico che al reclamante siano state concesse tutte le

possibili agevolazioni rispetto all’espiazione delle pene inflittegli.

Malgrado

ciò egli è riuscito nell’impresa di farsi dapprima revocare la sorveglianza

elettronica e nel disattendere poi la possibilità di pagare ratealmente quanto

dovuto.

Egli

ha anche ventilato la possibilità di una sua partenza all’estero, per un

periodo di almeno di un anno, quale volontario in __________.

Già

questi elementi assurgevano a comportamenti che facevano intravvedere una

volontà di sottrarsi all’espiazione della pena.

Ciò

non di meno nella prima decisione di collocamento (del 3.1.2013), al reclamante

è stato concesso di espiare la pena in sezione aperta.

Malgrado

questo il reclamante ha disatteso ulteriormente la decisione di collocamento, non

presentandosi nel termine fissato (del 5.2.2013).

Non

solo: prima di tale scadenza è intervenuto presso l’Ufficio dei giudici dei provvedimenti

coercitivi sostenendo (a torto) di essere in regola con i pagamenti rateali.

Dopo

il 5.2.2013 non ha giustificato in nessun modo il fatto di non essersi

presentato il giorno stabilito.

Dopo

l’emanazione dell’ordine di accompagnamento (7.2.2013), ancora in data

22.2.2013

(per il tramite della polizia) ha chiesto di ulteriormente posticipare

l’espiazione, in ragione dello stato di salute della nonna.

Infine,

è solo a seguito dell’intervento della polizia che egli ha iniziato

l’espiazione della sanzione.

5.4

I

fatti precedenti il 3.1.2013, ma soprattutto quelli posteriori (dal 3.1.2013 al

4.4

) sono tali che consentono di concludere, come ha fatto il giudice, che

“sussiste il concreto rischio che egli si sottragga nuovamente all’espiazione

della pena dandosi alla fuga”.

La

decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita pertanto tutela.

6.

Il reclamo

è respinto. Le tasse e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP,

76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone

Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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