60.2013.124
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di sanità quale istante
14 giugno 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2013.124
Data decisione, Autorità:
14.06.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di sanità quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.124
Lugano
14 giugno
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/18.04.2013 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
gli atti dell’incarto penale DA __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 15.04.2013
è stata inviata erroneamente al Tribunale penale cantonale il 17.04.2013, che
l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18.04.2013, senza formulare osservazioni in merito;
richiamate le osservazioni 22/23.04.2013
del procuratore pubblico Zaccaria Akbas e 29.04./2.05.2013 di PI 2, di cui si
dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di una segnalazione del 31.07.2008, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale (inc. MP __________) a carico del farmacista PI 2
sfociato nel DA __________ emanato il 7.10.2009 dall’allora sostituto procuratore
pubblico Zaccaria Akbas;
che
il citato decreto è passato in giudicato il 9.11.2009;
che
con la presente richiesta – trasmessa, dal Tribunale penale cantonale, per competenza
in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – il capo ufficio dell’IS
1, richiamando gli art. 41 LPMed e 23, 53 e 59 della LSan, chiede di poter
accedere al surriferito incarto penale rispettivamente di riceverne copia, allo
scopo di valutare compiutamente la fattispecie;
che il procuratore pubblico informa di non
avere osservazioni particolari da formulare, rimettendosi al giudizio di questa
Corte;
che
PI 2, dal canto suo, comunica di restare a disposizione per qualsiasi complemento
di informazione fosse necessario, senza dunque opporsi alla richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che ogni Cantone designa un'autorità
incaricata di vigilare sulle persone che esercitano liberamente una professione
medica universitaria sul territorio cantonale; tale autorità di vigilanza prende
le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali (art. 41 cpv.
1 e cpv. 2 LPMed);
che al Consiglio di Stato (art. 22
LSan), al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) (art. 23 LSan),
alla Commissione di vigilanza (art. 24 LSan) o ai servizi e uffici legittimati
ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria
(LSan), incombono specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie;
che
l’esercizio nel Cantone di un’attività sanitaria è sottoposto a vigilanza (art.
53 cpv. 1 LSan);
che
il farmacista è un operatore sanitario con formazione universitaria giusta
l’art. 54 cpv. 1 lit. a LSan: il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione
(art. 54 cpv. 2 LSan);
che il DSS è l’autorità competente a
concedere l’autorizzazione all’esercizio indipendente o dipendente delle
professioni previste dall’art. 54 LSan (art. 55 cpv. 1 LSan);
che
l'art. 56 LSan subordina l'autorizzazione al libero esercizio delle professioni
sanitarie al possesso di determinati titoli di studio (cpv. 1 lit. a), al
godimento di buona reputazione (cpv. 1 lit. b), documentata dall'estratto del
casellario giudiziale (cpv. 4 lit. b) ed al possesso dei necessari requisiti
psichici e fisici (cpv. 1 lit. c), comprovati da un certificato di idoneità
(cpv. 4 lit. c); per i medici, i medici dentisti, i medici veterinari, i
farmacisti e gli assistenti di farmacia il diploma riconosciuto è quello
federale (art. 56 cpv. 2 prima frase LSan);
che
se queste condizioni non sono soddisfatte, l'autorizzazione è rifiutata (art.
59 cpv. 1 LSan); se le stesse vengono meno, è invece revocata per tempo
determinato o indeterminato (art. 59 cpv. 2 lit. a LSan);
che
l'autorizzazione può inoltre essere revocata in caso di grave negligenza, di azioni
immorali o di rilascio di certificati falsi, di comportamenti lesivi dell’etica
professionale, di ripetuta inosservanza delle regole dell’arte e di gravi
violazioni delle disposizioni di legge, nonché in caso di violazione delle
norme deontologiche (art. 59 cpv. 2 lit. b LSan);
che
la revoca dell’autorizzazione per tempo determinato o indeterminato può avere
soltanto valore di semplice misura amministrativa, mediante la quale l’autorità
constata la decadenza dei presupposti che ne avevano giustificato il rilascio;
essa può tuttavia anche presentare le connotazioni di provvedimento afflittivo,
ovvero di sanzione disciplinare (sentenza 3.03.2005, consid. 2.1., inc. TRAM
52.2005.9);
che
nel caso di reati commessi dall'operatore sanitario nell’esercizio della professione
o comunque contrari alla dignità della professione, la revoca dell'autorizzazione
per decadenza del presupposto della buona condotta (art. 56 cpv. 1 lit. b LSan)
può in particolare sovrapporsi alla revoca disposta per uno dei motivi indicati
dall’art. 59 cpv. 2 lit. b LSan; a differenza della revoca per grave negligenza,
per azioni immorali, per rilascio di certificati falsi, per comportamenti
lesivi dell'etica professionale o per ripetuta inosservanza delle regole
dell'arte, che può essere pronunciata dell'autorità amministrativa
indipendentemente da qualsiasi giudizio penale, la revoca per decadenza del
requisito della buona condotta presuppone una condanna penale iscritta a
casellario giudiziale per un reato inconciliabile con il profilo di dirittura
morale richiesto all'operatore sanitario (sentenza 3.03.2005, consid. 2.1.,
inc. TRAM 52.2005.9);
che
l’autorizzazione è valida fino
al compimento del settantesimo anno di età e può essere rinnovata ogni due
anni, previo accertamento dell’idoneità psicofisica all’esercizio della
professione da parte del Medico cantonale (art. 60 cpv. 1 LSan);
che alla luce di quanto sopra esposto, nella
fattispecie in esame appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art.
62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 prevalente sui diritti personali di PI 2, dipl. fed.
ETH e che svolge la professione di farmacista, ad ottenere la trasmissione, in
copia, dell’incarto penale DA __________ che concerne quest’ultimo, potendo i
suoi atti essere utili ai fini delle sue incombenze ai sensi della LSan;
che a ciò aggiungasi che PI 2 non si è
opposto alla presente richiesta;
che
in siffatte circostanze l’incarto penale DA __________ viene trasmesso, in copia,
all’Ufficio istante unitamente alla presente decisione;
che stante la natura dell’autorità istante
e la finalità della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LPMed, la LSan ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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