60.2013.126
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
22 aprile 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2013.126
Data decisione, Autorità:
22.04.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.126
Lugano
22 aprile
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/22.04.2013 8 (anticipata via fax) presentata
da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
gli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ sfociato nel
DA __________ (passato in giudicato);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di quanto accaduto il 12.10.2012, in territorio di __________,
sull’autostrada __________, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato
nel decreto di accusa 10.12.2012, mediante il quale il procuratore pubblico
Antonio Perugini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1
siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ed
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote da CHF 70.--
cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 4'200.--), sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'500.--, al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che
il citato decreto è passato in giudicato il 10.01.2013;
che
con la presente istanza – anticipata via fax – l’avv. PR 1 chiede, in nome e
per conto del suo assistito IS 1, di poter accedere agli atti del suddetto
incarto penale, essendo il 15.04.2013 stata emanata una decisione amministrativa
a carico del suo cliente;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico per
formulare eventuali osservazioni, essendo il qui istante stato parte (in
qualità di imputato) al procedimento penale sfociato nel DA __________ (passato
in giudicato);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 rispettivamente del suo
patrocinatore giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad accedere all’incarto penale
sfociato nel DA __________ rispettivamente ad ottenere la trasmissione, in
copia, degli atti istruttori dello stesso, ovverossia del rapporto di
costatazione per eccesso di velocità del 12.10.2012 e della documentazione ivi
annessa, nonché del decreto di accusa 10.12.2012 (DA __________), poiché il
procedimento penale nel frattempo archiviato ha interessato il qui istante personalmente
in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il suo
patrocinatore necessita della documentazione in questione nell’ambito del
procedimento amministrativo avviato nei confronti del suo assistito;
che
di conseguenza la documentazione richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore
di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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