60.2013.134
Istanza di ispezione degli atti. richiesta di esaminare gli atti di un incarto penale contenente soltanto corrispondenza tra l'istante e il Ministero pubblico
12 giugno 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2013.134
Data decisione, Autorità:
12.06.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. richiesta di esaminare gli atti di un incarto penale contenente soltanto corrispondenza tra l'istante e il Ministero pubblico
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.134
Lugano
12 giugno
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.04.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere gli atti dell’incarto ABB __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con la presente istanza IS 1 chiede di "(…) poter visionare senza nulla escludere, tutto il contenuto del
fascicolo inerente l’incarto d’istruzione abbandonato con decreto ABB __________,
cresciuto in giudicato", precisando parimenti che la sua richiesta
"(…) è determinata
dalla necessità di verificare e conoscere anzitutto, per quale motivo è stata
decretata l’apertura di un incarto d’istruzione penale su di me, ma anche dal
fatto che, prendere conoscenza dei documenti che fanno parte di un incarto
d’istruzione su di me condotto, in seguito abbandonato e cresciuto in giudicato,
conformemente alle disposizioni di leggi vigenti, è comunque un mio diritto" (istanza 22/23.04.2013);
che
su richiesta 23.04.2013, il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Corte
l’incarto ABB __________ (una cartelletta verde);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
l’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato, concerne unicamente uno
scambio epistolare tra IS 1 e l’allora procuratore generale Bruno Balestra avvenuto
nel periodo compreso tra il mese di aprile 2006 e il mese di marzo 2010 (inc.
ABB __________);
che
da questi atti non risulta che a carico di IS 1 sia stato aperto un
procedimento penale dal Ministero pubblico del Canton Ticino e tantomeno che a
suo carico sia stato emanato un decreto di abbandono;
che
ciò posto – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto
dell’incarto ABB __________ – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo
di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG a compulsare gli atti del citato incarto
nel frattempo archiviato, nonostante a suo carico non sia stato aperto alcun
procedimento penale, ma un fascicolo di corrispondenza che lo concerne personalmente;
che
di conseguenza IS 1 è autorizzato a visionare presso il Ministero pubblico gli
atti dell’incarto ABB __________, concordando i tempi di accesso con i
collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che egli è, se necessario, autorizzato a
fotocopiare gli atti utili alle sue incombenze;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, considerato come
l’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato, concerne il qui istante.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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