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Decisione

60.2013.137

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

6 maggio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione del rapporto di polizia allestito

nell’ambito del surriferito procedimento penale;

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla

richiesta;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, accusatrice

privata nel procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo

archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

Considerandi

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che

stanno alla base dalla sua richiesta come esatto dalla costante giurisprudenza

di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta

l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.03.2013 (AI 5) allestito nell’ambito del

procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato,

poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte, ciò che emerge

chiaramente dalla lettura degli atti istruttori;

che

a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che

di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente

alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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