60.2013.137
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
6 maggio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2013.137
Data decisione, Autorità:
06.05.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.137
Lugano
6 maggio 2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/25.04.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia
allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________,
nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 19.04.2013
è giunta al Ministero pubblico il 22.04.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 24/25.04.2013, comunicando parimenti che nulla osta da parte del
Ministero pubblico a che le parti possano visionare gli atti del procedimento penale
in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta da __________ (mediante l’apposito
formulario) il 20/23.03.2012 nei confronti di IS 1 in relazione ai presunti fatti avvenuti a __________, il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) a carico di quest’ultimo per le ipotesi di reato di danneggiamento
(art. 144 CP) e minaccia (art. 180 CP) sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 2.04.2013 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (NLP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato
presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.
Fatti
2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione del rapporto di polizia allestito
nell’ambito del surriferito procedimento penale;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, accusatrice
privata nel procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo
archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
Considerandi
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che
stanno alla base dalla sua richiesta come esatto dalla costante giurisprudenza
di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta
l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.03.2013 (AI 5) allestito nell’ambito del
procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato,
poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte, ciò che emerge
chiaramente dalla lettura degli atti istruttori;
che
a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che
di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente
alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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