60.2013.15
Reclamo dell'imputato contro la decisione del magistrato inquirente che ha dichiarato tardiva l'opposizione al decreto di accusa. nullità
25 gennaio 2013Italiano9 min
posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________
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Numero d'incarto:
60.2013.15
Data decisione, Autorità:
25.01.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato contro la decisione del magistrato inquirente che ha dichiarato tardiva l'opposizione al decreto di accusa. nullità
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
IMPUTATO
OPPOSIZIONE
PUBBLICO MINISTERO
RECLAMO
art. 352 CPP
art. 353 CPP
art. 354 CPP
art. 355 CPP
art. 356 CPP
art. 382 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2013.15
Lugano
25 gennaio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17/18.1.2013 presentato da
RE 1, ,
contro
la decisione 9.1.2013 emanata dal procuratore
pubblico Antonio Perugini con cui ha dichiarato tardiva l’opposizione
interposta il 4.1.2013 al decreto di accusa 13.12.2012 (DAC __________);
ritenuto che, in considerazione dei motivi
a fondamento del giudizio, non sono state chieste osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con decreto 13.12.2012 il magistrato inquirente ha
posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________
siccome ritenuto colpevole di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lit. a
LCStr) “per aver condotto il motoveicolo __________ targato __________ senza
essere titolare della licenza di condurre richiesta”, fatti avvenuti a __________
il 19.10.2012.
Ha
proposto la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di CHF 7'200.-- (120
aliquote giornaliere da CHF 60.--/aliquota) e al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese (a valere quale pena unica in applicazione dell’art. 46
cpv. 1 seconda frase CP, richiamato il decreto di accusa 17.6.2009) [DAC __________].
b. Con
scritto 4.1.2013 RE 1 si è opposto al decreto di accusa.
c. Con decisione 9.1.2013 il procuratore
pubblico ha dichiarato tardiva l’opposizione presentata contro il decreto di
accusa: esso era stato regolarmente notificato in applicazione dell’art. 85
CPP.
Ha
aggiunto che il decreto di accusa era cresciuto in giudicato e che era divenuto
esecutivo. Ha indicato che la pronuncia poteva essere impugnata con reclamo. Ha
segnalato la facoltà di inoltrare un’istanza motivata di restituzione dei
termini al Tribunale penale cantonale, con riferimento all’art. 94 CPP ed alla
sentenza 29.10.2012 di questa Corte in re R.C. (inc. 60.2012.348).
d. Con
impugnativa 17/18.1.2013 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione del
magistrato inquirente: non avrebbe avuto la possibilità di ritirare la
raccomandata; il foglio di ritiro della medesima si sarebbe verosimilmente
mischiato con la pubblicità.
Delle
ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, nel termine di
dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2).
1.2
1.2.1
Il
gravame – inoltrato il 17/18.1.2013 contro la decisione 9.1.2013 del
procuratore pubblico, che ha dichiarato tardiva l’opposizione al decreto di
accusa – è tempestivo, siccome presentato nel termine di dieci giorni di cui
all’art. 396 cpv. 1 CPP.
1.2.2
Per
quanto riguarda la proponibilità del reclamo, si deve ricordare che il solo rimedio
processuale ammesso avverso un decreto di accusa è l’opposizione a’ sensi
dell’art. 354 CPP, che invero non è un rimedio di diritto stricto sensu,
ma consente unicamente di avviare il procedimento giudiziario nel quale si
stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate
(messaggio 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN,
art. 354 CPP n. 4; N. SCHMID,
StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1).
Il
CPP esclude perciò la possibilità di presentare reclamo nei confronti di un
decreto di accusa, e questo anche
nell’ipotesi in cui siano contestate l’ammissibilità e la ritualità del decreto
di accusa e della relativa procedura oppure la competenza del procuratore
pubblico (Commentario CPP – P.
BERNASCONI, art. 354 CPP n. 1; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 354 CPP n. 1;
N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1).
Una
decisione prolata da un’autorità incompetente è tuttavia nulla, da constatarsi
d’ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi autorità giudicante (decisione TF
6B_339/2012 dell’11.10.2012 consid. 1.2.1.), potendo anche essere constatata
nell’ambito di una procedura di ricorso (decisione BB.2012.45 del 9.5.2012, p.
3, della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale).
Ora,
con la decisione qui impugnata il magistrato inquirente ha implicitamente ammesso
la sua competenza ad esprimersi sulla tempestività dell’opposizione, che – come
si dirà – non era data.
Ne
discende che questa Corte può pronunciarsi sul gravame 17/18.1.2013 interposto
da RE 1. Esso è proponibile.
1.2.3
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale imputato che vuole opporsi al decreto di accusa emanato a suo carico,
è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio
che ha dichiarato tardiva l’opposizione interposta al decreto di accusa.
1.3
Il
reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
2.
2.1.
2.1.1
La
procedura del decreto di accusa è disciplinata agli art. 352 ss. CPP.
Il
decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può
essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico
ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico
ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel
rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad
eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354
cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene
sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).
Se
è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero
(messaggio 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN,
art. 355 CPP n. 1), che assume
le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355
cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a.
confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un
nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo
grado (art. 355 cpv. 3 CPP).
2.1.2
Se
decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette
senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura
dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa
(art. 356 cpv. 1 CPP).
Secondo
l’art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del
decreto di accusa e dell’opposizione.
Competente
a pronunciarsi, segnatamente, sulla tardività dell’opposizione è dunque il
tribunale di primo grado, non il procuratore pubblico (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,
art. 356 CPP n. 3; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 354 CPP n. 17 e art. 356 CPP n.
2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 2).
La
decisione del tribunale di primo grado è impugnabile, ex art. 393 ss. CPP, alla
giurisdizione di reclamo (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 3;
BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356
CPP n. 2; decisioni di questa Corte 8.7.2011, inc. 60.2011.175; 18.10.2011,
inc. 60.2011.309; 18.10.2011, inc. 60.2011.310).
2.2
Il
magistrato inquirente, a cui era indirizzata l’opposizione 4.1.2013, con
decisione 9.1.2013 l’ha dichiarata irricevibile.
Soltanto
il tribunale di primo grado, ovvero – in concreto – la Corte delle assise correzionali,
non il procuratore pubblico, era tuttavia competente per pronunciarsi, secondo l’art.
356.
cpv. 2 CPP, sulla tardività dell’opposizione al decreto di accusa (decisione
29.10.2012
di questa Corte in re R.C., inc. 60.2012.348).
Il
magistrato inquirente avrebbe pertanto dovuto trasmettere l’opposizione alla competente
Corte delle assise correzionali.
Ha
di conseguenza deciso a torto sulla validità dell’opposizione: la pronuncia 9.1.2013,
prolata da un’autorità non competente, è nulla (decisione TF 6B_339/2012
dell’11.10.2012 consid. 1.2.1.).
2.3
Il
gravame è accolto. Il procuratore pubblico trasmetterà (giusta l’art. 356 cpv.
1.
CPP) l’opposizione inoltrata dal reclamante, con gli atti dell’inc. DAC __________, alla Corte delle assise correzionali,
competente a giudicare la fattispecie secondo i principi esposti, per esempio,
nel giudizio TF 6B_281/2012 del 9.10.2012.
3.
Il
reclamo è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 352 ss., 379 ss. e 393
ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto.
§ E’
constatata la nullità della decisione 9.1.2013 del procuratore pubblico Antonio
Perugini.
§§ Il
magistrato inquirente trasmetterà l’opposizione, con gli atti dell’inc. DAC __________, alla Corte delle assise correzionali di __________,
per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per
conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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