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Decisione

60.2013.15

Reclamo dell'imputato contro la decisione del magistrato inquirente che ha dichiarato tardiva l'opposizione al decreto di accusa. nullità

25 gennaio 2013Italiano9 min

posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________

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Numero d'incarto:

60.2013.15

Data decisione, Autorità:

25.01.2013, CRPTI

Titolo:

Reclamo dell'imputato contro la decisione del magistrato inquirente che ha dichiarato tardiva l'opposizione al decreto di accusa. nullità

GIURISDIZIONE DI RECLAMO

IMPUTATO

OPPOSIZIONE

PUBBLICO MINISTERO

RECLAMO

art. 352 CPP

art. 353 CPP

art. 354 CPP

art. 355 CPP

art. 356 CPP

art. 382 CPP

art. 393 CPP

Incarto n.

60.2013.15

Lugano

25 gennaio

2013/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 17/18.1.2013 presentato da

RE 1, ,

contro

la decisione 9.1.2013 emanata dal procuratore

pubblico Antonio Perugini con cui ha dichiarato tardiva l’opposizione

interposta il 4.1.2013 al decreto di accusa 13.12.2012 (DAC __________);

ritenuto che, in considerazione dei motivi

a fondamento del giudizio, non sono state chieste osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con decreto 13.12.2012 il magistrato inquirente ha

posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________

siccome ritenuto colpevole di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lit. a

LCStr) “per aver condotto il motoveicolo __________ targato __________ senza

essere titolare della licenza di condurre richiesta”, fatti avvenuti a __________

il 19.10.2012.

Ha

proposto la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di CHF 7'200.-- (120

aliquote giornaliere da CHF 60.--/aliquota) e al pagamento della tassa di

giustizia e delle spese (a valere quale pena unica in applicazione dell’art. 46

cpv. 1 seconda frase CP, richiamato il decreto di accusa 17.6.2009) [DAC __________].

b. Con

scritto 4.1.2013 RE 1 si è opposto al decreto di accusa.

c. Con decisione 9.1.2013 il procuratore

pubblico ha dichiarato tardiva l’opposizione presentata contro il decreto di

accusa: esso era stato regolarmente notificato in applicazione dell’art. 85

CPP.

Ha

aggiunto che il decreto di accusa era cresciuto in giudicato e che era divenuto

esecutivo. Ha indicato che la pronuncia poteva essere impugnata con reclamo. Ha

segnalato la facoltà di inoltrare un’istanza motivata di restituzione dei

termini al Tribunale penale cantonale, con riferimento all’art. 94 CPP ed alla

sentenza 29.10.2012 di questa Corte in re R.C. (inc. 60.2012.348).

d. Con

impugnativa 17/18.1.2013 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione del

magistrato inquirente: non avrebbe avuto la possibilità di ritirare la

raccomandata; il foglio di ritiro della medesima si sarebbe verosimilmente

mischiato con la pubblicità.

Delle

ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, nel termine di

dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2).

1.2

1.2.1

Il

gravame – inoltrato il 17/18.1.2013 contro la decisione 9.1.2013 del

procuratore pubblico, che ha dichiarato tardiva l’opposizione al decreto di

accusa – è tempestivo, siccome presentato nel termine di dieci giorni di cui

all’art. 396 cpv. 1 CPP.

1.2.2

Per

quanto riguarda la proponibilità del reclamo, si deve ricordare che il solo rimedio

processuale ammesso avverso un decreto di accusa è l’opposizione a’ sensi

dell’art. 354 CPP, che invero non è un rimedio di diritto stricto sensu,

ma consente unicamente di avviare il procedimento giudiziario nel quale si

stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate

(messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN,

art. 354 CPP n. 4; N. SCHMID,

StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1).

Il

CPP esclude perciò la possibilità di presentare reclamo nei confronti di un

decreto di accusa, e questo anche

nell’ipotesi in cui siano contestate l’ammissibilità e la ritualità del decreto

di accusa e della relativa procedura oppure la competenza del procuratore

pubblico (Commentario CPP – P.

BERNASCONI, art. 354 CPP n. 1; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 354 CPP n. 1;

N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1).

Una

decisione prolata da un’autorità incompetente è tuttavia nulla, da constatarsi

d’ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi autorità giudicante (decisione TF

6B_339/2012 dell’11.10.2012 consid. 1.2.1.), potendo anche essere constatata

nell’ambito di una procedura di ricorso (decisione BB.2012.45 del 9.5.2012, p.

3, della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale).

Ora,

con la decisione qui impugnata il magistrato inquirente ha implicitamente ammesso

la sua competenza ad esprimersi sulla tempestività dell’opposizione, che – come

si dirà – non era data.

Ne

discende che questa Corte può pronunciarsi sul gravame 17/18.1.2013 interposto

da RE 1. Esso è proponibile.

1.2.3

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale imputato che vuole opporsi al decreto di accusa emanato a suo carico,

è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio

che ha dichiarato tardiva l’opposizione interposta al decreto di accusa.

1.3

Il

reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

2.

2.1.

2.1.1

La

procedura del decreto di accusa è disciplinata agli art. 352 ss. CPP.

Il

decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può

essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico

ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico

ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel

rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad

eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354

cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene

sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).

Se

è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero

(messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN,

art. 355 CPP n. 1), che assume

le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355

cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a.

confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un

nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo

grado (art. 355 cpv. 3 CPP).

2.1.2

Se

decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette

senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura

dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa

(art. 356 cpv. 1 CPP).

Secondo

l’art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del

decreto di accusa e dell’opposizione.

Competente

a pronunciarsi, segnatamente, sulla tardività dell’opposizione è dunque il

tribunale di primo grado, non il procuratore pubblico (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,

art. 356 CPP n. 3; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 354 CPP n. 17 e art. 356 CPP n.

2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 2).

La

decisione del tribunale di primo grado è impugnabile, ex art. 393 ss. CPP, alla

giurisdizione di reclamo (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 3;

BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356

CPP n. 2; decisioni di questa Corte 8.7.2011, inc. 60.2011.175; 18.10.2011,

inc. 60.2011.309; 18.10.2011, inc. 60.2011.310).

2.2

Il

magistrato inquirente, a cui era indirizzata l’opposizione 4.1.2013, con

decisione 9.1.2013 l’ha dichiarata irricevibile.

Soltanto

il tribunale di primo grado, ovvero – in concreto – la Corte delle assise correzionali,

non il procuratore pubblico, era tuttavia competente per pronunciarsi, secondo l’art.

356.

cpv. 2 CPP, sulla tardività dell’opposizione al decreto di accusa (decisione

29.10.2012

di questa Corte in re R.C., inc. 60.2012.348).

Il

magistrato inquirente avrebbe pertanto dovuto trasmettere l’opposizione alla competente

Corte delle assise correzionali.

Ha

di conseguenza deciso a torto sulla validità dell’opposizione: la pronuncia 9.1.2013,

prolata da un’autorità non competente, è nulla (decisione TF 6B_339/2012

dell’11.10.2012 consid. 1.2.1.).

2.3

Il

gravame è accolto. Il procuratore pubblico trasmetterà (giusta l’art. 356 cpv.

1.

CPP) l’opposizione inoltrata dal reclamante, con gli atti dell’inc. DAC __________, alla Corte delle assise correzionali,

competente a giudicare la fattispecie secondo i principi esposti, per esempio,

nel giudizio TF 6B_281/2012 del 9.10.2012.

3.

Il

reclamo è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 352 ss., 379 ss. e 393

ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§ E’

constatata la nullità della decisione 9.1.2013 del procuratore pubblico Antonio

Perugini.

§§ Il

magistrato inquirente trasmetterà l’opposizione, con gli atti dell’inc. DAC __________, alla Corte delle assise correzionali di __________,

per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per

conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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