60.2013.165
Istanza di ispezione degli atti. già istante ai sensi dell'art. 186 CPP TI quale istante
28 maggio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2013.165
Data decisione, Autorità:
28.05.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già istante ai sensi dell'art. 186 CPP TI quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.165
Lugano
28 maggio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.05.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia,
della decisione 3.07.2006 emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali
nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________, nel
frattempo archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 3.07.2006 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile
l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata il
29/30.12.2005 da IS 1 in relazione al decreto di non luogo a procedere
19.12.2005 emanato dall’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti
nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela
8/15.12.2005 nei confronti di __________ e di __________ per varie ipotesi di
reato (decisione 3.07.2006, inc. CRP __________);
che
l’incarto CRP __________ è stato archiviato;
che
con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua
assistita IS 1, la trasmissione della surriferita decisione, poiché la sua
cliente non riesce più a reperirla, precisando parimenti di rappresentarla
nell’ambito di varie procedure penali nei confronti di __________ e __________,
allegando copia della relativa procura;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al
procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ nel frattempo archiviato,
essendo la qui istante stata parte (in qualità di istante) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di istante)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della decisione 3.07.2006 (inc. CRP __________)
emanata dall’allora Camera dei ricorsi penali, considerato che il procedimento
penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di
parte e ritenuto inoltre che il suo patrocinatore la rappresenta in varie
procedure penali contro __________ e __________ (denunciati/querelati
nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________);
che
di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, al
patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata
parte al procedimento penale di cui all’incarto CRP __________, nel frattempo
archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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